Sentenza 5 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 05/03/2003, n. 3279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3279 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2003 |
Testo completo
0 3279 03 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOTO ITALIAN LA CORTE S Oggetto Contratti SEZIONE TERZA CIVILE in денен Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 18718/99 Dott. Vittorio DUVA Presidente - 21155/99 Dott. Renato PERCONTE LICATESE - Rel. Consigliere Cron. 7485 Consigliere Dott. Francesco TRIFONE 213 Consigliere Rep. Dott. Bruno DURANTE Ud. 10/07/02Consigliere Dott. Donato CALABRESE ha pronunciato la seguente T SEN TENZA sul ricorso proposto da: elettivamente domiciliato in ROMA VIA CQ ENNIO, CRESCENZIO 97, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE GIANNI, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
CQ RI IA;
intimata e sul 2° ricorso n° 21155/99 proposto da: CQ RI IA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FRANCESCO SAVERIO NITTI 1, presso lo studio 2002 1609 1 dell'avvocato PAOLO NAPOLETANO, difesa dall'avvocato CESARE CAPOTORTO, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale
contro
CQ ENNIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 97, presso 10 studio dell'avvocato GIUSEPPE GIANNI, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale avverso la sentenza n. 279/99 della Corte d'Appello di ROMA, Sezione III Civile, emessa il 18/01/99 e depositata il 28/01/99 (R.G. 1277/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/07/02 dal Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE;
udito l'Avvocato Giuseppe GIANNI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore 1 Orazio FRAZZINI, che ha concluso per il Generale Dott. rigetto del ricorso principale e l'assorbimento dell'incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO BE IO, premesso che, con scrittura privata del 13 marzo 1980, la sorella AR AN aveva assunto a proprio totale carico l'obbligo di mantenimento della 2 comune madre ER LA, fino ad allora pattiziamente gravante a carico di entrambi in ragione di una metà cia- mai scuno;
che la stessa tuttavia non aveva atzi ottemperato all'obbligo assunto;
che di tale inadempimento era venuto a conoscenza solo nell'anno in corso, quando la madre, ri- masta priva di alloggio e di mezzi di sostentamento, gli aveva chiesto ospitalità; chiedeva al presidente del Tri- bunale di Roma di ingiungere all'inadempiente il pagamento di lire 143.303.080. L'ingiunta proponeva opposizione, deducendo che nessun diritto di credito derivava al fratello dalla scrittura M del 13 marzo 1980 né dalla precedente convenzione;
che successivamente a tale data la madre l'aveva liberata dal- l'obbligo assunto con la predetta scrittura;
che il dirit- to preteso dal fratello si era comunque prescritto, per il decorso del termine quinquennale;
che il calcolo del "quantum" era errato, non potendo cumularsi rivalutazione ed interessi e questi ultimi, se dovuti, potevano decorre- re solo dalla messa in mora. Chiedeva pertanto la revoca del decreto. BE IO chiedeva il rigetto dell'opposizione. Con sentenza del 9 dicembre 1996 il Tribunale revocava il decreto. 3 Con la sentenza oggi impugnata, emessa il 28 gennaio 1999, la Corte d'Appello di Roma ha rigettato il gravame del soccombente. Per la cassazione di detta sentenza ricorre il Bevi- lacqua, sulla base di un unico motivo. Resiste l'intimata, con controricorso e contestuale ricorso incidentale condizionato. Il ricorrente principale ha depositato un controricor- so per resistere al ricorso incidentale condizionato. La resistente ha depositato una memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE E' preliminare, ai sensi dell'art.335 C.p.c., la ri- unione dei ricorsi. Il ricorrente, denunciando la nullità della sentenza per omessa o insufficiente motivazione su un punto decisi- VO della controversia (art.360 n.5 C.p.c.), sostiene che la Corte, pur dando atto che l'origine dell'impegno assun- to dalla sorella è la riparazione dello squilibrio della divisione ereditaria, immotivatamente ha escluso un qual- siasi collegamento tra la scrittura del 13 marzo 1980 e la transazione intervenuta in pari data, richiamata nell'atto stesso, quindi negando che l'odierno ricorrente “abbia già corrisposto alla sorella beni di importo pari alla somma 4 da questa non corrisposta alla madre". La carente o contraddittoria motivazione sul decisivo punto del collegamento negoziale tra il patto integrativo del 13 marzo 1980 e la transazione porta, secondo il ri- corrente, all'aberrante conclusione che il BE avrebbe transatto a favore della sorella l'eredità paterna senza da lei nulla ricevere, se non la promessa scritta, non mantenuta, di soccorrere economicamente la madre. Il BE, pur avendo corrisposto beni di ingente valore alla sorella al fine di assicurare il futuro della madre, non sarebbe, secondo il ragionamento dei giudici di meri- M to, giuridicamente creditore della sorella per l'adempi- mento della transazione e avrebbe quindi "corrisposto sen- za corrispettivo". Col ricorso incidentale condizionato la resistente, ai sensi degli artt.2948 e 2946 C.C., ripropone l'eccezione di prescrizione. Il ricorso principale è infondato. La sentenza impugnata, dopo aver premesso che è fonda- mentale accertare se dalla scrittura del 13 marzo 1980 (con la quale BE AR AN, “sempre a transa- zione e definizione di ogni pretesa" del fratello "di cui alla summenzionata scrittura di transazione in pari data", 5 assunse "a proprio carico per intero il vitalizio a suo tempo convenuto" dai medesimi germani “a favore della loro madre") sia nato, a profitto di BE IO, il di- ritto di credito da lui azionato contro la sorella e che, a tal fine, occorre individuare il solo contenuto del pat- to "de quo", per ben definirne gli effetti;
Osserva che l'impegno in questione tende a far conseguire alla
contro
- parte un vantaggio economico, ossia la liberazione dal- l'obbligo verso la madre, in riparazione di uno squilibrio verificatosi ai suoi danni con la divisione dell'eredità paterna. Ciò non significa tuttavia che il pagamento dovesse essere fatto a BE IO, giacché dal tenore del 么 patto si ricava che la sorella s'impegnò ad adempiere al precedente obbligo del fratello verso la madre, che è per- ciò l'unico soggetto legittimato a pretendere quel paga- mento mensile. Il disinteresse mostrato dalla madre verso l'accordo stipulato dai figli a suo favore, conclude la sentenza, una al-circostanza di mero fatto, che non apporta lumi l'interpretazione della volontà racchiusa nella scrittura del 13 marzo 1980 e soprattutto non vale "sul piano del diritto a trasferire in favore di BE IO il di- ritto ai pagamenti mensili, destinati" alla madre: in for- za del patto, soltanto se la madre avesse ottenuto il pa- gamento dal figlio, questi avrebbe potuto chiedere alla sorella il rimborso di quanto pagato. Trattasi, rileva il Collegio, di una motivazione ade- guata e congrua, esente da vizi logici e da errori giuri- dici (questi ultimi, peraltro, nemmeno denunciati), con la quale è stata correttamente interpretata la scrittura in esame e individuata la comune volontà dei contraenti, coft la conclusione che nessun diritto di credito è stato at- tribuito dalla sorella al fratello, restando, in base al- l'inequivoca lettera del testo, destinataria dei pagamen- ti, per intero posti a carico di AR AN, soltanto la madre. Il giudice di merito, il quale non poteva assegnare alcun rilievo ai motivi inespressi eventualmente all'ori- gine della particolare convenzione in controversia, legit- timamente ha ritenuto di per sé decisiva l'indagine sul contenuto del solo documento contrattuale costituente il titolo immediato della pretesa creditoria, senza andare alla ricerca di un qualsiasi, eventuale "collegamento ne- goziale" con altre pregresse pattuizioni transattive, che non potrebbe comunque in intaccare l'individualità propria e l'autonomia funzionale e giuridica del tipo negoziale esaminato (Cass. 2 aprile 2001 n.4812) né prevalere sulla riconosciuta chiarezza delle espressioni letterali usate, strumento di interpretazione prioritario e fondamentale per la corretta ricostruzione della comune intenzione dei contraenti (Cass. 2 agosto 2000 n.10106). Dal canto suo il ricorrente lamenta in sostanza di non aver potuto recuperare, con quella convenzione, quanto ri- cevuto in meno nella divisione, deduce insomma che lo strumento contrattuale prescelto si è rivelato inidoneo al raggiungimento del risultato economico cui era destinato (l'eliminazione dello squilibrio divisorio); e dunque, pi- uttosto che denunziare eventuali errori logici o giuridici il nei quali giudice "a quo" sia incorso (non sono infatti nemmeno indicati i canoni ermeneutici in concreto vio- lati), finisce con l'auspicare, inammissibilmente, una di- versa interpretazione, a sé favorevole, della scrittura legale più volte ricordata, ciò che esula dalla tipologia heate del ricorso per cassazione. Al rigetto del ricorso principale consegue l'assorbi- mento del ricorso incidentale subordinato. Soccorrono giusti motivi di compensazione delle spese del presente giudizio. 8
P.Q.M.
la Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato;
compensa le spese del giudizio di Cassazione. Così deciso a Roma, addì 10 luglio 2002. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Vinnis fur Kaln IL CANCELLIERE C1 Innocenzo BA DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi J5 MAR. 2003 IL CANCELLIERE C1 Innocenzo BA CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il M-11-2003 serie 4 al n. 37477 versate € 160,10 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) IL COLLABORATORE CANCELLERIA Roberto Ricci 9