Sentenza 28 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 28/08/2003, n. 12591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12591 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2003 |
Testo completo
e 1 25 91 /0 3 BBLICA ITALIANA B N E , E 1 9 N 9 O 1 I - 37 Z 1 A 1 N - R E 1 1, T 9 S 2 Ç 19 I I . 11- V 1 A O 1- 9 L K 3 2 I A C 1 TE RCASSAZIONE P E 6 E Oggetto 4 I N . - Z T P T OPPOSIZIONE A DECRETO S S SEZIONE PRIMA CIVILE I P ( INGIUNTIVO - SENTENZA A PRONUNCIATA SECONDO EQUITA' Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: GRIECO Presidente R.G.N. 9739/01 Dott. Angelo - Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere- Cron. 26473 Rep. CELENTANO - Rel. Consigliere Dott. Walter Ud. 18/03/2003 Dott. Giuseppe MARZIALE - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CASEIFICIO SOCIALE COOPERATIVA DI SORANO S.C.R.L., in persona del Presidente pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA MAZZINI 8, presso l'avvocato MARIO SCIALLA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIOVANNI DI MEGLIO, ROBERTO BACCHESCHI, ANDREA FORMICONI, giusta procura in calce al ricorso;
ricorrente contro domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR PIFFERI FLORIANA, presso LA CANCELLERIA 2003 CIVILE DELLA CORTE SUPREMA DI 678 CASSAZION rappresentata e difesa dall'avvocato E, 2 th SETTIMIO CHELLI, giusta procura a margine del controricorso;
controricorrente - avverso la sentenza n. 24/00 del Giudice di pace di PITIGLIANO, depositata il 27/12/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/03/2003 dal Consigliere Dott. Walter CELENTANO;
udito per il ricorrente l'Avvocato Angeletti con delega che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente 1'Avvocato Chelli che ha : chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo Con sentenza emessa il 27.12.2000, il Giudice di Pace del Comune di Pitigliano, pronunciando secondo equità, ha accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da IA FE, socio della Cooperativa a.r.l. Caseificio Sociale di Sorano, nei confronti del- la stessa Cooperativa ed ha dichiarato non dovute le somme che la deliberazione consiliare del 25.03.1999 aveva posto a carico della FE a titolo di accollo pro-quota della perdite di esercizio dell'anno 1998. 2 Th Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassa- zione la suddetta Società Cooperativa. Resiste con controricorso IA FE. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso la Cooperativa Ca- seificio di Sorano denuncia l'inesistenza della motiva- zione della sentenza, deducendo che tale motivazione "incomprensibile in quanto costituita da un insie- sia me di frasi non collegate tra di loro e prive di fonda- mento logico, non espressiva di alcuna ratio decidendi, inficiata da interna contraddittorietà al punto da ren- - dersi incomprensibile". Si richiamano i principi che, circa l'impugnazione per cassazione delle sentenze pronunciate secondo equi- tà (art. 113 comma 2° c.p.c.), questa Corte, a seguito della nuova formulazione dell'art. 113 comma secondo cod. proc. civ., ha fissato con la sentenza S.U. n. 716 del 1999: possono essere impugnate per cassazione (per quel che qui interessa in relazione al ricorso in esa- me) per violazione delle norme processuali ai sensi dell'art. 360 primo comma n. 1, 2 e 4, in quest'ultimo caso soltanto con riferimento alle ipotesi di inesi- stenza della motivazione. Il motivo proposto dalla ricorrente è inammissibi- le. 3 Ich L'inesistenza della motivazione che, quale censura riferita alla sentenza come atto processuale, può esse- re proposta ai sensi dell'art. 360 comma primo n. 4 c.p.c. con riferimento alla norma dell'art. 132 n. 4 dello stesso codice di rito, ricomprende non soltanto l'ipotesi di mancanza totale bensì anche le altre di motivazione soltanto apparente, perché e di assoluta inconciliabilità logica delle proposizioni argomentati- ve che la costituiscono. Tuttavia,al di fuori di tali ipotesi, non può for- mularsi una censura nei termini suddetti al fine di ot- tenere un riesame della ratio decidendi. Nel caso di specie, la ricorrente soltanto formula la censura nei termini di "incomprensibilità e contrad- dittorietà" della motivazione ma la svolge poi voluta- mente omettendo di prendere in considerazione le argo- mentazioni decisorie del giudice - che il decreto in- giuntivo era stato emesso in virtù della delibera con- siliare del 25.03.1999, presa per penalità relative al- la perdita di bilancio per l'ano 1998", che "le norme statutarie non possono essere contrarie alla legge", che "l'art. 2514 c.c. in materia di società cooperative a r.
1. detta espressamente che per le obbligazioni so- ciali (come la perdita di bilancio) risponda la società con il suo patrimonio, mentre il 2° co. dello stesso 4 Ц articolo aggiunge che ciascun socio risponde solidal- mente e in maniera sussidiaria solo nel caso di liqui- dazione coatta di fallimento, secondo un principio regolatore della materia che è appunto quello di esclu- dere la responsabilità personale del socio e rendendo addirittura nulla qualsiasi clausola statutaria che im- pone ai soci un obbligo di illimitata partecipazione alle perdite". La ricorrente individua, peraltro, il "punto centrale del pensiero del giudice" (pag. 3 del ricorso) nella prima delle suddette affermazioni del giudicante e lo censura come "non comprensibile" sol- Ц tanto perché omette di rapportarlo alle successive af- fermazioni dello stesso giudice, le quali della ritenu- ta "contrarietà alla legge della deliberazione consi- liare danno la spiegazione. Nemmeno può configurarsi come censura di "motivazione apparente" quella che, in questi termini e soltanto in essi, investe la sentenza impugnata riguar- do alla competenza arbitrale. L'avere il giudice deciso sul punto in maniera difforme da una sua precedente de- cisione emessa tra le stesse parti non configura, in- vero, quel vizio della sentenza, relativo alla motiva- zione, denunciabile ex art. 360 n. 4 e 132 n. 4 c.p.c.. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio seguono la soccombenza. 5 bl RGR$ 9759/4
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e con- danna la ricorrente al pagamento delle spese del giudi- zio liquidate in euro 100,00 per esborsi, euro 250,00 per onorari oltre spese generali ed accessori come do- vute per legge. Così deciso addì 18 marzo 2003 nella camera di con- siglio della prima sezione civile della Corte di Cassa- zione. #1 Presidente Il Consigliere estensore enfit (wall tet (Angelo Grieco) CORTE SUPREMA DI CASSAZ Prime S on O Depositaro on Cancelleria IL FUNZ A AAR. 2003 ELLIERE (Dr. Pompna Ferrone). Revoya WINT O NOLENT TI