Sentenza 15 settembre 1999
Massime • 1
Ai sensi degli artt. 2 e 5 della legge n. 30 del 1989, come successivamente modificata, i rapporti tra la pretura circondariale e le sue sezioni distaccate ai fini della distribuzione del lavoro si pongono in termini non di competenza territoriale, bensì di organizzazione interna dell'ufficio sulla base di disposizioni aventi natura di pronuncia ordinatoria ,sottratte, perciò stesso, ai mezzi di impugnazione ordinari, e nemmeno suscettibili di regolamento di competenza. (Alla stregua di tale principio, la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza di un Tribunale che si era pronunciato, ritenendosi competente, sull'appello proposto avverso una decisione pretorile di riunione di due procedure relative ad una eredità, l'una delle quali pendente presso una pretura circondariale, l'altra presso una sede distaccata della stessa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 15/09/1999, n. 9824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9824 |
| Data del deposito : | 15 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Alfredo ROCCHI - Presidente -
Dott. Alessandro CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. Walter CELENTANO - Rel. Consigliere -
Dott. Mario CICALA - Consigliere -
Dott. Francesco FELICETTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RA LO IN, domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ROBERTO BUONANNO, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
AP TA, RA LO RI, RA LO CA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DUILIO 7, presso l'avvocato A. FRASCA, rappresentati e difesi dall'avvocato TAMMARO SPENA, giusta mandato a margine del controricorso;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 9978/96 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 28/11/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/01/99 dal Consigliere Dott. Walter CELENTANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
BR IA EN, sul presupposto della duplice esistenza, sia presso la Pretura circondariale di Napoli sia presso la sede distaccata di Pozzuoli, di un fascicolo d'ufficio per gli affari non contenziosi concernenti l'eredità di BR IA IC, richiese al Pretore dirigente di intervenire per il coordinamento e l'organizzazione del fascicolo d'ufficio relativo al predetto affare. Il Pretore provvide il 26.04.1994 disponendo la riunione della procedura incardinata presso la sede distaccata a quella esistente presso la sede circondariale di Napoli e designando il Magistrato per la trattazione. Detto provvedimento fu oggetto e di una istanza di revoca, da parte dell'istante BR, e di una impugnazione proposta dallo stesso con reclamo al tribunale. L'istanza di revoca fu respinta dal Pretore e il reclamo fu dichiarato inammissibile dal Tribunale.
Avverso i due provvedimenti del Pretore nonché avverso l'ordinanza d'inammissibilità del reclamo il BR propose ricorso per cassazione e contemporaneamente impugnò con gravame i due stessi provvedimenti.
Nel giudizio di appello si costituirono gli eredi di BR IA IC richiedendo il rigetto del gravame del quale denunciarono l'inammissibilità e comunque l'infondatezza. Con la sentenza ora impugnata il Tribunale, sulla rilevata e ritenuta identità dei motivi d'impugnazione formulati dal BR a sostegno sia del ricorso per cassazione, proposto in precedenza, che dell'appello, e dunque (l'identità) delle due cause sia per la causa petendi che per il petitum - questo individuato nella richiesta di una pronunzia meramente cassatoria - dichiarò la litispendenza tra i due giudizi, disponendo di conseguenza per la cancellazione dal ruolo della causa in grado di appello proposta dinanzi a sè. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione EN BR IA.
Resistono gli intimati, eredi di IC BR, IA, costituitisi con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente censura la sentenza del tribunale per il suo contenuto di pronuncia dichiarativa della litispendenza;
ne deduce l'erroneità e la sua contrarietà alla legge processuale sostenendo che le alternative di decisione in relazione all'esigenza di non privare esso ricorrente di qualsiasi tutela - erano costituite l'una dal rilievo della inammissibilità dell'appello, qualora il Tribunale avesse ritenuto esperibile il solo ricorso per cassazione, l'altra dall'adozione di un provvedimento di sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in attesa della pronuncia della Cassazione sul ricorso precedentemente proposto.
Non soltanto in questi sensi è denunciata l'erroneità della sentenza ora impugnata, bensì anche in quello dell'erronea applicazione della norma sulla litispendenza che non sarebbe applicabile all'ipotesi di pendenza d'impugnazioni diverse.
Si richiede dunque la cassazione della sentenza, per l'espressa affermazione della competenza del tribunale di Napoli a decidere sul proposto gravame.
La sentenza ora impugnata dev'essere cassata senza rinvio, stante l'inammissibilità dell'impu-gnazione ordinaria (l'appello ex art.339 c.p.c.) proposta avverso il suddetto provvedimento pretorile di riunione delle due procedure relative all'eredità del suddetto BR (IA IC), inammissibilità che è sfuggita al Tribunale e che in questa sede di legittimità può e deve essere rilevato d'ufficio (v. ex multis, Cass. 1996 n. 4502). Con la sentenza n. 1374 del 1994 le Sezioni Unite civili hanno ritenuto, sulla base del disposto degli artt. 2 e 5 della legge n.30 del 1989, come successivamente modificata, che i rapporti tra la
Preture circondariale e le sue sezioni distaccate ai fini della distribuzione del lavoro si pongono in termini non di competenza territoriale bensì di organizzazione interna dell'ufficio sulla base di disposizioni aventi natura di pronuncia ordinatoria, sottratta per tale sua natura ai mezzi d'impugnazione ordinari e nemmeno suscettibili di regolamento di competenza.
Proprio a siffatte pronunce ordinatorie di organizzazione dell'ufficio va ricondotto il suddetto provvedimento emesso dal Pretore di Napoli per l'unificazione delle due suindicate procedure, sicché lo stesso si sottraeva ad ogni tipo d'impugnazione ordinaria prevista dall'art. 323 c.p.c., apprestata dall'ordinamento in relazione ai provvedimenti giurisdizionali decisori emessi nei giudizi.
Resta da tali rilievi e considerazioni in diritto superata ed assorbita la disamina dei motivi del ricorso.
Ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte cassa senza rinvio la sentenza impugnata e dichiara inammissibile l'appello proposto da BR IA EN avverso il provvedimento emesso dal Pretore dirigente la pretura circondariale di Napoli il 23-26.04.1994, Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso il 7 aprile 1999 nella camera di consiglio della Prima Sezione civile della Corte di Cassazione.
Roma, 7 aprile 1999 Depositata in cancelleria il 15 settembre 1999.