Sentenza 2 aprile 2004
Massime • 1
In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, costituisce causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione l'avere l'interessato dato causa all'istaurazione della custodia cautelare per colpa grave, consistita nell'aver tenuto comportamenti improntati a macroscopica leggerezza e imprudenza, idonei ad essere interpretati, nella fase iniziale delle indagini, non come semplice connivenza, ma come concorso nel reato. (Nel caso di specie, nei confronti della ricorrente era stata disposta la custodia cautelare in carcere per concorso nei reati di detenzione di sostanza stupefacente, in seguito ad una perquisizione del piccolo appartamento dove viveva, assieme ai due iniziali coimputati, in cui era stata rinvenuta una notevole quantità di cocaina, già collocata in buste e sacchetti - peraltro non tutti occultati -, nonché una somma di denaro compatibile con l'attività di spaccio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/04/2004, n. 37567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37567 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COCO Giovanni Silvio - Presidente - del 02/04/2004
Dott. BATTISTI Mariano - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - N. 669
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 022640/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SO SS N. IL 18/10/1976;
2) MINISTERO ECONMOMIA E FINANZE;
avverso ORDINANZA del 11/03/2003 CORTE APPELLO di VENEZIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BATTISTI MARIANO;
lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto annullarsi l'ordinanza impugnata limitatamente al motivo relativo all'omesso esame delle dichiarazioni della IS;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
- La corte di appello di Venezia, con ordinanza dell'11 marzo 2003, rigettava la domanda di equa riparazione par l'ingiusta detenzione proposta da AN IS, ritenendo che quest'ultima, raggiunta da ordinanza di custodia cautelare in carcere per concorso, con il convivente MI TO e con HI HE, nei reati di detenzione di kg.
1.550 di cocaina e di una pistola, aveva contribuito, con la propria condotta gravemente colposa, a dare causa alla privazione della libertà.
La corte osservava che non potevano esservi incertezze sulla condotta colposa della donna considerando che "la casa, di ridotte dimensioni cucina, bagno e due camere - nella quale erano state rinvenute la sostanza stupefacente e la pistola, era formalmente intestata alla IS;
che una consistente somma di denaro, del tutto sproporzionata rispetta all'ufficiale, modesta attività privata e in nero, semplicemente affermata, era stata rinvenuta nella stanza in uso alla IS e al TO;
che dal verbale di sequestro era emerso che il complessivo chilogrammo e mezzo di stupefacente era stato trovato distribuito in una pluralità di pani, busta a sacchetti;
che il TO aveva avuto il tempo di precipitarsi nell'altra stanza e gettare parte consistente dello stupefacente, raccolto, però dalla polizia;
che parte della sostanza era stata rinvenuta anche in un piatto, posto bene in vista, insieme con una. scheda telefonica con tracce di cocaina e che erano stati rinvenuti pure un bilancino elettronico e cinque telefoni cellulari." V'era, quindi, secondo il giudice di merito, "un quadro inequivoco di un contesto consapevolmente accettato dalla IS e caratterizzato da una serie numerosa e concorrente di ambiguità e disponibilità ad assecondare l'illecito altrui, un quadro, che se non era stato giudicato idoneo ad affermare il doloso concorso, presentava gli rastremi tipici, della colpa grave causalmente rilevante a determinare l'errore degli inquirenti".
2 - Il difensore ricorre per Cassazione con quattro motivi.
1 - Denuncia, con il primo motivo, "difetto di motivazione - violazione e falsa applicazione di legge in relazione all'art. 314 c.p.p. circa l'accertamento e l'individuazione delle condotte,
giudicata , senza sostegno fattuale e razionale, integranti, in fatto, comportamenti ostativi alla riparazione".
Deduce che "è palese che la corte abbia assunto la colpa grave senza dare pregiudizialmente conto di. comportamenti concreti da, esso elemento psicologico caratterizzati".
2 - Denuncia, con il secondo motivo, "difetto di motivazione - violazione falsa applicazione di legge in relazione all'art. 314 c.p.p. circa la valutazione e qualificazione della colpa grave,
omessa individuazione della negligenza e imprudenza caratterizzanti le condotte ostative della riparazione".
Deduce che la corte dice nell'ordinanza che "il quadro inequivoco di ambiguità e disponibilità ad assecondare l'illecito altrui presenta gli estremi tipici della colpa grave", senza tuttavia giustificarne l'attributo di gravità.
3 - Denuncia, con il terzo motivo, "difetto di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 314 c.p.p. in punto efficienza causale delle condotte gravemente colpose nell'adozione della misura coercitiva".
Deduce che "incombeva alla corte indagare sulla sussistenza del nesso causale tra la condotta gravemente colposa e l'evento". 4 - "Difetto di motivazione e violazione di legge in relazione all'art.
3.14 c.p.p., allorché è dovuta anche la valutazione delle condotte successive all'adozione della misura restrittiva idonee a giustificarne il mantenimento".
Deduce che, nel corso della custodia, la IS "chiese di essere interrogata e, in allora, come in occasione delle istanze di revoca della misura, offrì elementi di valutazione sulla propria condotta e indicò precise circostanze idonee a superare lo ragioni di cautela". MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Il ricorso è infondato.
a - Come osserva il procuratore generale nella sua requisitoria scritta, "la questione proposta con i tre primi motivi - con i quali si contesta la concretezza dei. comportamenti della IS, la gravità degli stessi, la loro incidenza causale - riguarda l'adeguatezza della motivazione dell'ordinanza impugnata in punto sussistenza della 'colpa grave', limitativa del diritto all'equa riparazione, in quanto ritenuta causa o concausa della situazione foriera dell'ingiusta detenzione cautelare, sia nel momento genetico, sia relativamente ad una parte del complessivo tempo di durata della stessa".
"La vicenda de qua - aggiunge il procuratore generale, le cui considerazioni, sul punto, meritano di essere totalmente condivise - è quella di una persona che, sottoposta a perquisizione locale nell'abitazione sua e del suo convivente, è stata arrestata con l'accusa di concorso nella detenzione di sostanze stupefacenti e di una pistola rinvenute nell'occasione, persona che è rimasta in stato di detenzione por quasi un anno ed è stata assolta con la formula del non avare commesso il fatto".
b - Ebbene, "a prescindere da aspetti, del tutto marginali - prosegue il requirente - gli elementi in cui la corte veneziana ravvisa gli estremi della colpa grave causalmente rilevante ai fini, della detenzione sono:
- l'appartamento perquisito era di minime dimensioni:
- in esso erano presenti, in quel momento, il convivente della IS ed una terza persona;
- una parte dello stupefacente era stata gettata dalla finestra;
- i 1.550 grammi di cocaina erano distribuiti in buste e pani ed una parte era presente addirittura in un piatto, posto bene in vista;
- nella Camera della IS era stata trovata una somma di denaro, il cui importo era del tutto sproporzionato rispetto al modestissimo, affermato, reddito in nero dalla donna".
"Di fronte a questo quadro, si deve dire - così ancora la requisitoria - che esso è validamente idoneo a giustificare l'arresto di tutte e tre le persone trovate nell'appartamento e, d'altra parte, a confutazione di questo dato materiale e della consequenziale conclusione, la IS non offre particolari argomenti, se non dati che attinge dal contenuto di atti e che non possono essere utilizzati a dimostrazione della illogicità del provvedimento impugnato che proprio su questi, dati di fatto ha identificato la condotta geneticamente rilevante". c - Deve affermarsi, allora, che "i comportamenti concreti" che hanno determinato la privazione della libertà della donna - e che, dunque, hanno avuto rilevanza causale - sono stati, a ben vedere, gli stessi comportamenti, attribuiti agli altri: l'essere stati tutti, e tre colti in un appartamento in cui il rilevante quantitativo di stupefacente era custodito in buste e sacchetti, la cui presenza difficilmente poteva sfuggire, viste le dimensioni modeste dell'alloggio, a chi vi abitava, l'essere stato trovato parto dolio stupefacente addirittura in un piatto posto bene i n vista e, quindi osservabile da tutti, ivi compresa la IS, l'essere stata trovata noi la stanza di quest'ultima una somma di denaro di proporzioni compatibili con un'attività il lecitas quale quella di spaccio di stupefacenti, ma certamente incompatibili con la modesta attività semplicemente dichiarata dalla donna;
d - Se sono questi gli indiscutibili comportamenti concreti. la loro gravita, la gravita della colpa, è innegabile, dovendo ravvisarsi la colpa grave nei comportamenti dovuti a macroscopica leggerezza e imprudenza, cioè nei comportamenti della persona in sommo grado trascurata e negligente ed è certamente tale il comportamento, la condotta, di chi, convivendo con persona detentrice di un rilevante quantitativo di stupefacente, non rifletta sia imprudente sino al punto di non riflettere che, in presenza di un contesto come quello descritto nell'ordinanza impugnata, l'autorità giudiziaria, ove intervenisse, potrebbe ragionevolmente, quanto meno inizialmente. non distinguere la posizione dell'una da quella dell'altro o degli altri e ritenere, quindi ... che sussistano, nei confronti di entrambi" gli stessi indizi di colpevolezza.
In altre parole, la connivenza non è, certamente, concorso nel reato, ma. in presenza di determinati dati di fatto, come quelli sottolineati dalla corte di appello, può essere interpretata, almeno inizialmente, come concorso, con possibili, negative, conseguenze, in tema di libertà, conseguenze dovute, per lo meno, anche alla vistosa trascuratezza e superficialità di chi, semplice connivente, non tiene nel dovuto conto che quei dati di fatto potrebbero aggettivamente coinvolgerlo.
e - Il quarto motivo - che secondo il procuratore generale è fondato - è da ritenersi, invece, inammissibile perché privo del requisito della specificità.
Può darsi che la IS si sia difesa e abbia offerto elementi a discolpa: ma, nel ricorso non si dice nulla di specifico sulla natura di quegli elementi e, sugli atti che li conterrebbero e siffatta imprecisione si risolve in indubbia specificità del motivo, spettando al ricorrente dimostrare la carenza, del provvedimento impugnato con la esatta indicazione delle fonti, degli atti, che il giudice di. merito avrebbe ignorato e non spettando alla corte di Cassazione un'indagine sugli, atti alla ricerca delle dichiarazioni che potrebbero avallare le tesi, difensive.
3 - Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 2 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2004