Sentenza 3 luglio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/07/2003, n. 10547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10547 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2003 |
Testo completo
Aula B REPUBBLICA ITALIANA1 054 In nome de popo lit LA CORTE DI CASSAZIONE 03 Sezione Lavoro Composta dai Magistrati: -R.G.23303/01 Erminio Ravagnani Presidente -Cron. 23561 Bruno Battimiello Rel. Consigliere -Rep. Antonio Lamorgese -Ud.19.2.2003 Florindo Minichiello " Oggetto: LA LE 11 Lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA Bene sul ricorso proposto da da SA NN, difesa giusta procura speciale a margine del - dall'avv. Mariano Ferrante del Foro di Nola con ricorso gre domicilio eletto in Roma, viale Giulio Cesare n. 14, presso l'avv. Carlo Izzo ed one peros la Councellene della Cork;
ребе ricorrente 1033 c ontro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato con domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12 controricorrente e
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - INPS, in per- sona del Presidente legale rapp.te p.t., difeso, giusta pro- cura speciale in calce alla copia notificata del ricorso, dagli avv.ti Alessandro Riccio, Michele Di Lullo e Nicola Valente, con domicilio eletto in Roma, via della Frezza n. 17 resistente con sola procura per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Napoli n° 4826/2000 in data 16/25 ottobre 2000 (R.G. 42359/95). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19 febbraio 2003 dal cons. Bruno Battimiello;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale che ha concluso per dott. Antonio Gialanella, Bre 1'inammissibilità del ricorso. POSTA DI BOLLO, DI DA OGNI SPESA, TASSA AI SENSI DELL'ART. 10 LEGGE 11-8-73 N. 533 Rilevato in fatto che, con ricorso notificato al Ministero dell'Interno (presso l'Avvocatura Distrettuale di Napoli) i 13/20 settembre 2001 e quindi presso l'Avvocatura Generale dello Stato con raccomandata a. r. spedita il 10 aprile 2002), AN NN ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Napoli in data 25 ottobre 2000, deducendone l'erroneità per avere ritenuto che il credito per interessi e rivalutazione su prestazioni assistenziali tardivamente erogate dal Ministero dell'Interno soggiace al termine di prescrizione quinquennale anziché decennale;
considerato in diritto che il ricorso è inammissibile (v. Cass. 13 ottobre 1995 n. 10695 e 9 ottobre 1998 n. 9995), in quanto deduce censure non attinenti all'effettivo contenuto della decisione impugnata, la quale ha dichiarato l'improcedibilità dell'appello senza esaminarne il merito;
che nei confronti dell'INPS sussiste un ulteriore motivo d'inammissibilità, in quanto tale Istituto non ha partecipato al pregresso giudizio di merito (v. Cass. 27 febbraio 1998 n. 2201 e 13 luglio 2001 n. 9358); che la dichiarazione di inammissibilità non comporta condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, essendosi l'INPS limitato al deposito della procura (v. Cass. 4 febbraio 1994 n. 1153) ed atteso, quanto al Ministero controricorrente, il disposto dell'art. 152 disp. att. cod.proc.civ.;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma il 19 febbraio 2003 Il Consigliere estensore Il Presidente Вино Весилители Мини. Понади IL CANCELLIERE Depositato In Cancelleria oggi, 3 LUG. 2003 EMA - 1 IL CANCELLIERE Cauco