Sentenza 12 febbraio 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/02/2003, n. 2093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2093 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2003 |
Testo completo
I D Aula 'A' , 3 O 1 L L . 3 T O 3 B R 5 A A . ' A S L S N IN NO02 093 /03 L A E T 3 REPU L D , 7 - A 0 S - E 1 D 1 EL TOPOL I ALL A D E / O E G R T G A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE T N E I E Oggetto L N G S A E E I A R D L SEZIONE LAVORO Lavoro L O E D Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Salvatore SENESE - Presidente R.G.N. 11048/99 n. 4772 Dott. Donato FIGURELLI Consigliere Cro Dott. Pietro CUOCO Rel. Consigliere Rep. Dott. Paolo STILE Consigliere Ud.25/09/02 Dott. Grazia CATALDI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CERIONI VINCENZO, PROSPERI VALENTI FAUSTO MARIA, giusta delega in atti;
--- ricorrente
contro
MI RT, già elettivamente domiciliata in ROMA F VIA COLA DI RIENZO 28, presso lo studio dell'avvocato2002 3620 CABIBBO SALVATORE, e da ultimo d'ufficio presso LA -1- CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, che la rappresenta e difende, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato
contro
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA;
intimata - avverso la sentenza n. 80/98 del Tribunale di PERUGIA, depositata il 04/06/98 R.G.N. 1328/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/09/02 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per 11 rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con ricorso del 26 maggio 1994 ER GN, sostenendo che, quale dipendente con incarico trimestrale presso l'Università di Perugia, assunta con la qualifica di operaia agricola ed adibita a lavori d'ufficio, aveva diritto all'indennità di maternità, chiese che il Pretore di Perugia in funzione di giudice del Lavoro condannasse la predetta Università ovvero l'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (I.N.P.S.) al pagamento di quanto a tale titolo dovutole. Il Pretore accolse la domanda. Il Tribunale, respingendo l'appello proposto dall'I.N.P.S., confermò la sentenza pretorile. Afferma il Tribunale Ludlo che, pur non sussistendo le condizioni di legge previste dall'art. 2 terzo comma della legge 27 febbraio 1980 n. 38 per l'assunzione da parte dell'Università di personale non di ruolo in deroga al divieto generale, l'illegittimità era sanata, anche ai fini previdenziali, dalla disposizione dell'art. 3 secondo comma del decreto legge 21 aprile 1995 n. 129 (convertito nella legge 21 giugno 1995 n. 236). L'applicazione di questa disposizione, aspetto centrale della controversia, era condizionata a tre presupposti, che nel caso in esame sussistevano. Ed invero, l'iscrizione della ricorrente nell'elenco dei lavoratori agricoli era stata ammessa dallo stesso appellante;
il benestare del Ministero era documentato;
ed era provata la sussistenza delle esigenze indilazionabili, relative non alle mansioni formalmente previste nell'atto di assunzione, bensì alle mansioni alle quali ella era stata addetta. Per la cassazione di questa sentenza ricorre l'I.N.P.S., percorrendo le linee d'un unico articolato motivo;
ER GN ha depositato procura. 3 Motivi della decisione Con l'unico motivo, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell'art. 3 comma 2 del d. 1. 21 aprile 1995 n. 129 (convertito nella legge 21 giugno 1995 n. 236), dell'art. 2 comma 3 della legge 27 febbraio 1980 n. 38 e dell'art. 13 della legge 30 dicembre 1971 n. 1204 come interpretato dall'art. 8 del d.l. 29 marzo 1991 n. 103 (convertito nella legge 1° giugno 1991 n. 166), nonché omessa pronuncia e vizio di motivazione, il ricorrente sostiene che l'interpretazione del Tribunale era infondata, in quanto 1. la sanatoria presupponeva il titolo ad essere iscritto nell'elenco degli operai agricoli (titolo che nel caso in esame non sussisteva) e lo svolgimento di mansioni di operaio agricolo (e nel caso in esame erano state svolte mansioni impiegatizie); la sanatoria ha effetto solo in relazione al personale agricolo, ed è inapplicabile nei casi non espressamente previsti, 2. anche ove si ritenesse che la legge abbia inteso sanare situazioni nelle quali questi presupposti fossero carenti, è da escludere che il datore di lavoro non debba “pagare il trattamento di maternità, che avrebbe fatto carico all'Università medesima in caso di rapporto di lavoro non agricolo": finalità della legge era il riconoscimento, anche ai fini previdenziali, del "diritto alle prestazioni previdenziali spettanti in relazione al lavoro impiegatizio prestato ante sanatoria". E, nel caso in esame, per le attività impiegatizie l'indennità in controversia era dovuta dall'Università. Il ricorso è infondato. Nel decidere analoga controversia, questa Corte ha affermato che "la norma di sanatoria di cui all'art. 3 secondo comma del decreto legge 21 febbraio 1995 n. 120, convertito in legge 21 4 giugno 1995 n. 236, in base alla quale i lavoratori agricoli assunti dalle istituzioni universitarie ex art. 2 terzo comma della legge 27 febbraio 1980 n. 38 per esigenze indilazionabili e temporanee delle facoltà di agraria e veterinaria e degli orti botanici, conservano titolo all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli e sono soggetti al regime contributivo del lavoro agricolo per tutto il periodo di tale assunzione, trova applicazione anche per quei lavoratori che siano illegittimamente iscritti negli elenchi suddetti, in quanto non impiegati in attività agricole e dipendenti da università prive Luas della facoltà di agraria e veterinaria e degli orti botanici;
la disposizione di sanatoria, infatti, alla stregua della sua interpretazione letterale e sistematica, non si limita ad una mera regolarizzazione di rapporti di lavoro M agricolo sorti in violazione dei divieti di nuove assunzioni, ma si presenta come norma singolare, che qualifica il rapporto come di lavoro agricolo, sia pure ai soli fini previdenziali e contributivi, in mancanza di un'attività che possa qualificarsi agricola. Né la norma, così interpretata, suscita dubbi di illegittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 3, 38, 81 e 97 Cost., posto che la sanatoria, rispondendo in modo non irrazionale all'esigenza di definizione in via eccezionale e temporanea di anomale situazioni lavorative e non comportando oneri finanziari aggiuntivi (che il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli è previsto non solo ai fini contributivi ma anche ai fini delle prestazioni), vale a garantire un'adeguata tutela previdenziale assicurata dal particolare regime applicabile senza compromettere il buon andamento e l'imparzialità dell'ente previdenziale" (Cass. 17 gennaio 2001 n. 628). 5 Non vi sono ragioni per discostarsi dal pensiero espresso da questa Corte. In particolare, la norma in esame fa riferimento alle assunzioni ai sensi dell'art. 2 della legge 27 febbraio 1980 n. 38 e non alle mansioni previste dalla norma stessa;
e poiché l'assunzione è stata autorizzata, il lavoratore è titolare d'un valido rapporto di lavoro. E, nell'ambito della funzione di sanatoria svolta dalla norma, questo rapporto conserva la natura di rapporto di lavoro agricolo, e fornisce il diritto alle previste prestazioni previdenziali, che restano a carico del ricorrente Istituto. Il ricorso deve essere respinto. In assenza di resistente attività processuale, nulla è da disporsi in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte respinge il ricorso e nulla dispone in ordine alle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 25 settembre 2002. : Il Consigliere estensore Victro Euge IL PRESIDENTE CANCELLIZAE Deporitate in Ala 2 FEB. 2003 ggi, ERE 6