CASS
Sentenza 16 maggio 2023
Sentenza 16 maggio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/05/2023, n. 20887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20887 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di YO DE, nato in [...] 1'1.1.1982, avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno del 2.5.2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di quella stessa città, in data 15.1.2020, aveva dichiarato JI YO responsabile dei reati a lui ascritti e, con il vincolo della continuazione tra le diverse violazioni di legge, ricondotto il fatto di ricettazione nella ipotesi lieve, lo aveva condannato alla pena di mesi 10 di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 20887 Anno 2023 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: CIANFROCCA PIERLUIGI Data Udienza: 24/02/2023 2. ricorre per cassazione il difensore dello YO deducendo violazione di legge processuale con riferimento agli artt. 125 e 546 cod. proc. pen. e vizio di motivazione: rileva, infatti, l'omessa motivazione della Corte di appello sul primo motivo di gravame con cui la difesa aveva dedotto che i capi di abbigliamento contraffatti, rinvenuti nella disponibilità del ricorrente, non erano destinati alla vendita ma ad esclusivo uso personale;
segnala che, al contrario, la Corte si è soffermata su aspetti sui quali la difesa non aveva mosso contestazioni come, ad esempio, la effettiva contraffazione dei capi;
3. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per la inammissibilità del ricorso;
L4, rileva, infatti,vil motivo non si confronta con la motivazione della sentenza che, come quella di primo grado, ha evidenziato il numero non esiguo degli articoli detenuti dal ricorrente sulla strada. 4. Il ricorso è fondato. 4.1 YO DE era stato tratto a giudizio e riconosciuto responsabile per aver ricevuto, consapevole della loro provenienza, ed aver detenuto, per la vendita, 12 capi di abbigliamento con marchio contraffatto, di cui era stato trovato in possesso, riposti in un borsone, in occasione di un controllo eseguito in Casa dei Tirreni. 4.2 Con l'atto di appello, la difesa aveva articolato due motivi di gravame, con il primo dei quali il ricorrente aveva dedotto trattarsi di capi da lui acquistati per uso personale e nongi ricevuti per essere destinati alla vendita. 4.3 La Corte di appello, pur dilungandosi sulla natura del delitto di cui all'art. 474 cod. pen. e sulla irrilevanza del carattere grossolano della contraffazione, non ha invece motivato in alcun modo sulla dedotta assenza di elementi idonei a fondare una diagnosi di destinazione alla vendita, essendosi in presenza, secondo quanto dedotto con l'atto di appello, di 12 capi, ciascuno dei quali in esemplare unico, di taglia simile e compatibile con quella del ricorrente, conservati all'interno di una borsa e non, come spesso accade, esposti al pubblico sulla strada o su una bancarella. 4.5 Il motivo di appello era senza dubbio tale da imporre alla Corte territoriale una risposta, essendo pacifico che l'acquirente finale di un prodotto con marchio contraffatto o comunque di origine e provenienza diversa da quella indicata, ovvero colui che non partecipa in alcun modo alla catena di produzione o di distribuzione e diffusione dei prodotti contraffatti, ma si limita ad acquistarli per uso personale, rispendc eqr'Jsivamente dell'illecito amministrativo di cui all'art. 1, comma settimo, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, conv. in I. 14 maggio 2005, n. 80, nella versione modificata dalla I. 23 luglio 2009, n. 99 (cfr., Sez. U, n. 22225 del 19/01/2012, Sez. 2, n. 12870 del 09/03/2016, Micheli, Dieng, Rv. 252455 - Rv. 266659 01; conf., 01; Sez. 2, n. 3000 del 26/11/2015, Leone, Rv. 265779 - 01). 4.6 Ed è nulla, per difetto assoluto di motivazione, a norma dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., la sentenza d'appello che si limiti sostanzialmente a riprodurre la motivazione della decisione impugnata, trascurando di rispondere alle doglianze proposte dall'appellante nei confronti della sentenza di primo grado cfr., Sez. 6, n. 12540 del 12/10/2000, Prescia, Rv. 218172 - 01; Sez. 6, n. 4261 del 24/01/2002, Calabrò, Rv. 221511 - 01; tra le non massimate, Sez. 2, n. 46054 del 23.11.2021, Sgrò). 5. La sentenza impugnata va dunque annullata con rinvio alla Corte di appello di Napoli per nuovo esame.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli. Così deciso in Roma, il 24.2.2023
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di quella stessa città, in data 15.1.2020, aveva dichiarato JI YO responsabile dei reati a lui ascritti e, con il vincolo della continuazione tra le diverse violazioni di legge, ricondotto il fatto di ricettazione nella ipotesi lieve, lo aveva condannato alla pena di mesi 10 di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 20887 Anno 2023 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: CIANFROCCA PIERLUIGI Data Udienza: 24/02/2023 2. ricorre per cassazione il difensore dello YO deducendo violazione di legge processuale con riferimento agli artt. 125 e 546 cod. proc. pen. e vizio di motivazione: rileva, infatti, l'omessa motivazione della Corte di appello sul primo motivo di gravame con cui la difesa aveva dedotto che i capi di abbigliamento contraffatti, rinvenuti nella disponibilità del ricorrente, non erano destinati alla vendita ma ad esclusivo uso personale;
segnala che, al contrario, la Corte si è soffermata su aspetti sui quali la difesa non aveva mosso contestazioni come, ad esempio, la effettiva contraffazione dei capi;
3. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per la inammissibilità del ricorso;
L4, rileva, infatti,vil motivo non si confronta con la motivazione della sentenza che, come quella di primo grado, ha evidenziato il numero non esiguo degli articoli detenuti dal ricorrente sulla strada. 4. Il ricorso è fondato. 4.1 YO DE era stato tratto a giudizio e riconosciuto responsabile per aver ricevuto, consapevole della loro provenienza, ed aver detenuto, per la vendita, 12 capi di abbigliamento con marchio contraffatto, di cui era stato trovato in possesso, riposti in un borsone, in occasione di un controllo eseguito in Casa dei Tirreni. 4.2 Con l'atto di appello, la difesa aveva articolato due motivi di gravame, con il primo dei quali il ricorrente aveva dedotto trattarsi di capi da lui acquistati per uso personale e nongi ricevuti per essere destinati alla vendita. 4.3 La Corte di appello, pur dilungandosi sulla natura del delitto di cui all'art. 474 cod. pen. e sulla irrilevanza del carattere grossolano della contraffazione, non ha invece motivato in alcun modo sulla dedotta assenza di elementi idonei a fondare una diagnosi di destinazione alla vendita, essendosi in presenza, secondo quanto dedotto con l'atto di appello, di 12 capi, ciascuno dei quali in esemplare unico, di taglia simile e compatibile con quella del ricorrente, conservati all'interno di una borsa e non, come spesso accade, esposti al pubblico sulla strada o su una bancarella. 4.5 Il motivo di appello era senza dubbio tale da imporre alla Corte territoriale una risposta, essendo pacifico che l'acquirente finale di un prodotto con marchio contraffatto o comunque di origine e provenienza diversa da quella indicata, ovvero colui che non partecipa in alcun modo alla catena di produzione o di distribuzione e diffusione dei prodotti contraffatti, ma si limita ad acquistarli per uso personale, rispendc eqr'Jsivamente dell'illecito amministrativo di cui all'art. 1, comma settimo, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, conv. in I. 14 maggio 2005, n. 80, nella versione modificata dalla I. 23 luglio 2009, n. 99 (cfr., Sez. U, n. 22225 del 19/01/2012, Sez. 2, n. 12870 del 09/03/2016, Micheli, Dieng, Rv. 252455 - Rv. 266659 01; conf., 01; Sez. 2, n. 3000 del 26/11/2015, Leone, Rv. 265779 - 01). 4.6 Ed è nulla, per difetto assoluto di motivazione, a norma dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., la sentenza d'appello che si limiti sostanzialmente a riprodurre la motivazione della decisione impugnata, trascurando di rispondere alle doglianze proposte dall'appellante nei confronti della sentenza di primo grado cfr., Sez. 6, n. 12540 del 12/10/2000, Prescia, Rv. 218172 - 01; Sez. 6, n. 4261 del 24/01/2002, Calabrò, Rv. 221511 - 01; tra le non massimate, Sez. 2, n. 46054 del 23.11.2021, Sgrò). 5. La sentenza impugnata va dunque annullata con rinvio alla Corte di appello di Napoli per nuovo esame.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli. Così deciso in Roma, il 24.2.2023