Sentenza 12 giugno 2001
Massime • 1
L'esatta determinazione del periodo feriale, presupponendo una valutazione comparativa di diverse esigenze, spetta unicamente all'imprenditore quale estrinsecazione del generale potere organizzativo e direttivo dell'impresa; al lavoratore compete soltanto la mera facoltà di indicare il periodo entro il quale intende fruire del riposo annuale, anche nell'ipotesi in cui un accordo sindacale o una prassi aziendale stabilisca - al solo fine di una corretta distribuzione dei periodi feriali - i tempi e le modalità di godimento delle ferie tra il personale di una determinata azienda. Peraltro, allorché il lavoratore non goda delle ferie nel periodo stabilito dal turno aziendale e non chieda di goderne in altro periodo dell'anno non può desumersi alcuna rinuncia - che, comunque, sarebbe nulla per contrasto con norme imperative (art. 36 Cost. e art. 2109 cod. civ.) - e quindi il datore di lavoro è tenuto a corrispondergli la relativa indennità sostitutiva delle ferie non godute.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/06/2001, n. 7951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7951 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSARIO DE MUSIS - Presidente -
Dott. MARIO PUTATURO DONATI V. - Consigliere -
Dott. FRANCESCO A. MAIORANO - " -
Dott. ATTILIO CELENTANO - " -
Dott. SAVERIO TOFFOLI - " -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
NA US, ELETT. DOM. IN Roma, via della Mercede n. 52, presso l'avv. M. Menghini che, insieme all'avv. Fausto Marengo, la rappresenta e difende, per procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
S.p.A. VALMET ROTOMEC, in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom. in Roma, piazza delle Libertà n. 20, presso l'avv. Francesco Caroleo che, unitamente all'avv. Fulvio Lupano, la rappresenta e difende, per procura speciale a margine del controricorso;
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Casale Monferrato in data 22 ottobre 1998, n. 245 (R.G.N. 303/1998);
udita, nella pubblica udienza tenutasi il giorno 19/4/2001, la relazione della causa svolta dal Cons. Dott. Mario Putaturo Donati Viscido;
uditi gli avv. Menghini e Caroleo;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Raffaele Palmieri che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
EL SO conveniva davanti al Pretore del lavoro di Casale Monferrato la S.r.l. Rotomec Automation, di cui era dipendente, chiedendo che la datrice di lavoro, previo accertamento dell'illegittimità del licenziamento per riduzione di personale intimatole il precedente 25 giugno, fosse condannata alla reintegrazione nel posto di lavoro con emanazione dei provvedimenti conseguenziali.
Prima del 2 dicembre 1997, data fissata per l'udienza di discussione del ricorso, la società Rotomec Automation con lettera del 24 novembre 1997 revocava il licenziamento invitando la SO a riprendere il lavoro presso la S.p.A. Valmet Rotomec, resasi affittuaria dell'azienda.
L'attività veniva di fatto ripresa il 1^ dicembre 1997 presso tale società la quale però comunicava il 5 dicembre seguente alla lavoratrice il provvedimento di messa in Cassa Integrazioni Guadagni Straordinaria a zero ore, con decorrenza dall'8 dicembre. La SO adiva novellamente il Pretore del lavoro di Casale Monferrato deducendo che il provvedimento di messa in Cassa Integrazione non poteva avere decorrenza prima del godimento delle ferie maturate dal licenziamento alla riassunzione, in ragione di 108 ore rapportate al termine di 6 mesi, oltre a 52 ore per il titolo di riduzione di orario e festività soppresse, pari a 19 giornate lavorative. Nella resistenza della convenuta, il Pretore, con sentenza del 4 marzo 1998, in accoglimento del ricorso, dichiarava che la SO poteva essere collocata in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria solo dopo avere goduto delle giornate lavorative maturate a titolo di ferie, riduzione d'orario e festività soppresse dalla data del primo licenziamento per riduzione di personale fino alla data dell'effettiva reintegrazione.
Su appello della datrice che ribadiva la legittimità della messa in Cassa Integrazione e della offerta di indennità sostitutiva, la decisione veniva riformata dal locale Tribunale con sentenza del 22 ottobre 1998. Osservava, in particolare, il Tribunale che: con la ripresa del lavoro, a seguito della revoca del licenziamento, la SO, nella permanenza del rapporto, aveva continuato a maturare il diritto alle ferie e alla riduzione orario lavoro;
era però legittimo il comportamento della datrice che, nell'impossibilità per ragioni organizzative aziendali di far godere alla dipendente immediatamente il riposo spettante le aveva versato una indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi non goduti;
l'esistenza di specifiche ragioni ostative era desumibile sia dalla pacifica circostanza del godimento collettivo delle ferie avvenuto sempre nel mese di agosto, sia dall'aver riguardato il provvedimento di messa in Cassa Integrazione un cospicuo numero di dipendenti per cui la fruizione del riposo da parte della SO, prima della messa in Cassa Integrazione, avrebbe di fatto impedito il trattamento omogeneo dei lavoratori individuati, in contrasto con le esigenze organizzative dell'azienda. La SO ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, illustrato da memoria, cui ha resistito con controricorso l'intimata. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo, denunciandosi violazione dell'art. 2109 c.c. (nonché omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia), ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., si censura l'impugnata sentenza per avere ritenuto che la datrice di lavoro si era trovata nella impossibilità di fare godere alla dipendente le 19 giornate maturate per ferie, festività soppresse e riduzioni di orario e che pertanto legittimamente le aveva versato l'indennità sostitutiva.
A prescindere dalla inapplicabilità della richiamata sentenza della Corte Suprema 16 luglio 1992, n. 8627, riguardante il distinto caso previsto dalla disciplina collettiva in cui al dipendente sia richiesto di lavorare per una parte del tempo contrattualmente previsto per ferie, nella specie la datrice di lavoro aveva avuto la possibilità dalla data di ripresa del lavoro sino alla fine dell'anno di fare fruire alla SO le ferie e il riposo per festività soppresse e per riduzione di orario.
Nè è conferente il riferimento dell'appellante alla sentenza n. 4885 del 1982, riferentesi ad una ipotesi diversa nella quale vi era stata cessazione del rapporto di lavoro.
Quanto alle insopprimibili esigenze aziendali, esse non potevano essere diverse da quelle previste dalla normativa collettiva e in ogni caso avrebbero dovuto essere preventivamente comunicate alla lavoratrice per consentirle la manifestazione di eventuali dissensi. Nè è condivisibile il convincimento espresso sul punto dal giudice d'appello che dalla circostanza pacifica della fruizione collettiva delle ferie per contratto nel mese di agosto aveva desunto l'esistenza di ragioni organizzative aziendali ostative al differimento del riposo, anche in relazione al provvedimento di messa in Cassa Integrazione che aveva riguardato un cospicuo numero di dipendenti tra cui la SO.
Non erano state, infatti, individuate valide ragioni contrarie alla immediata fissazione del periodo riservato alla fruizione delle ferie, ne' era necessaria a quel fine una specifica richiesta della lavoratrice la quale, per essere stata licenziata, non aveva potuto fruire delle ferie in agosto insieme agli altri dipendenti come da disposizione contrattuale, e nemmeno era stata messa in condizione di chiedere il riposo, quando aveva ripreso il lavoro con un diverso datore, essendo stata collocata d'imperio in Cassa Integrazione. Nè tale provvedimento poteva essere identificato con uno dei casi di sostituzione del riposo con una indennità pari alla retribuzione avendo la normativa collettiva previsto la deroga al principio del godimento del riposo soltanto con riguardo alla quarta settimana di ferie.
E nella specie la SO aveva maturato il diritto alla fruizione di 108 ore di ferie, pari a 13,5 giorni di riposo e a 52 ore per riduzione di orario e festività soppresse pari a 6,5 giornate sicché non era pertinente il riferimento alla norma contrattuale regolante l'ipotesi opposta a quella della messa in Cassa Integrazione.
Il motivo va rigettato perché infondato.
I principi affermati da questa Corte Suprema in subiecta materia possono così riassumersi:
l'esatta determinazione del periodo feriale spetta unicamente all'imprenditore quale estrinsecazione del generale potere organizzativo e direttivo dell'impresa, presupponendo una valutazione comparativa di diverse esigenze, mentre al lavoratore compete la mera facoltà di indicare il periodo entro il quale intenda fruire del riposo annuale, anche nell'ipotesi in cui un accordo sindacale od una prassi aziendale stabilisca - al solo fine di una corretta distribuzione dei periodi feriali - i tempi e le modalità di godimento delle ferie tra il personale di una determinata azienda (fra le tante, Cass., 18 giugno 1988, n. 4198; Cass., 6 giugno 1991, n. 6431; Cass., 11 febbraio 2000, n. 1557, sul potere dell'imprenditore di modificare il periodo di godimento delle ferie pur in difetto di fatti sopravvenuti, in base soltanto ad una riconsiderazione delle esigenze aziendali);
allorché il lavoratore non goda delle ferie nel periodo stabilito dal turno aziendale e non chiede di goderle in altro periodo dell'anno, non può desumersi alcuna rinuncia - che comunque sarebbe nulla per contrasto con norme imperative (art. 36 Cost. e 2109 c.c.) - e quindi il datore di lavoro è tenuto a corrispondergli la relativa indennità sostitutiva delle ferie non godute (Cass., 18 giugno 1988, n. 4198, cit.; vedi anche Cass., 19 ottobre 2000, n. 13860). Siffatti principi sono stati applicati dal Tribunale che ha accertato, in relazione alle vicende che avevano interessato la S.r.l. Rotomec Automation, originaria datrice di lavoro, e la S.p.A. Valmet Rotomec, resasi affittuaria dell'azienda della prima e a distanza di qualche giorno messa in Cassa Integrazione Straordinaria a ore zero, l'esistenza di fatti nuovi sopravvenuti che incidendo sulla organizzazione aziendale avevano impedito la fruizione da parte della SO, secondo contratto, delle ferie maturate nel periodo dal 25 giugno 1997 (data del licenziamento intimato dalla Rotomec Automation) al 1^ dicembre 1997 (data di ripresa del lavoro presso la S.p.A. Valmet Rotomec a seguito della revoca del recesso). D'altro canto la legge 12 agosto 1977, n. 675, che ha apportato modifiche di grande rilievo al meccanismo della Cassa Integrazioni Guadagni, ha, tra l'altro, introdotto: una nuova causa di intervento straordinario, cioè le "crisi aziendali che presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore (art. 21, secondo comma, in riferimento all'art. 2, quinto comma, lettera c); la previsione di dichiarazione con decreto ministeriale (previo accertamento CIPI) delle condizioni per l'applicazione sia della disciplina delle integrazioni salariali per crisi aziendali.
Di fronte a ragioni aziendali che avevano dato luogo a causa di intervento straordinario, e quindi di sospensione generale, e in presenza di accertamenti strutturali rimessi a organi qualificati, esattamente il Tribunale ha ritenuto l'esistenza di valide ragioni aziendali ostative al godimento delle ferie da parte della sola SO la quale non aveva formulato istanza alcuna in ordine alla delimitazione del periodo di riposo e per di più era stata individuata tra i lavoratori coinvolti nella procedura onde il prevedibile impedimento del trattamento omogeneo in contrasto con le esigenze organizzative dell'azienda.
Il Tribunale ha infine fatto derivare da tali argomenti la legittimità della corresponsione della indennità sostitutiva da parte della datrice di lavoro.
Trattasi di giudizio, congruamente motivato ed esente da errori nel profilo logico e giuridico, come tale incensurabile in questa sede. Il ricorso va perciò rigettato.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso;
compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 19 aprile 2001.
Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2001