CASS
Sentenza 28 luglio 2023
Sentenza 28 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 28/07/2023, n. 33360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33360 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da RT BE AR, nato il [...] in [...] avverso l'ordinanza del 28/03/2023 del Tribunale di Napoli, sezione per il riesame. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Silvia Giorgi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Kate Tassone, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore dell'imputato, Avv. Suela Fani, la quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. F Num. 33360 Anno 2023 Presidente: CRISCUOLO ANNA Relatore: GIORGI MARIA SILVIA Data Udienza: 27/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe il Tribunale di Napoli, decidendo sulla richiesta di riesame proposta da BE AR RT avverso l'ordinanza coercitiva emessa il 31 ottobre 2011 dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, per il reato di partecipazione a un'associa2:ione internazionale finalizzata al narcotraffico e per i delitti fine di importazione e trasporto dalla Spagna in Italia di ingenti quantitativi di cocaina destinati al mercato napoletano (capi 16-18-37, da dicembre 2005 a giugno 2006), confermava la misura della custodia cautelare in carcere. In merito all'attualità e alla concretezza delle esigenze cautelari, il Tribunale, ai fini del consistente pericolo di reiterazione di delitti della s;
tessa specie e del pericolo di fuga dell'imputato, evidenziava che: - RT era stato riconosciuto colpevole e condannato, per i reati contestati, alla pena di anni 12 di reclusione con sentenza del Tribunale di Napoli del 17 settembre 2015, avverso la quale pendeva il giudizio di appello;
- RT era stato consegnato il 6 marzo 2023 all'Italia dall'ND in esecuzione del MAE emesso il 30 gennaio 2012 in forza della citata ordinanza cautelare;
- trattavasi di delitti di particolare gravità risalenti a un'associazione finalizzata al traffico internazionale di ingenti quantitativi di stupefacente di tipo cocaina, dei quali RT assicurava agli esponenti apicali del sodalizio la sistematica fornitura dalla Spagna, così dimostrando un'elevata professionalità e un sicuro inserimento in illeciti contesti criminali internazionali;
- i collegamenti di riferimento dell'associazione avevano verosimilmente consentito a RT di rimanere a lungo irreperibile e di sottrarsi per molti anni all'esecuzione della misura coercitiva;
- tali circostanze, unitamente all'entità della pena inflitta con la sentenza di condanna di primo grado, rendevano concreto e attuale sia il pericolo di recidivanza che quello di fuga nonostante il tempo trascorso dai fatti oggetto di contestazione. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di ragioni concrete e attuali a sostegno dell'affermato rischio di recidivanza e di fuga. Le condotte sono circoscritte nel tempo e cessate fin dal 2006, sicché, stante il tempo trascorso dalla commissione dei fatti, non è stata fornita adeguata motivazione circa l'irrilevanza di tale dato. 2 In data 21 luglio 2023 la difesa del ricorrente ha depositato memoria integrativa con la quale ribadisce quanto già dedotto con l'unico motivo di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso si palesa infondato oltre che per taluni aspetti aspecifico, non confrontandosi con il diffuso e articolato apparato argomentativo dell'ordinanza del riesame. 2. In ordine ai profili delle esigenze cautelari, la motivazione del provvedimento impugnato risulta logicamente adeguata e puntuale in linea di fatto, nonché coerente con il quadro normativa di riferimento. Ai fini del consistente e attuale pericolo di reiterazione criminosa e di fuga dell'imputato, sono stati invero valorizzati, con riferimenti insindacabili in sede di legittimità, una serie di elementi e circostanze fattuali di sicuro rilievo: - la gravità e la pluralità dei delitti contestati, fra i quali quello di partecipazione a un'associazione dedita al narcotraffico internazionale di ingenti quantitativi di cocaina;
- la dimostrata sistematicità e professionalità delle contestate condotte criminose di approvvigionamento, importazione e trasporto della droga destinata al mercato napoletano dalla Spagna in Italia;
- la significativa entità della pena detentiva inflitta in primo grado (12 anni); - la lunga e protratta irreperibilità di RT per molti anni, fino alla recente consegna in esecuzione del MAE, verosimilmente dimostrativa del persistente accreditamento e inserimento dello stesso in contesti internazionali dediti al traffico di sostanze stupefacenti. L'apparato argomentativo del provvedimento impugnato risulta del resto coerente con il quadro normativo di riferimento, nell'interpretazione offerta dalla Corte di legittimità (Sez. 2, n. 12967 del 05/03/2019, Santaiti, Rv. 275527; Sez. 3, n. 6284 del 16/01/2019, Pianta, Rv. 274861), per la quale, anche se per il reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. prevede una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di esclusiva adeguatezza della misura della custodia in carcere, qualora intercorra un considerevole lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati all'indagato, il giudice ha l'obbligo di motivare puntualmente in ordine alla rilevanza del tempo trascorso sull'esistenza e sull'attualità delle esigenze cautelari. 3 Orbene, la Corte, con motivazione congrua e logicamente ineccepibile, ha rimarcato l'irrilevanza del mero decorso di un lasso temporale dall'accertato inserimento di RT in un contesto internazionale che gli ha consentito altresì di rendersi irreperibile per molti anni, in assenza di ulteriori e seri elementi sintomatici di un sostanziale allontanamento dal sodalizio, attesa la consistenza del perdurante contributo prestato alle attività illecite del sodalizio criminoso. In tal senso non rileva affatto la consentita rimessione in termini di RT per poter proporre impugnazione avverso la sentenza di condanna del Tribunale di Napoli del 17 settembre 2015, che risulta giustificata da esigenze di garanzia dell'imputato obiettivamente estranee all'accertata irreperibilità dello stesso nella fase di esecuzione dell'ordinanza coercitiva. Di talché, non può consentirsi alla Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione all'apprezzamento compiuto dal giudice del merito. Il fatto stesso che RT sia stato tratto in arresto in tempi recentissimi in ND è dimostrativo della possibilità di spostamento e della disponibilità di appoggi a livello internazionale, tanto da rendere manifesta la perduranza del pericolo di fuga e la inadeguatezza di misure più lievi. Donde il giustificato apprezzamento di insussistenza della dedotta sterilizzazione o del preteso affievolimento delle esigenze cautelari, evocati dalla difesa sulla base della astratta considerazione del tempo trascorso dall'accertamento delle condotte criminose e dall'adozione dell'ordinanza cautelare. 3. Al rigetto dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 27/07/2023
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Silvia Giorgi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Kate Tassone, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore dell'imputato, Avv. Suela Fani, la quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. F Num. 33360 Anno 2023 Presidente: CRISCUOLO ANNA Relatore: GIORGI MARIA SILVIA Data Udienza: 27/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe il Tribunale di Napoli, decidendo sulla richiesta di riesame proposta da BE AR RT avverso l'ordinanza coercitiva emessa il 31 ottobre 2011 dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, per il reato di partecipazione a un'associa2:ione internazionale finalizzata al narcotraffico e per i delitti fine di importazione e trasporto dalla Spagna in Italia di ingenti quantitativi di cocaina destinati al mercato napoletano (capi 16-18-37, da dicembre 2005 a giugno 2006), confermava la misura della custodia cautelare in carcere. In merito all'attualità e alla concretezza delle esigenze cautelari, il Tribunale, ai fini del consistente pericolo di reiterazione di delitti della s;
tessa specie e del pericolo di fuga dell'imputato, evidenziava che: - RT era stato riconosciuto colpevole e condannato, per i reati contestati, alla pena di anni 12 di reclusione con sentenza del Tribunale di Napoli del 17 settembre 2015, avverso la quale pendeva il giudizio di appello;
- RT era stato consegnato il 6 marzo 2023 all'Italia dall'ND in esecuzione del MAE emesso il 30 gennaio 2012 in forza della citata ordinanza cautelare;
- trattavasi di delitti di particolare gravità risalenti a un'associazione finalizzata al traffico internazionale di ingenti quantitativi di stupefacente di tipo cocaina, dei quali RT assicurava agli esponenti apicali del sodalizio la sistematica fornitura dalla Spagna, così dimostrando un'elevata professionalità e un sicuro inserimento in illeciti contesti criminali internazionali;
- i collegamenti di riferimento dell'associazione avevano verosimilmente consentito a RT di rimanere a lungo irreperibile e di sottrarsi per molti anni all'esecuzione della misura coercitiva;
- tali circostanze, unitamente all'entità della pena inflitta con la sentenza di condanna di primo grado, rendevano concreto e attuale sia il pericolo di recidivanza che quello di fuga nonostante il tempo trascorso dai fatti oggetto di contestazione. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di ragioni concrete e attuali a sostegno dell'affermato rischio di recidivanza e di fuga. Le condotte sono circoscritte nel tempo e cessate fin dal 2006, sicché, stante il tempo trascorso dalla commissione dei fatti, non è stata fornita adeguata motivazione circa l'irrilevanza di tale dato. 2 In data 21 luglio 2023 la difesa del ricorrente ha depositato memoria integrativa con la quale ribadisce quanto già dedotto con l'unico motivo di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso si palesa infondato oltre che per taluni aspetti aspecifico, non confrontandosi con il diffuso e articolato apparato argomentativo dell'ordinanza del riesame. 2. In ordine ai profili delle esigenze cautelari, la motivazione del provvedimento impugnato risulta logicamente adeguata e puntuale in linea di fatto, nonché coerente con il quadro normativa di riferimento. Ai fini del consistente e attuale pericolo di reiterazione criminosa e di fuga dell'imputato, sono stati invero valorizzati, con riferimenti insindacabili in sede di legittimità, una serie di elementi e circostanze fattuali di sicuro rilievo: - la gravità e la pluralità dei delitti contestati, fra i quali quello di partecipazione a un'associazione dedita al narcotraffico internazionale di ingenti quantitativi di cocaina;
- la dimostrata sistematicità e professionalità delle contestate condotte criminose di approvvigionamento, importazione e trasporto della droga destinata al mercato napoletano dalla Spagna in Italia;
- la significativa entità della pena detentiva inflitta in primo grado (12 anni); - la lunga e protratta irreperibilità di RT per molti anni, fino alla recente consegna in esecuzione del MAE, verosimilmente dimostrativa del persistente accreditamento e inserimento dello stesso in contesti internazionali dediti al traffico di sostanze stupefacenti. L'apparato argomentativo del provvedimento impugnato risulta del resto coerente con il quadro normativo di riferimento, nell'interpretazione offerta dalla Corte di legittimità (Sez. 2, n. 12967 del 05/03/2019, Santaiti, Rv. 275527; Sez. 3, n. 6284 del 16/01/2019, Pianta, Rv. 274861), per la quale, anche se per il reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. prevede una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di esclusiva adeguatezza della misura della custodia in carcere, qualora intercorra un considerevole lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati all'indagato, il giudice ha l'obbligo di motivare puntualmente in ordine alla rilevanza del tempo trascorso sull'esistenza e sull'attualità delle esigenze cautelari. 3 Orbene, la Corte, con motivazione congrua e logicamente ineccepibile, ha rimarcato l'irrilevanza del mero decorso di un lasso temporale dall'accertato inserimento di RT in un contesto internazionale che gli ha consentito altresì di rendersi irreperibile per molti anni, in assenza di ulteriori e seri elementi sintomatici di un sostanziale allontanamento dal sodalizio, attesa la consistenza del perdurante contributo prestato alle attività illecite del sodalizio criminoso. In tal senso non rileva affatto la consentita rimessione in termini di RT per poter proporre impugnazione avverso la sentenza di condanna del Tribunale di Napoli del 17 settembre 2015, che risulta giustificata da esigenze di garanzia dell'imputato obiettivamente estranee all'accertata irreperibilità dello stesso nella fase di esecuzione dell'ordinanza coercitiva. Di talché, non può consentirsi alla Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione all'apprezzamento compiuto dal giudice del merito. Il fatto stesso che RT sia stato tratto in arresto in tempi recentissimi in ND è dimostrativo della possibilità di spostamento e della disponibilità di appoggi a livello internazionale, tanto da rendere manifesta la perduranza del pericolo di fuga e la inadeguatezza di misure più lievi. Donde il giustificato apprezzamento di insussistenza della dedotta sterilizzazione o del preteso affievolimento delle esigenze cautelari, evocati dalla difesa sulla base della astratta considerazione del tempo trascorso dall'accertamento delle condotte criminose e dall'adozione dell'ordinanza cautelare. 3. Al rigetto dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 27/07/2023