CASS
Sentenza 24 maggio 2023
Sentenza 24 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/05/2023, n. 22536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22536 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SP ER nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 22/02/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
1 22' udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA FRANCESCA LOY, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore l'avv. RIGONI STERN Roberto, per SP, che insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso Penale Sent. Sez. 1 Num. 22536 Anno 2023 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: APRILE STEFANO Data Udienza: 11/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Venezia, giudicando in sede di rinvio (Sez. 5 n. 49139 del 2019) e in parziale riforma della sentenza pronunciata nei confronti di TE SP dal Tribunale di Vicenza in data 11 dicembre 2015, ha riconosciuto la continuazione tra il reato di bancarotta fraudolenta documentale oggetto del giudizio e i reati giudicati con la sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen. dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza in data 19 febbraio 2009, irrevocabile in data 11 novembre 2010, rideterminando la pena complessiva finale in cinque anni e quattro mesi di reclusione, oltre alle pene accessorie di legge. 2. Ricorre TE SP, con il difensore avv. Roberto Rigoni Stern, che denuncia la violazione di legge, in riferimento all'art. 99 cod. pen., e il vizio della motivazione con riguardo alla mancata esclusione della recidiva, applicata in mancanza dei presupposti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile poiché il motivo sulla recidiva è estraneo al giudizio di rinvio, in quanto si tratta di una doglianza non formulata nel precedente giudizio di legittimità che aveva condotto, per quanto qui interessa, all'annullamento della sentenza della Corte d'appello di Venezia in data 5 aprile 2018 sul punto relativo del riconoscimento della continuazione esterna e "per l'eventuale rideterminazione del trattamento sanzionatorio". 2. Va ricordato che per determinare l'autorità di cosa giudicata, quando «l'annullamento non è pronunciato per tutte le disposizioni», vanno individuate quelle in ordine alle quali si è ormai del tutto esaurita ogni possibilità di decisione del giudice di merito e, contestualmente, completato l'iter processuale, mentre il rapporto di «connessione essenziale con la parte annullata» deve intendersi come necessaria interdipendenza logico giuridica tra le parti suddette, nel senso che l'annullamento di una di esse provochi inevitabilmente il riesame di altra parte della sentenza seppur non annullata, tenendo che per «parte» della sentenza deve intendersi qualsiasi statuizione che abbia una sua propria autonomia giuridico-concettuale (Sez. U, n. 4460 del 19/01/1994, Cellerini, Rv. 196887; recentemente Sez. U, n. 3423 del 29/10/2020 - dep. 2021, Gialluisi, Rv. 280261 - 01). 2 2.1. Ciò, del resto, si riflette sul giudizio di rinvio che non si identifica nella pura e semplice rinnovazione del giudizio conclusosi con la sentenza annullata, ma rappresenta una fase a sé stante, caratterizzata dal condizionamento che scaturisce dalla sentenza della Corte di cassazione che lo ha disposto;
il giudice di rinvio, non solo deve uniformarsi alla sentenza della Corte di cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa, ma non può neppure attrarre al suo potere decisorio statuizioni diverse ed autonome rispetto a quelle dovutegli: i limiti oggettivi del giudizio di rinvio sono conseguenti agli effetti preclusivi propri della intangibilità del giudicato (Sez. U, n. 373 del 23/11/1990 - dep. 1991, Agnese, Rv. 186164). 2.2. Tale regola va ovviamente parametrata, salvo l'effetto estensivo di cui agli artt. 587 e 627, comma 5, cod. proc. pen., al principio devolutivo, sicché deve verificarsi quali fossero, nell'ambito del primo giudizio di legittimità, le parti e i capi di sentenza per i quali era stata proposta l'impugnazione. 3. Orbene, non vi è dubbio che il primo ricorso per cassazione non muoveva alcun tipo di doglianza sulla recidiva che era stata applicata, con concorde valutazione da entrambi i giudici di merito, poiché era unicamente rivolto a contestare la mancata unificazione dei reati oggetto del giudizio con altri precedentemente giudicati con sentenza dì applicazione della pena. 5 .•;.) e Anzi, proprio il tenore del ricorso, che faceva leva/riconoscimento della recidiva per sostenere l'esistenza di un elemento di fatto indicativo della invocata continuazione, rende palese come la questione della recidiva non fosse oggetto di discussione. 3.1. La Corte di Cassazione, nell'accogliere il ricorso sulla continuazione, ha rilevato che, se non esiste incompatibilità tra recidiva e continuazione, il giudice di merito non si era attenuto ai principi di diritto da tempo enunciati in tema di continuazione ed era incorso nel vizio motivazionale anche con riguardo alla contraddittorietà tra la riconosciuta recidiva, la contestualità delle condotte e il mancato esame degli indici sintomatici della programmazione e deliberazione unitaria dei reati, così dando per incontestata l'avvenuta applicazione della circostanza aggravante soggettiva. 3.2. Il ricorso, come si è detto, sviluppa una censura non consentita perché estranea al giudizio di rinvio e al devolutum del precedente giudizio di legittimità. 3 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 aprile 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
1 22' udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA FRANCESCA LOY, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore l'avv. RIGONI STERN Roberto, per SP, che insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso Penale Sent. Sez. 1 Num. 22536 Anno 2023 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: APRILE STEFANO Data Udienza: 11/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Venezia, giudicando in sede di rinvio (Sez. 5 n. 49139 del 2019) e in parziale riforma della sentenza pronunciata nei confronti di TE SP dal Tribunale di Vicenza in data 11 dicembre 2015, ha riconosciuto la continuazione tra il reato di bancarotta fraudolenta documentale oggetto del giudizio e i reati giudicati con la sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen. dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza in data 19 febbraio 2009, irrevocabile in data 11 novembre 2010, rideterminando la pena complessiva finale in cinque anni e quattro mesi di reclusione, oltre alle pene accessorie di legge. 2. Ricorre TE SP, con il difensore avv. Roberto Rigoni Stern, che denuncia la violazione di legge, in riferimento all'art. 99 cod. pen., e il vizio della motivazione con riguardo alla mancata esclusione della recidiva, applicata in mancanza dei presupposti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile poiché il motivo sulla recidiva è estraneo al giudizio di rinvio, in quanto si tratta di una doglianza non formulata nel precedente giudizio di legittimità che aveva condotto, per quanto qui interessa, all'annullamento della sentenza della Corte d'appello di Venezia in data 5 aprile 2018 sul punto relativo del riconoscimento della continuazione esterna e "per l'eventuale rideterminazione del trattamento sanzionatorio". 2. Va ricordato che per determinare l'autorità di cosa giudicata, quando «l'annullamento non è pronunciato per tutte le disposizioni», vanno individuate quelle in ordine alle quali si è ormai del tutto esaurita ogni possibilità di decisione del giudice di merito e, contestualmente, completato l'iter processuale, mentre il rapporto di «connessione essenziale con la parte annullata» deve intendersi come necessaria interdipendenza logico giuridica tra le parti suddette, nel senso che l'annullamento di una di esse provochi inevitabilmente il riesame di altra parte della sentenza seppur non annullata, tenendo che per «parte» della sentenza deve intendersi qualsiasi statuizione che abbia una sua propria autonomia giuridico-concettuale (Sez. U, n. 4460 del 19/01/1994, Cellerini, Rv. 196887; recentemente Sez. U, n. 3423 del 29/10/2020 - dep. 2021, Gialluisi, Rv. 280261 - 01). 2 2.1. Ciò, del resto, si riflette sul giudizio di rinvio che non si identifica nella pura e semplice rinnovazione del giudizio conclusosi con la sentenza annullata, ma rappresenta una fase a sé stante, caratterizzata dal condizionamento che scaturisce dalla sentenza della Corte di cassazione che lo ha disposto;
il giudice di rinvio, non solo deve uniformarsi alla sentenza della Corte di cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa, ma non può neppure attrarre al suo potere decisorio statuizioni diverse ed autonome rispetto a quelle dovutegli: i limiti oggettivi del giudizio di rinvio sono conseguenti agli effetti preclusivi propri della intangibilità del giudicato (Sez. U, n. 373 del 23/11/1990 - dep. 1991, Agnese, Rv. 186164). 2.2. Tale regola va ovviamente parametrata, salvo l'effetto estensivo di cui agli artt. 587 e 627, comma 5, cod. proc. pen., al principio devolutivo, sicché deve verificarsi quali fossero, nell'ambito del primo giudizio di legittimità, le parti e i capi di sentenza per i quali era stata proposta l'impugnazione. 3. Orbene, non vi è dubbio che il primo ricorso per cassazione non muoveva alcun tipo di doglianza sulla recidiva che era stata applicata, con concorde valutazione da entrambi i giudici di merito, poiché era unicamente rivolto a contestare la mancata unificazione dei reati oggetto del giudizio con altri precedentemente giudicati con sentenza dì applicazione della pena. 5 .•;.) e Anzi, proprio il tenore del ricorso, che faceva leva/riconoscimento della recidiva per sostenere l'esistenza di un elemento di fatto indicativo della invocata continuazione, rende palese come la questione della recidiva non fosse oggetto di discussione. 3.1. La Corte di Cassazione, nell'accogliere il ricorso sulla continuazione, ha rilevato che, se non esiste incompatibilità tra recidiva e continuazione, il giudice di merito non si era attenuto ai principi di diritto da tempo enunciati in tema di continuazione ed era incorso nel vizio motivazionale anche con riguardo alla contraddittorietà tra la riconosciuta recidiva, la contestualità delle condotte e il mancato esame degli indici sintomatici della programmazione e deliberazione unitaria dei reati, così dando per incontestata l'avvenuta applicazione della circostanza aggravante soggettiva. 3.2. Il ricorso, come si è detto, sviluppa una censura non consentita perché estranea al giudizio di rinvio e al devolutum del precedente giudizio di legittimità. 3 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 aprile 2023.