Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/06/2001, n. 7951
CASS
Sentenza 12 giugno 2001

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

L'esatta determinazione del periodo feriale, presupponendo una valutazione comparativa di diverse esigenze, spetta unicamente all'imprenditore quale estrinsecazione del generale potere organizzativo e direttivo dell'impresa; al lavoratore compete soltanto la mera facoltà di indicare il periodo entro il quale intende fruire del riposo annuale, anche nell'ipotesi in cui un accordo sindacale o una prassi aziendale stabilisca - al solo fine di una corretta distribuzione dei periodi feriali - i tempi e le modalità di godimento delle ferie tra il personale di una determinata azienda. Peraltro, allorché il lavoratore non goda delle ferie nel periodo stabilito dal turno aziendale e non chieda di goderne in altro periodo dell'anno non può desumersi alcuna rinuncia - che, comunque, sarebbe nulla per contrasto con norme imperative (art. 36 Cost. e art. 2109 cod. civ.) - e quindi il datore di lavoro è tenuto a corrispondergli la relativa indennità sostitutiva delle ferie non godute.

Commentari6

Mostra tutto (6)
  • 1Posso imputare un’assenza non concordata alle ferie?
    Paolo Florio · https://www.laleggepertutti.it/ · 20 gennaio 2025

  • 2Ferie non godute, attenzione alla scadenza del 30 giugno 2025
    Antonio Maroscia · https://www.lavoroediritti.com/ · 9 giugno 2025

  • 3Ferie forzate: i limiti del datore di lavoro
    Massimiliano Acerbo · https://www.filodiritto.com/ · 29 settembre 2022

  • 4Wikilabour
    Mauro · https://www.wikilabour.it/ · 22 gennaio 2021

  • 5Lavoratore non gode le ferie entro l'anno? Sì al risarcimentoAccesso limitato
    Maria Elena Bagnato · https://www.altalex.com/ · 19 febbraio 2016
Mostra tutto (6)

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/06/2001, n. 7951
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7951
Data del deposito : 12 giugno 2001

Testo completo