Sentenza 8 ottobre 2021
Massime • 1
Non è abnorme l'ordinanza con la quale il giudice per l'udienza preliminare, rilevata la mancata traduzione dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. all'imputato alloglotta che abbia eletto domicilio presso il difensore, ne dichiari la nullità, unitamente agli atti ad esso successivi, e disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero, trattandosi di provvedimento che, pur provocando una regressione del procedimento, anche se basato su un giudizio errato, rientra nell'ambito dei poteri riconosciuti a tale giudice e non produce alcuna stasi processuale, essendo sempre possibile per la pubblica accusa rinnovare l'atto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/10/2021, n. 1855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1855 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2021 |
Testo completo
01855-22 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da Rosa Pezzullo - Presidente - Sent. n. sez. 1323/2021 Michele Romano Relatore - -CC 08/10/2021 Alessandrina Tudino R.G.N. 15971/2021 Elisabetta Maria Morosini Elena Carusillo ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano nel procedimento a carico di LI AR, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 22/04/2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Michele Romano;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mariella De Masellis, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano per l'ulteriore corso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano ha ordinato, nel corso dell'udienza preliminare nell'ambito del procedimento penale iscritto al n. 18873/2020 r.g.n.r. a carico di NZ LI per il reato di cui all'art. 497-bis cod. pen., la restituzione degli atti al Pubblico ministero previa dichiarazione della nullità della notifica dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. in quanto effettuato presso il difensore di ufficio ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. sebbene l'imputato non avesse validamente dichiarato il suo domicilio, atteso che nel relativo verbale non si dava atto che l'LI, quale alloglotta, fosse stato assistito da un interprete.
2. Avverso detta ordinanza ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano sulla base di un unico motivo con il quale deduce che, contrariamente a quanto affermato dal Giudice a quo, l'LI, quando aveva dichiarato il suo domicilio, era stato assistito da un interprete. Conseguentemente, la dichiarazione di domicilio da lui effettuata doveva ritenersi valida ed efficace, così come la notifica dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen., avvenuta presso il difensore di ufficio ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., stante la accertata inidoneità del domicilio validamente dichiarato. Sostiene il Procuratore della Repubblica che detta ordinanza ha comportato un'indebita regressione del procedimento, cosicché essa integrerebbe un atto abnorme. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. E' ben vero che dal verbale di dichiarazione di domicilio risulta che NZ LI era assistito da un interprete della sua lingua, quando egli aveva indicato il logo ove intendeva ricevere le notifiche e che pertanto, risultato inidoneo il luogo da lui indicato, del tutto validamente la notifica dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. è stata effettuata presso il suo difensore di ufficio ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen.. Tuttavia, questa Corte ha più volte affermato che non è abnorme l'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari, rilevata la mancata traduzione dell'avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. all'imputato alloglotta che abbia eletto domicilio presso il difensore, ne dichiari la nullità, unitamente agli atti ad esso successivi, e disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero, a prescindere dalla correttezza di tale decisione, posto che i provvedimenti del giudice per le indagini preliminari che determinano una regressione del procedimento, anche se basati su un giudizio errato, costituiscono espressione tipica del suo potere e non producono alcuna stasi processuale, risultando sempre possibile alla pubblica accusa rinnovare l'atto (Sez. 5, n. 1399 del 2 14/11/2016, dep. 2017, Chen, Rv. 269080; vedi pure per casi analoghi Sez. 6, n. 25810 del 08/05/2014, D.M., Rv. 260069 e Sez. 6, n. 5159 del 14/01/2014, Morra, Rv. 258569).
2. In applicazione di detto principio, deve escludersi che provvedimento impugnato in questa sede integri un atto abnorme, ben potendo il Pubblico ministero notificare nuovamente l'avviso suddetto evidenziando che all'atto della sua dichiarazione di domicilio NZ LI era assistito da un interprete. Non rientrando il provvedimento emesso dal Giudice per le indagini preliminari tra quelli impugnabili innanzi a questa Corte di cassazione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 08/10/2021. I love Przelo Il Presidente Il Consigliere estensore Rosa Pezzullo Michele Romano Corte Suprema di Cassazione Pensle Sez. V ria 17 GEN. 2022 C Deposit Roma iario Camera Layzuise D 3