Sentenza 19 marzo 2015
Massime • 1
In tema di intercettazioni telefoniche, la motivazione dei decreti di proroga può essere ispirata anche a criteri di minore specificità rispetto alle motivazioni del decreto di autorizzazione, potendosi anche risolvere nel dare atto della constatata plausibilità delle ragioni esposte nella richiesta del pubblico ministero.
Commentario • 1
- 1. La Corte di Cassazione e le libertà dei cittadini: le attuali tendenze della giurisprudenza penale di legittimitàSaveria Cusumano · https://www.filodiritto.com/ · 28 novembre 2016
Esercitare liberamente il proprio ingegno, ecco la vera felicità. Aristotele, La politica Premessa Questo scritto analizza gli attuali orientamenti interpretativi della giurisprudenza di legittimità nel settore penale. Ci interessavano le opinioni di dettaglio ma ancor più la visione generale di cui sono espressione, insomma il modo in cui gli artefici del cosiddetto diritto vivente guardano alle norme ed alla società per la quale sono state concepite. Il nostro scopo finale era di comprendere in che modo i giudici cui spetta l'ultima parola sui processi considerano il proprio ruolo e qual è la parte che si assegnano nel sempre più complesso e movimentato equilibrio tra i poteri …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/03/2015, n. 16430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16430 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BRUSCO CA PP - Presidente - del 19/03/2015
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - SENTENZA
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 547
Dott. ZOSO Liana M. T. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNELLO Emilio - Consigliere - N. 2994/2015
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TO IN N. IL 29/05/1981;
avverso l'ordinanza n. 1137/2014 TRIB. LIBERTÀ di REGGIO CALABRIA, del 17/10/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;
sentite le conclusioni del PG Dott. Fodaroni Giuseppina che chiede il rigetto del ricorso;
Uditi i difensori Avv. Pittelli e Avv. Gaito che si richiamano ai motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il tribunale del riesame di Reggio Calabria, con ordinanza in data 17 ottobre 2014, confermava l'ordinanza emessa dal gip del tribunale di Reggio Calabria in data 12 agosto 2014 con cui era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere a AR EN, indagato per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 per essersi associato alla cosca diretta da RA
PP e RA ON dedita al traffico di quantitativi di stupefacenti provenienti dalla Colombia e che poteva contare su una vasta organizzazione di uomini e di mezzi anche per la ricezione dei carichi di sostanza stupefacente presso il porto di Gioia Tauro, utilizzando linee di navigazione per il trasporto di containers all'interno dei quali veniva occultato lo stupefacente. Inoltre il AR era indagato per il reato di cui all'art. 110 cod. pen., D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 80 in quanto, in concorso con altri soggetti appartenenti al sodalizio, aveva importato in Italia dalla Colombia un ingente quantitativo di sostanza stupefacente di tipo cocaina ed, a tal fine, si era recato a AL (Colombia) in data 11 febbraio 2013 in qualità di emissario dell'organizzazione criminale usufruendo del denaro e delle schede telefoniche messe a disposizione da UC PP e consegnategli da OR CA presso l'aeroporto di Roma Fiumicino nonché essendo ospitato in Colombia presso TI IO NN previa trasmissione colà della sua foto identificativa da parte di RE IO. Rilevava il tribunale della libertà che dalle intercettazioni telefoniche erano emersi elementi gravi e concordanti in ordine al coinvolgimento di AR EN nei reati a lui ascritti ed, in particolare, nel reato associativo, tenuto conto dei numerosi incontri verificatisi sia prima che dopo il suo viaggio in Colombia al fine dell'importazione della cocaina. L'indagine aveva preso le mosse dalle intercettazioni telefoniche ed ambientali che il tribunale rilevava essere utilizzabili in quanto i decreti autorizzativi e le proroghe risultavano pienamente legittime sotto il profilo motivazionale in merito all'esistenza del fenomeno associativo essendosi precisato che, considerato il fatto che il AR si era relazionato con soggetti ritenuti interessati dal fenomeno in questione, doveva essere sottoposto per l'accertamento dei fatti a tale strumento investigativo. Inoltre si doveva considerare che, al fine della sottoposizione all'intercettazione, non era richiesta la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine alla fattispecie associativa ipotizzata in capo al soggetto ma era sufficiente che fossero raccolti elementi da cui ipotizzare la configurabilità del fenomeno investigato in quanto il presupposto per il ricorso alle intercettazioni di conversazioni atteneva all'esistenza dell'illecito penale e non alla colpevolezza di un determinato soggetto sicché, per procedere ad intercettazione, non era necessario che tali indizi fossero a carico di persone individuate o del soggetto le cui comunicazioni dovevano essere captate ai fini di indagine.
Avverso l'ordinanza del tribunale del riesame proponeva ricorso per cassazione AR EN, a mezzo dei suoi difensori, deducendo violazione di legge in relazione all'art. 267 c.p.p. per essere state disposte le intercettazioni telefoniche ed ambientali senza che ne ricorressero i presupposti, tenuto conto che l'informativa evidenziava il contenuto di una conversazione telefonica intercorsa tra il ricorrente e il cognato RE IO ed il fatto che entrambi avessero para preso parte ad un convegno presso l'abitazione di RA PP era frutto di mera congettura. Dunque vi era stata la mera constatazione dell'esistenza di un collegamento tra il ricorrente ed il cognato RE senza che il rilievo fosse accompagnato dall'esplicitazione delle ragioni per le quali il dato fattuale assumeva rilevanza ai fini dell'attivazione del mezzo di ricerca della prova. Quanto alle proroghe, esse erano state concesse sulla base dei medesimi presupposti del provvedimento genetico e senza che fossero emerse novità investigative di rilievo tali da confermare i rapporti tenuti con la famiglia RA. Ed anche l'intercettazione ambientale disposta sull'autovettura era stata convalidata sulla base di argomenti congetturali senza dati oggettivi che rivelassero un legame tra il AR ed il fatto investigativo nel suo insieme.
In data 6 marzo 2015 il difensore del ricorrente depositava memoria contente motivi aggiunti con i quali ribadiva, nella sostanza, le ragioni già esposte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Osserva la corte che il ricorso è infondato. Invero il tribunale del riesame ha posto in evidenza che legittimamente è intervenuta autorizzazione delle intercettazioni sulla scorta di motivazione concernente la posizione degli indagati, diversi dal ricorrente, per i quali erano emersi gravi indizi di colpevolezza. Ha richiamato, invero, il tribunale, il condivisibile principio giurisprudenziale in forza del quale, ai sensi dell'art. 267 c.p.p., costituisce presupposto per l'autorizzazione delle intercettazioni la sussistenza di gravi indizi di reato, i quali attengono all'illecito penale e non alla colpevolezza di un determinato soggetto, talché non è necessario che tali indizi siano a carico di persona individuata o del soggetto le cui comunicazioni debbano essere captate al fine di indagine. La motivazione dell'autorizzazione alle intercettazioni, pertanto, implica la valutazione degli elementi sintomatici dell'esistenza di un fatto penalmente sanzionato, compreso tra quelli indicati nell'art. 266 c.p.p., comma 1, non di elementi relativi alla riferibilità soggettiva del medesimo (Sez. 4, n. 8076 del 12/11/2013 - dep. 20/02/2014, D'Agostino e altro, Rv. 258613; Cass. 5, 8/10/2003, Liscai, RV. 227053; Cass. Sez. 4, 16/11/2005, Bruzzese, Rv. 233184).
Resta pertanto, circostanza irrilevante che al momento dell'autorizzazione non sussistessero gravi indizi di colpevolezza a carico del AR per i reati contestatigli, non essendo ciò richiesto per l'autorizzazione delle intercettazioni, fermo restando che, una volta che sia stata legittimamente autorizzata, l'intercettazione è suscettibile di utilizzo nei confronti di qualsiasi soggetto nei cui confronti emergano dalla medesima elementi di responsabilità. Quanto ai decreti di proroga, di cui il ricorrente assume l'illegittimità per la mancanza di elementi nuovi a suo carico che ne giustificassero il mantenimento, si osserva che la motivazione dei decreti di proroga può essere ispirata anche a criteri di minore specificità rispetto alle motivazioni del decreto di autorizzazione e può risolversi nel dare atto della constatata plausibilità delle ragioni esposte nella richiesta del pubblico ministero (Sez. 4, n. 32924 del 14/05/2004 - dep. 29/07/2004, Belforte e altri, Rv. 229105). Nel caso che occupa i provvedimenti di proroga si inserivano in una complessa indagine ove le intercettazioni riguardavano varie persone di cui si assumeva il ruolo partecipativo alla cosca e le conversazioni del AR evidenziavano, a prescindere dai contenuti, il mantenimento dei rapporti con i sodali, sicché il solo fatto dell'esistenza delle conversazioni con soggetti a carico dei quali si erano evidenziati precisi indizi di reità costituiva elemento che legittimava la concessione delle proroghe.
Il ricorso va, dunque, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 19 marzo 2014.
Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2015