Sentenza 6 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 06/05/2026, n. 525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 525 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00525/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00966/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 114 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 966 del 2025, proposto da NA LM, rappresentata e difesa dall’avv. Maria Rosaria Rendina, con domicilio eletto presso il suo studio in Maddaloni (CE), via S. Eustachio 11 e domicilio digitale eletto presso l’indirizzo p.e.c. mariarosaria.rendina@avvocatismcv.it;
contro
Ministero dell’istruzione e del merito, in persona del ministro p.t. , rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12;
per l’ottemperanza
alla sentenza del Tribunale ordinario di Latina, sezione lavoro, 18 giugno 2024 n. 741, notificata il successivo giorno 14.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’istruzione e del merito;
Vista la memoria del 27 aprile 2026, con la quale parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta cessazione della materia del contendere;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c) e 114 cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 il cons. RI OR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto il ricorso all’esame, notificato il 10 novembre 2025 e depositato il successivo giorno 19;
Considerato che con memoria del 27 aprile 2026 parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta cessazione della materia del contendere;
Considerato che, tuttavia, la ricorrente non ha fornito prova documentale dell’integrale soddisfazione della pretesa azionata, sì che non può pronunciarsi la cessazione della materia del contendere ed il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Lazio, Latina, sez. I, 12 novembre 2024 n. 725);
Ritenuto che sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese processuali, dal momento che l’atto introduttivo del giudizio non è stato corredato della prova dell’avvenuta notifica della sentenza da ottemperare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, conv. nella l. 28 febbraio 1997 n. 30;
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, sezione prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
LL SC, Presidente
Francesca Romano, Consigliere
RI OR, Consigliere, Estensore
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| RI OR | LL SC |
IL SEGRETARIO