Cass. pen., sez. V, sentenza 17/02/2015, n. 26443
CASS
Sentenza 17 febbraio 2015

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La confisca prevista dall'art. 12 sexies del D.L. 8 giugno 1992 n. 306, conv. in l. 8 luglio 1992 n. 356, non può essere disposta a seguito di una condanna per il reato di tentata estorsione, pur se aggravato ex art. 7 D.L. 13.05.1991, n.152, convertito nella legge 12.07.1991, n. 203, stante la previsione espressa della confiscabilità solo per il reato consumato ed essendo inammissibile una estensione della portata della norma "in malam partem", attesa l'autonomia del delitto tentato.

Commentari3

  • 1Le Sezioni unite riconoscono l'applicabilità della confisca
    Giacomo Rapella · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

  • 2Le Sezioni unite riconoscono l'applicabilità della confisca
    Giacomo Rapella · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    Per leggere il testo della sentenza, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Con la sentenza in esame, le Sezioni Unite – risolvendo il contrasto venutosi a creare in seno alla giurisprudenza di legittimità in merito alla possibilità di applicare l'istituto della confisca c.d. “allargata” (e di disporre, in precedenza, il sequestro preventivo) ai delitti tentati aggravati dal c.d. “metodo mafioso” – hanno affermato il seguente principio di diritto: “Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca prevista dall'art. 12-sexies decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla legge n. 356 del 1992 (attuale art. 240-bis cod. pen.) può essere disposto per uno dei reati presupposto …

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  • 3Mafia: confisca allargata anche per il tentativoAccesso limitato
    Anna Larussa · https://www.altalex.com/ · 4 ottobre 2018

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 17/02/2015, n. 26443
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26443
Data del deposito : 17 febbraio 2015

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