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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VIII, sentenza 27/02/2026, n. 861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 861 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 861/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 8, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
DI COSTANZO PASQUALE, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4295/2025 depositato il 24/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TEJ0102001952025 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TEJ0102001952025 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TEJ0102001952025 IRPEF-ALIQUOTE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TEJ0102001952025 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 235/2026 depositato il 29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: insiste per l'accoglimento del ricorso.
Resistente: //
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig. Ricorrente_1 propone ricorso avverso l'avviso di accertamento n. TEJ010200195/2025 per l'anno 2019 notificato in data il 19/05/2025 pari ad € 5.287,72 relativa all'imposta per la locazione fabbricati per l'anno 2019, chiama in causa Agenzia delle Entrate Riscossione e Agenzia delle Entrate.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione non si è costituita.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita, chiede che il ricorso, proposto oltre il termine di 60 giorni, venga dichiarato tardivo e inammissibile, indipendentemente dal silenzio serbato sull'istanza di autotutela.
Il ricorrente chiede l'applicazione ex art. 700 c.p.c. invocabile in sede tributaria per arginare gli invasivi poteri degli Enti di riscossione, trattandosi di accertamento esecutivo e già vi è la presa in carico da parte dell'ADER su incarico della DP Caserta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 19/05/2025 è stato notificato l'avviso di accertamento n. TEJ010200195/2025 per l'anno 2019 notificato in data 19/05/2025 per la somma complessiva di a € 5.287,72 per Irpef da redditi per locazione fabbricati anno 2019.
In via preliminare l'ADE eccepisce l'inammissibilità del ricorso per tardiva opposizione all'atto impugnato. Il fatto su cui si fonda detta preliminare eccezione trova implicito riconoscimento anche nella dichiarazione del ricorrente la quale, nell'esposizione del fatto e nell'incipit del ricorso ha mostrato chiaramente di conoscere i termini di decadenza nella parte in cui afferma che: l'atto impugnato gli è stato notificato il 19/05/2025;
“L'atto qui impugnato, avrebbe avuto scadenza naturale in data 18/07/2025” Né salvano dalla suddetta inammissibilità e l'inerziale consolidazione dell'impugnato atto le invocate istanze di autotutela in precedenza prodotte poiché, notoriamente, la presentazione di una richiesta di autotutela non sospende né interrompe la decorrenza di alcun termine previsto dal legislatore, in primis quello per la proposizione del ricorso al giudice tributario.
Dalla documentazione fornita dal ricorrente si evince che è stata inviata all'ADE istanza di accertamento con adesione a mezzo pec in data 13-06-2025 Registro Ufficiale con il numero 145867, ma l'ufficio non ha mai dato seguito. Dalla data di presentazione della domanda di accertamento con adesione i termini restano sospesi per un periodo di 90 giorni, sia per un eventuale ricorso, sia per il pagamento delle imposte accertate.
Anche l'iscrizione a ruolo a titolo provvisorio delle imposte accertate dall'ufficio è effettuata, ricorrendone i presupposti, dopo la scadenza del termine di sospensione. Al termine di questo arco di tempo il contribuente se non ha raggiunto l'accordo con l'Amministrazione può impugnare l'atto ricevuto dinanzi alla Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado.
I termini per la proposizione del ricorso sono stati rispettati.
Nel merito del credito richiesto, con l'avviso di accertamento impugnato, l'accertamento ai fini delle imposte dirette si fonda sui dati del Registro presenti in Anagrafe Tributaria.
Ciò premesso, il contratto di locazione commerciale n.5507 registrato il 27/06/2017 con decorrenza dal 05/2017 al 04/07/2023 in regime di tassazione ordinaria presso DP UT Napoli 2 per un canone imponibile di euro 4.200 risulta al Registro in essere per l'anno d'imposta 2019. Il G.M. da atto che il contratto è stato disdetto telematicamente a far data dal 05/0/2018 con presentazione della richiesta solo in data 11/11/2021.
L'accertamento contestato è stato emesso il 12/05/2025, l'ADE aveva conoscenza della tardiva disdetta del contratto serie 3T, n.5507, che quindi non va ripreso a tassazione.
Circa il contratto n. 4115 registrato il 10/05/2017, con durata al 31/05/2020 in regime di cedolare secca agevolato al 10% l. 431/98 presso DP UT Napoli 2 per un canone imponibile di euro 5.400, anch'esso risulta in Anagrafe tributaria in essere al 2019. Gli immobili ricadono nel comune di Giugliano in Campania (Na), che fa parte degli “Accordi Territoriali dal 27/06/2018”, in attuazione della legge 09/12/1998 n. 431. Anche sulla ricevuta di presentazione della registrazione del contratto, risulta la dicitura “Locazione agevolata immobile uso abitativo”. Va accolta la richiesta del ricorrente del ricalcolo delle imposte applicando il 10% di imposta sostituiva (cedolare secca) e non il 21%,
In ordine al contratto n. 2435 registrato il 06/03/2019, presso DP CE UT di Aversa con decorrenza dal
01/03/2019 al 28/02/2024, il contratto è in regime di cedolare secca al 21% atteso che il medesimo contratto non riporta la dicitura di contratto agevolato l.431/98. A seguito dell'errore commesso in sede di registrazione telematica del contratto, il ricorrente ha chiesto il riconoscimento dell'applicazione dell'aliquota agevolata del 10% in considerazione che insiste su comune di Giugliano. Il G. M. ritiene tale richiesta non è accettabile, in considerazione che agli atti manca la copia del contratto.
Con la documentazione prodotta, il ricorrente non dimostra la disdetta del contratto registrato a Napoli 2, serie 3T, numero 4115, intestato a Nominativo_1 – cf CF_1 La risoluzione anticipata deve essere in ogni caso comunicata, entro 30 giorni dall'evento, con una delle seguenti modalità:
tramite i servizi telematici dell'Agenzia (software RLI o RLI-web); presentando all'ufficio dove è stato registrato il contratto il modello RLI cartaceo debitamente compilato.
Il ricorrente non dimostra di aver comunicato agli Uffici della disdetta del conduttore, l'avviso di accertamento correttamente riprende gli importi a tassazione.
In merito alla richiesta di applicazione dell'art. ex art. 700 c.p.c. invocabile in sede tributaria per arginare gli invasivi poteri degli Enti di riscossione, trattandosi di accertamento esecutivo e già vi è la presa in carico da parte dell'ADER su incarico della DP Caserta, non può non evidenziarsi l'assoluta inammissibilità oltre che infondatezza della richiesta. La norma in questione, che fornisce uno strumento a carattere sussidiario e atipico, utilizzato quando non esistono altre misure cautelari tipiche più adatte è invocabile solo in presenza: del fumus boni iuris (un'apparenza del diritto), che richiede la tangibilità e l'esistenza concreta del diritto fatto valere, del periculum in mora (il pericolo nel ritardo), che consiste nell'avere fondato motivo di temere un pregiudizio imminente e irreparabile durante il tempo necessario per far valere il diritto in giudizio ordinario.
Il G.M. accoglie parzialmente il ricorso, l'avviso va rideterminato tenendo conto che:
a) La richiesta del ricorrente, in merito al contratto di locazione del 10/05/2017 n. 4115 serie 3T, del ricalcolo delle imposte applicando il 10% di imposta sostituiva (cedolare secca), in quanto gli immobili ricadono nel comune di Giugliano in Campania (Na), che fa parte degli “ACCORDI TERRITORIALI dal 27/06/2018”, in attuazione della legge 09/12/1998 n. 431, va accolta.
b) Il riconoscimento della disdetta del contratto registrato a Napoli 2, serie 3T, numero 5507, intestato a
Nominativo_2, cf CF_2; 2, è stato disdetto telematicamente a far data dal 05/0/2018 con presentazione della richiesta solo in data 11/11/2021. L'accertamento contestato è stato emesso il
12/05/2025, l'ADE aveva conoscenza anche della tardiva disdetta del contratto serie 3T, numero 5507, che quindi non va ripreso a tassazione, la richiesta va accolta.
c) si compensano le spese.
P.Q.M.
il GM accoglie parzialmente il ricorso e si compensano le spese.
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 8, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
DI COSTANZO PASQUALE, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4295/2025 depositato il 24/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TEJ0102001952025 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TEJ0102001952025 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TEJ0102001952025 IRPEF-ALIQUOTE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TEJ0102001952025 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 235/2026 depositato il 29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: insiste per l'accoglimento del ricorso.
Resistente: //
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig. Ricorrente_1 propone ricorso avverso l'avviso di accertamento n. TEJ010200195/2025 per l'anno 2019 notificato in data il 19/05/2025 pari ad € 5.287,72 relativa all'imposta per la locazione fabbricati per l'anno 2019, chiama in causa Agenzia delle Entrate Riscossione e Agenzia delle Entrate.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione non si è costituita.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita, chiede che il ricorso, proposto oltre il termine di 60 giorni, venga dichiarato tardivo e inammissibile, indipendentemente dal silenzio serbato sull'istanza di autotutela.
Il ricorrente chiede l'applicazione ex art. 700 c.p.c. invocabile in sede tributaria per arginare gli invasivi poteri degli Enti di riscossione, trattandosi di accertamento esecutivo e già vi è la presa in carico da parte dell'ADER su incarico della DP Caserta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 19/05/2025 è stato notificato l'avviso di accertamento n. TEJ010200195/2025 per l'anno 2019 notificato in data 19/05/2025 per la somma complessiva di a € 5.287,72 per Irpef da redditi per locazione fabbricati anno 2019.
In via preliminare l'ADE eccepisce l'inammissibilità del ricorso per tardiva opposizione all'atto impugnato. Il fatto su cui si fonda detta preliminare eccezione trova implicito riconoscimento anche nella dichiarazione del ricorrente la quale, nell'esposizione del fatto e nell'incipit del ricorso ha mostrato chiaramente di conoscere i termini di decadenza nella parte in cui afferma che: l'atto impugnato gli è stato notificato il 19/05/2025;
“L'atto qui impugnato, avrebbe avuto scadenza naturale in data 18/07/2025” Né salvano dalla suddetta inammissibilità e l'inerziale consolidazione dell'impugnato atto le invocate istanze di autotutela in precedenza prodotte poiché, notoriamente, la presentazione di una richiesta di autotutela non sospende né interrompe la decorrenza di alcun termine previsto dal legislatore, in primis quello per la proposizione del ricorso al giudice tributario.
Dalla documentazione fornita dal ricorrente si evince che è stata inviata all'ADE istanza di accertamento con adesione a mezzo pec in data 13-06-2025 Registro Ufficiale con il numero 145867, ma l'ufficio non ha mai dato seguito. Dalla data di presentazione della domanda di accertamento con adesione i termini restano sospesi per un periodo di 90 giorni, sia per un eventuale ricorso, sia per il pagamento delle imposte accertate.
Anche l'iscrizione a ruolo a titolo provvisorio delle imposte accertate dall'ufficio è effettuata, ricorrendone i presupposti, dopo la scadenza del termine di sospensione. Al termine di questo arco di tempo il contribuente se non ha raggiunto l'accordo con l'Amministrazione può impugnare l'atto ricevuto dinanzi alla Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado.
I termini per la proposizione del ricorso sono stati rispettati.
Nel merito del credito richiesto, con l'avviso di accertamento impugnato, l'accertamento ai fini delle imposte dirette si fonda sui dati del Registro presenti in Anagrafe Tributaria.
Ciò premesso, il contratto di locazione commerciale n.5507 registrato il 27/06/2017 con decorrenza dal 05/2017 al 04/07/2023 in regime di tassazione ordinaria presso DP UT Napoli 2 per un canone imponibile di euro 4.200 risulta al Registro in essere per l'anno d'imposta 2019. Il G.M. da atto che il contratto è stato disdetto telematicamente a far data dal 05/0/2018 con presentazione della richiesta solo in data 11/11/2021.
L'accertamento contestato è stato emesso il 12/05/2025, l'ADE aveva conoscenza della tardiva disdetta del contratto serie 3T, n.5507, che quindi non va ripreso a tassazione.
Circa il contratto n. 4115 registrato il 10/05/2017, con durata al 31/05/2020 in regime di cedolare secca agevolato al 10% l. 431/98 presso DP UT Napoli 2 per un canone imponibile di euro 5.400, anch'esso risulta in Anagrafe tributaria in essere al 2019. Gli immobili ricadono nel comune di Giugliano in Campania (Na), che fa parte degli “Accordi Territoriali dal 27/06/2018”, in attuazione della legge 09/12/1998 n. 431. Anche sulla ricevuta di presentazione della registrazione del contratto, risulta la dicitura “Locazione agevolata immobile uso abitativo”. Va accolta la richiesta del ricorrente del ricalcolo delle imposte applicando il 10% di imposta sostituiva (cedolare secca) e non il 21%,
In ordine al contratto n. 2435 registrato il 06/03/2019, presso DP CE UT di Aversa con decorrenza dal
01/03/2019 al 28/02/2024, il contratto è in regime di cedolare secca al 21% atteso che il medesimo contratto non riporta la dicitura di contratto agevolato l.431/98. A seguito dell'errore commesso in sede di registrazione telematica del contratto, il ricorrente ha chiesto il riconoscimento dell'applicazione dell'aliquota agevolata del 10% in considerazione che insiste su comune di Giugliano. Il G. M. ritiene tale richiesta non è accettabile, in considerazione che agli atti manca la copia del contratto.
Con la documentazione prodotta, il ricorrente non dimostra la disdetta del contratto registrato a Napoli 2, serie 3T, numero 4115, intestato a Nominativo_1 – cf CF_1 La risoluzione anticipata deve essere in ogni caso comunicata, entro 30 giorni dall'evento, con una delle seguenti modalità:
tramite i servizi telematici dell'Agenzia (software RLI o RLI-web); presentando all'ufficio dove è stato registrato il contratto il modello RLI cartaceo debitamente compilato.
Il ricorrente non dimostra di aver comunicato agli Uffici della disdetta del conduttore, l'avviso di accertamento correttamente riprende gli importi a tassazione.
In merito alla richiesta di applicazione dell'art. ex art. 700 c.p.c. invocabile in sede tributaria per arginare gli invasivi poteri degli Enti di riscossione, trattandosi di accertamento esecutivo e già vi è la presa in carico da parte dell'ADER su incarico della DP Caserta, non può non evidenziarsi l'assoluta inammissibilità oltre che infondatezza della richiesta. La norma in questione, che fornisce uno strumento a carattere sussidiario e atipico, utilizzato quando non esistono altre misure cautelari tipiche più adatte è invocabile solo in presenza: del fumus boni iuris (un'apparenza del diritto), che richiede la tangibilità e l'esistenza concreta del diritto fatto valere, del periculum in mora (il pericolo nel ritardo), che consiste nell'avere fondato motivo di temere un pregiudizio imminente e irreparabile durante il tempo necessario per far valere il diritto in giudizio ordinario.
Il G.M. accoglie parzialmente il ricorso, l'avviso va rideterminato tenendo conto che:
a) La richiesta del ricorrente, in merito al contratto di locazione del 10/05/2017 n. 4115 serie 3T, del ricalcolo delle imposte applicando il 10% di imposta sostituiva (cedolare secca), in quanto gli immobili ricadono nel comune di Giugliano in Campania (Na), che fa parte degli “ACCORDI TERRITORIALI dal 27/06/2018”, in attuazione della legge 09/12/1998 n. 431, va accolta.
b) Il riconoscimento della disdetta del contratto registrato a Napoli 2, serie 3T, numero 5507, intestato a
Nominativo_2, cf CF_2; 2, è stato disdetto telematicamente a far data dal 05/0/2018 con presentazione della richiesta solo in data 11/11/2021. L'accertamento contestato è stato emesso il
12/05/2025, l'ADE aveva conoscenza anche della tardiva disdetta del contratto serie 3T, numero 5507, che quindi non va ripreso a tassazione, la richiesta va accolta.
c) si compensano le spese.
P.Q.M.
il GM accoglie parzialmente il ricorso e si compensano le spese.