Sentenza 5 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/03/2002, n. 3166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3166 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2002 |
Testo completo
Aula 'A' 166/ 02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ALL NO3 1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Ogget.to SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni PRESTIPINO - Presidente R.G. N. 10503/99 --- Dott. Michele DE LUCA Rel. Consigliere Cron.7284 Dott. Federico ROSELLI Consigliere - Rep. Dott. Guido VIDIRI Consigliere Ud. 05/12/01 Consigliere Dott. Bruno BALLETTI ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
NG SE;
- intimato avverso la sentenza n. 1434/98 del Tribunale di LECCE, depositata il 18/05/98 R.G.N. 1575/96; 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 4751 udienza del 05/12/01 dal Consigliere Dott. Michele DE -1- LUCA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo del ricorso e rigetto del primo motivo. -2- Svolgimento del processo. Con la sentenza ora denunciata, il Tribunale di Lecce, in parziale riforma della sentenza del Pretore della stessa sede in data 16 giugno 1996, appellata dal Ministero dell'interno, confermava il riconoscimento del diritto di SE ON all'assegno di invalidità civile - in base al rilievo che i requisiti socioeconomici risultavano dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, circa la non possidenza di redditi fin dal 1990, nonché dalla domanda d'iscrizione negli elenchi degli invalidi civili con la qualifica di "manovale comune" (inviata all'Ufficio provinciale del lavoro di Lecce, con raccomandata del 30 gennaio 1995) ma ne differiva tuttavia la decorrenza (dal 1° aprile 1994 al 1° febbraio 1995) e, cioè, al primo giorno del mese successivo a quello (gennaio 1995) in cui l'interessato risultava "incollocato al lavoro". De Avverso la sentenza d'appello, il Ministero soccombente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi. L'intimato non si é costituito nel giudizio di cassazione. Motivi della decisione 1.1.Con il primo motivo di ricorso - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 13 I.118/71) nonché vizio di motivazione (art.360, n.3 e 5, c.p.c.) – si censura la sentenza impugnata per avere ritenuto - provato il requisito dell'incollocazione sulla base della domanda d'iscrizione alle liste di collocamento per disabili, peraltro trasmessa all'Ufficio provinciale del lavoro in data (30 gennaio 1995) successiva non solo alla domanda amministrativa, ma anche al ricorso introduttivo del presente giudizio. Il motivo di ricorso non é fondato.
1.2. Ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità civile (previsto dall'art. 13 I.13 marzo 1971, n.118), il requisito - costitutivo del diritto - dello "stato di incollocazione" dev'essere dimostrato mediante l'infruttuosa iscrizione nelle liste speciali degli aventi diritto al collocamento obbligatorio oppure secondo l'orientamento (ora) consolidato della giurisprudenza di - questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 203/92 delle sezioni unite, 10263/2001, 11271, 11262, 10205, 8055/2000 della sezione lavoro) - mediante presentazione della domanda d'iscrizione nelle medesime liste. Trattandosi di requisito costitutivo del diritto fatto valere in giudizio (condizione dell'azione o, comunque, della sua fondatezza), lo stato di disoccupazione, poi, "deve essere valutato dal giudice" anche se si sia verificato "nel corso tanto del procedimento amministrativo che di quello giudiziario" - secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n.8055/2000, 10263/2001, cit.) – in quanto la previsione in tal senso, sebbene sia esplicitamente riferita all' "aggravamento" delle condizioni di salute dell'assicurato nelle "controversie in materia di invalidità pensionabile" (art. 149 disp.att. c.p.c.), é tuttavia l'espressione di un principio generale che, anche in ossequio ad evidenti esigenze di economia processuale, impone di verificare la sussistenza delle condizione dell'azione (o, comunque, della sua fondatezza), appunto, al momento della decisione di merito e non anche al momento della proposizione della domanda (vedi, per tutte, Cass.8388/2000, 3314/2001). La sentenza impugnata si é uniformata agli enunciati principi di diritto - avendo riconosciuto il diritto all'assegno d'invalidità civile dal primo giorno del mese successivo a quello (gennaio 1995) nel quale l'attuale resistente é risultato "incollocato al lavoro" e non merita, quindi, le censure che le vengono mosse con il primo motivo di ricorso. Parimenti infondato, tuttavia, é il secondo motivo di ricorso. 2 2.1. Con il secondo motivo di ricorso - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 13 I.118/71) nonché vizio di motivazione (art. 360, n.3, 4 e 5, c.p.c.) - si censura, infatti, la sentenza impugnata per avere ritenuto provato il requisito reddituale sulla base di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, circa la non possidenza di redditi fin dal 1990, senza peraltro considerare, ai fini della prova (di permanenza) dello stesso requisito, il differimento (dal 1° aprile 1994 al 1° febbraio 1995) della decorrenza del diritto all'assegno d'invalidità civile. -Neanche questo motivo - come é stato anticipato – é fondato.
2.2.Ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità civile (previsto dall'art. 13 I.13 marzo 1971, n.118), il requisito reddituale - parimenti costitutivo del diritto - può essere dimostrato, in sede amministrativa, con dichiarazione dell'interessato, sostitutiva di atto di notorietà (di cui all'art.4 1.4 gennaio 1968, n.15 e successive modifiche), che tuttavia ha efficacia anche nel successivo giudizio - specie se non contrastato da risultanze certificative acquisite al processo - quale elemento di prova, sia pure indiziaria (vedi, per tutte, Cass.11031, 10263, 7966/2001), la cui valutazione da parte del giudice di merito, secondo il suo prudente apprezzamento (ai sensi dell'art. 116, primo comma, c.p.c.), non é censurabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione congrua ed immune da vizi (vedi, per tutte, Cass. 5694/2001, 14472, 12763, 7002/2000). Alla luce del principio di diritto enunciato, la sentenza impugnata non merita le censure che le vengono mosse con il secondo motivo di ricorso.
3.Il ricorso, pertanto, va integralmente rigettato. Non va provveduto, tuttavia, al regolamento delle spese processuali, in quanto l'intimato non si é costituito nel presente giudizio di cassazione. 3
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
Nulla per spese. Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2001 Il Consigliere estensore Лени De lung Still Ph A OLO, DI SA, TASSA AC ART. 10 O 11 4-73 N. 533 H Il Presidente