Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/12/2013, n. 1529
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Sentenza 12 dicembre 2013

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Ai fini dell'applicazione dell'art. 238 cod. proc. pen., nel caso di procedimento originariamente instaurato nei confronti di due imputati, devono intendersi come "prove assunte in altro procedimento penale" quelle acquisite nel dibattimento celebrato nei confronti di uno soltanto di essi a seguito della separazione disposta nei confronti dell'altro imputato per legittimo impedimento.

Nell'ipotesi di separazione disposta nell'ambito di un procedimento penale instaurato a carico di due imputati, le prove testimoniali non irripetibili assunte nel dibattimento celebrato nei confronti di uno di essi non possono essere utilizzate nei confronti dell'altro, se il suo difensore non ha partecipato alla relativa assunzione o l'imputato non ha acconsentito all'utilizzazione. A detto consenso non può essere equiparato il silenzio che l'imputato abbia serbato sul tema una volta che, dopo l'espletamento del mezzo istruttorio, la sua posizione processuale sia stata nuovamente riunita a quella del coimputato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/12/2013, n. 1529
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1529
    Data del deposito : 12 dicembre 2013

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