Sentenza 23 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/05/2001, n. 7022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7022 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2001 |
Testo completo
101 IN OME DI7922 REPUBBLICA ITALIA A I R 5 6 A . 8 E JPR M ORTE CASSAZIONE T 9 N N 1 Oggetto U / - O I 4 B B / TRIBUTI IRPEG I Z 6 . A 2 R L SEZIONE TRIBUTARIA ACCERTAMENTO R . T L T R A . S P DOCUMENTAZIONE I . B G A D A I E BANCARIA L Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: T R R E 1 D E 3 A I T 1 S D R.G.N. 12915/98 N A . Presidente Dott. Alfio FINOCCHIARO E N E S M T I N A E S Consigliere Dott. Enrico ALTIERI E Cron.16163 Dott. Antonio MERONE Re. Consigliere Consigliere - Rep. Dott. Salvatore DI PALMA Ud. 13/03/01Consigliere - Dott. Antonino DI BLASI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CORTI SRL, in persona dell'Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLE TRE MADONNE 16, presso lo studio dell'avvocato FOLCHITTO ROBERTO, difeso dall'avvocato MARRA GIUSEPPE, giusta delega a G margine;
- ricorrente -
contro
UFF. II DD BUSTO ARSIZIO;
intimato avverso la sentenza n. 278/97 della Commissione 2001 tributaria regionale di MILANO, depositata il 15/12/97; 468 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1 udienza del 13/03/01 dal Consigliere Dott. Antonio MERONE;
udito il P.M. in persona del Sost tuto Procuratore. Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO A seguito di verifica fiscale eseguita dalla Guar- dia di Finanza, l'ex Ufficio II. DD. di Busto AR ha notificato alla ricorrente RT srl un avviso di accertamento analitico IRPEG relativo all'esercizio chiuso il 30 giugno 1992. La società ha impugnato l'atto dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Busto AR che ha accolto parzialmente il ricor- SO, con notevole riduzione della materia imponibile re- cuperata a tassazione. Con la sentenza oggetto dell'odierno ricorso, la Commissione Tributaria Regio- nale di Milano ha accolto l'appello dell'Ufficio. La società ricorre contro il Ministero delle Finan- ze per la cassazione della sentenza di appello prospet- tando quattro motivi di censura. Nessuna attività processuale ha svolto il Ministero intimato. DIRITTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è infondato. E' pacifico, in punto di fatto, che la ricostruzio- 2 ne del reddito recuperato a tassazione, a carico della società ricorrente, è avvenuta sulla base dei movimenti finanziari risultanti da numerosi libretti bancari al portatore, accesi presso vari istituti di credito con nomi di fantasia, riconducibili al Sig. RT IE AN, Amministratore Unico della RT srl. Con i motivi di ricorso, la società assume che l'accertamento dell'Ufficio sarebbe avvenuto in viola- zione degli artt. 2729 cc e 39, DPR 600/73, in quanto basato su un elemento indiziario, come il rinvenimento dei libretti al portatore riferibili alla persona fisi- ca dell'amministratore, privo assolutamente dei carat- teri della gravità, precisione e concordanza (motivo n. 1). L'Amministrazione finanziaria nor. avrebbe provato che i movimenti finanziari sarebbero stati riferibili alla società. Conseguentemente, l'accertamento e la de- cisione impugnata sarebbero basati su una indebita in- versione dell'onere della prova (motivi nn. 2 e 3). In ogni caso, poi, la motivazione della sentenza dei giu- dici di appello sarebbe carente su tale punto, con spe- cifico riferimento all'esercizio di competenza (motivo n. 4). Osserva il Collegio che la sentenza impugnata appa- re motivata in maniera congrua ed esaustiva. Tutti i problemi prospettati dalla ricorrente sono stati af- 3 frontati e risolti sulla base di argomentazioni che ap- paiono corrette sul piano della logica e del diritto positivo. Non è affatto vero, come afferma la ricorrente, che l'Ufficio, prima, ed i giudici di merito, poi, avrebbe- ro imputato alla società i movimenti finanziari risul- tanti dai libretti senza indicare alcun elemento di raccordo con 1' attività della società. I giudici di merito hanno evidenziato che oltre al rinvenimento dei libretti bancari è stata constatata "la contemporanea presenza di documenti extracontabili attestanti la te- nuta di una contabilità a nero accanto a quella uffi- ciale". In particolare, "la Guardia di Finanza aveva rinvenuto alcuni documenti extracontabili consistenti in cartoncini manoscritti>>, in cui venivano tra- scritti importi e somme parte delle quali non trovavano corrispondenza nella documentazione fiscale emessa, e che successivamente venivano trovati alcuni fogli di .... nei quali erano riportati per ciascun calendario giorno importi che nella parte in cui era stato pos- sibile effettuare il confronto (sulla base delle risul- tanze dei cartoncini>> e della contabilità ufficia- le), corrispondevano perfettamente ai totali delle som- me risultanti come incassate dalla documentazione con- tabile e da quella extracontabile rinvenuta" (p. 4 del- la sentenza impugnata). Sulla base di questi elementi, i giudici di appello hanno ritenuto che i movimenti fi- nanziari fossero imputabili alla società ricorrente. Tanto più che si trattava di numerosi libretti al por- tatore, su ciascuno dei quali i singoli movimenti non superavano mai i venti milioni di lire (per evitare controlli sulla base della normativa antiriciclaggio), "ma ammontanti in totale per ogni periodo a somme com- plessive dell'ordine di miliardi di lire" (p. 4). Inol- tre, rilevano ancora i giudici di merito, "il RT ri- usciva a giustificare solo una parte di tali importi come frutto di investimenti di vario tipo effettuati sul mercato finanziario, lasciando residuare somme (prive di qualsivoglia ragionevole giustificazione, di- versa dalla perpetrata evasione fiscale) di gran lunga superiore a quelli stabiliti perché il fatto assuma ri- lievo penale" (ivi). Sulla base di queste risultanze di fatto la Corte di merito ha tratto la seguente con- clusione, che appare immune da vizi logici: "la contem- poranea presenza di documenti extracontabili attestanti la tenuta di una contabilità in nero accanto a quella ufficiale e l'esistenza di una movimentazione di somme sui libretti bancari tenuti in palese frode alle norme sulla trasparenza bancaria, di cui lo stesso RT non ha saputo giustificare altrimenti il possesso se non 5 parzialmente, depongono inequivocabilmente per il con- seguimento da parte del RT di corrispettivi non ri- sultanti dalle scritture contabili e non documentate ai fini fiscali" (ivi). Quanto alla riferibilità dei movimenti finanziari alla società ricorrente, la Commissione Regionale os- serva ancora che lo stesso RT ha ammesso che utiliz- zava i fondi dei libretti per pagare i fornitori della società, recuperando poi il denaro dopo la vendita. Quindi, i movimenti finanziari, almeno alcuni, per am- missione dello stesso RT, erano lo "specchio" della attività commerciale, che però non trovava riscontro nella documentazione fiscale. "Pertanto, le risultanze sopra indicate e le confessioni della parte integrano pienamente la fattispecie di cui all'art. 2729 c.c. in quanto costituiscono presunzioni gravi (poiché i fatti se unitamente considerati e non isolatamente valutati escludono qualsiasi altra ragionevole significazione), precise (perché concernenti fatti determinati e confes- sati e oggettivamente accertati) e concordanti (in quanto trattasi di circostanze plurime tra di loro non contrastanti)". Tutto ciò ha "determinato una inver- sione dell'onere della prova, nel senso che la RT a questo punto, avrebbe dovuto dare, e non l'hasrl, offerta, la prova che le movimentazioni bancarie trova- vano corrispondenza nei dati emergenti dai documenti contabili della società" (p. 6 della sentenza impugna- ta). Una volta acquisita la prova che i movimenti banca- ri (peraltro anomali, per le ragioni evidenziate dai giudici di merito) erano riferibili alla società ricor- rente, era questa a dover offrire la prova di averne tenuto conto per la determinazione del reddito imponi- bile o che, comunque, non avevano rilevanza a tal fine (art. 32, comma 1, n. 2, DPR 600/73). Gli elementi acquisiti riguardano anche "gli anni 1991 e 1992", come si legge a P. 4 della motivazione della sentenza impugnata. Quindi, non sussiste nemmeno la pretesa carenza di motivazione eccepita con il quar- to motivo. Ogni altra censura attiene al merito. Conseguentemente, il ricorso deve essere rigettato. Nulla è dovuto per le spese, non essendosi costituita la parte intimata. DEPOSITATO IN CANCELLERIA 23 MAG. 2001
P.Q.M.
Oggi 14 CANCELLIERE C1 Aitolde Casano Челое La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 13 marzo 2001 Il Consigliere extensore Il Presidente (dr. Antonio Merone) (dr. Finocchiaro A CORT IL CANCELLIERE C1 Amaldo CasamoAmelde