CASS
Sentenza 1 febbraio 2023
Sentenza 1 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/02/2023, n. 4176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4176 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: LI TO nato a [...] il [...] LA IL nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di CATANZARO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;
udito il Pubblico Ministero, in per na del Sostituto Procuratore GIUSEPPINA CASELLA che ha concluso c " ndo Penale Sent. Sez. 4 Num. 4176 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: BRUNO MARIAROSARIA Data Udienza: 10/01/2023 Motivi della decisione 1. IE AN e QU IL ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro indicata in epigrafe, che ha riformato quoad poenam la pronuncia di condanna emessa a loro carico dal Tribunale di Catanzaro per il reato di furto di energia elettrica aggravato ai sensi dell'art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen. I ricorrenti articolano i seguenti motivi di ricorso. IE AN I) Violazione dell'art. 360 cod. proc. pen.; inutilizzabilità dell'accertamento tecnico svolto dagli operanti in cooperazione con il personale dell'Enel. La Corte di merito non ha considerato che l'accertamento sulla esistenza dell'allaccio abusivo e sulla effettiva erogazione dell'energia nell'immobile in cui dimorava l'imputato ha natura di accertamento irripetibile. Si contravviene all'insegnamento della Corte di legittimità, in base al quale devono considerarsi atti irripetibili, ai sensi dell'art. 354 cod. proc. pen., quelli attraverso i quali la polizia giudiziaria prende cognizione di fatti, situazioni o comportamenti suscettibili di subire modificazioni o di disperdersi. La Corte territoriale commetterebbe un ulteriore errore interpretativo avvalendosi dell'ammissione resa dall'indagato in corso di indagini, in assenza del difensore;
tale ammissione non è stata neppure sottoscritta dal ricorrente, ma semplicemente raccolta e riportata nella informativa dagli operanti. II) Erronea applicazione dell'art. 625, comma 1, cod. pen.; improcedibilità dell'azione penale per mancanza di querela. Nella fattispecie in esame non si individuerebbe l'aggravante della violenza sulle cose: il collegamento è avvenuto con la semplice collocazione di un filo elettrico su di una morsettiera esistente. Il ripristino ha richiesta la semplice rimozione dell'allaccio. III) Violazione e falsa applicazione dell'art. 54 cod. pen.; sussistenza dello stato di necessità. La Corte avrebbe dovuto riconoscere la scriminante in parola. Le modestissime entrate economiche dell'imputato, derivanti unicamente da lavori saltuari non consentivano di provvedere al pagamento della fornitura di energia elettrica e sul territorio di residenza dell'imputato non si registra la presenza di enti idonei a sopperire alla carenza di energia elettrica. QU IL I) Violazione dell'art. 360 cod. proc. pen.; inutilizzabilità dell'accertamento tecnico svolto dai verbalizzanti in collaborazione con il personale Enel. 2 La doglianza ricalca quella proposta nel primo motivo di ricorso del coimputato. II) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen. Il convincimento del giudice in ordine al carattere fortemente pregiudizievole del danno cagionato all'ente erogatore sarebbe rimasto sprovvisto di una seria e circostanziata giustificazione. Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. I difensori dei ricorrenti hanno depositato memorie di replica alle conclusioni del Procuratore Generale, insistendo nella richiesta di accoglimento dei ricorsi. 2. I ricorsi sono inammissibili per manifesta infondatezza dei motivi di doglianza. Comune ad entrambi i ricorrenti è la questione riguardante la natura di accertamento tecnico irripetibile della verifica operata sui contatori dal personale ENEL. Il rilievo è manifestamente infondato. I giudici di merito hanno fatto buon governo del condivisibile principio di diritto, ribadito anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui "l'attività di verifica dello stato dei luoghi effettuata in occasione di accertamenti per furto di energia elettrica, dal personale dell'ente erogatore, non costituisce atto irripetibile cui debbano applicarsi le garanzie difensive di cui all'art. 360 cod. proc. pen." (così Sez. 5 n. 45253 del 27/10/202, Rv. 282286). Quanto alle ammissioni dell'imputato IE riprodotte nella informativa in atti, le stesse risultano pienamente utilizzabili nell'ambito del giudizio abbreviato, non risultando in alcun modo dimostrato e neppure dedotto dal ricorrente che tali dichiarazioni non siano frutto di una libera scelta dell'imputato (cfr. ex multis Sez. 2, n. 22962 del 31/05/2022, Rv. 283409 - 01:"Sono utilizzabili nella fase procedinnentale, e dunque nell'incidente cautelare e negli eventuali riti a prova contratta, le spontanee dichiarazioni rese dall'indagato, in assenza del difensore e senza gli avvisi ex art. 64 cod. proc. pen., alla polizia giudiziaria e non verbalizzate, purché emerga con chiarezza la libertà del dichiarante nella decisione di rendere le stesse"). Il secondo motivo di ricorso nell'interesse di IE è parimenti inammissibile: la decisione non si presta ad essere censurata, tenuto conto delle circostanze fattuali esposte nella motivazione della sentenza impugnata. Risultano nel caso di specie, evidenzia la Corte di merito, la rottura dei sigilli e del coperchio del contatore. Lo stesso deve dirsi in ordine al terzo motivo di ricorso: secondo orientamento consolidato di questa Corte, "in tema di cause di giustificazione, la 3 mera indicazione di una situazione astrattamente riconducibile all'applicazione di un'esimente, non accompagnata dall'allegazione di precisi elementi idonei ad orientare l'accertamento del giudice, non può legittimare la pronuncia assolutoria ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen. risolvendosi il dubbio sull'esistenza dell'esimente nell'assoluta mancanza di prova al riguardo (così Sez. 5, n. 22040 del 21/02/2020, Rv. 279356 - 01). 3. Inammissibile è il secondo motivo di ricorso nell'interesse di QU. Secondo consolidato orientamento di questa Corte "in tema di furto di energia elettrica in utenza domestica, l'attenuante del danno di particolare lievità non può, di regola, essere concessa in quanto nelle abitazioni l'appropriazione illecita di energia avviene con flusso continuo e la consumazione del reato deve ritenersi protratta per tutto il periodo in cui la casa venga abitata" (Sez. 4 n. 18485 del 23/01/2009 Rv. 243977). La Corte di merito, puntualmente argomentando in relazione al dedotto profilo, ha evidenziato come il danno cagionato nel caso di specie non possa essere considerato di entità pressoché irrisoria, essendosi la condotta di appropriazione dispiegata nel tempo;
le contrapposte argomentazioni difensive sono sul punto del tutto generiche e inidonee a rivelare aspetti di criticità nella motivazione offerta dai giudici. 4. La declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi preclude ogni questione riguardante l'applicabilità al caso in esame della procedibilità a querela dei furti contestati, siccome previsto dall'art. 2 lett. i) d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, in vigore dal 30 dicembre 2022 per effetto della proroga disposta dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162. L'art. 85 del citato decreto (come modificato dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 di conversione del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162), nel dettare disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità, ha stabilito che «per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato». Si richiamano in proposito i principi già espressi da questa Corte nel caso di reati per i quali la legge abbia introdotto il regime della procedibilità a querela, estensibili alla fattispecie in esame (cfr. Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551 - 01:"In tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del predetto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela"). 4 Nella motivazione della pronuncia citata si è rilevato, facendo ampio riferimento ai principi affermati in altre decisioni del supremo Collegio (in particolare Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819), «che l'art. 129 cod. proc. pen. non attribuisce al giudice un potere di giudizio ulteriore ed autonomo rispetto a quello già riconosciutogli dalle specifiche norme che regolano l'epilogo del processo, ma enuncia una regola di condotta rivolta al giudice che presuppone il pieno esercizio della giurisdizione. Non riveste, cioè, per quanto qui interessa, una valenza prioritaria rispetto alla disciplina della inammissibilità, attribuendo al giudice dell'impugnazione un autonomo spazio decisorio svincolato dalle forme e dalle regole che presidiano i diversi segmenti processuali, ma enuncia una regola di giudizio che deve essere adattata alla struttura del processo e che presuppone la proposizione di una valida impugnazione» (così testualmente pag. 15 della motivazione). 5. Consegue alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/6/2000),
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. In Roma, così deciso il 10 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;
udito il Pubblico Ministero, in per na del Sostituto Procuratore GIUSEPPINA CASELLA che ha concluso c " ndo Penale Sent. Sez. 4 Num. 4176 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: BRUNO MARIAROSARIA Data Udienza: 10/01/2023 Motivi della decisione 1. IE AN e QU IL ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro indicata in epigrafe, che ha riformato quoad poenam la pronuncia di condanna emessa a loro carico dal Tribunale di Catanzaro per il reato di furto di energia elettrica aggravato ai sensi dell'art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen. I ricorrenti articolano i seguenti motivi di ricorso. IE AN I) Violazione dell'art. 360 cod. proc. pen.; inutilizzabilità dell'accertamento tecnico svolto dagli operanti in cooperazione con il personale dell'Enel. La Corte di merito non ha considerato che l'accertamento sulla esistenza dell'allaccio abusivo e sulla effettiva erogazione dell'energia nell'immobile in cui dimorava l'imputato ha natura di accertamento irripetibile. Si contravviene all'insegnamento della Corte di legittimità, in base al quale devono considerarsi atti irripetibili, ai sensi dell'art. 354 cod. proc. pen., quelli attraverso i quali la polizia giudiziaria prende cognizione di fatti, situazioni o comportamenti suscettibili di subire modificazioni o di disperdersi. La Corte territoriale commetterebbe un ulteriore errore interpretativo avvalendosi dell'ammissione resa dall'indagato in corso di indagini, in assenza del difensore;
tale ammissione non è stata neppure sottoscritta dal ricorrente, ma semplicemente raccolta e riportata nella informativa dagli operanti. II) Erronea applicazione dell'art. 625, comma 1, cod. pen.; improcedibilità dell'azione penale per mancanza di querela. Nella fattispecie in esame non si individuerebbe l'aggravante della violenza sulle cose: il collegamento è avvenuto con la semplice collocazione di un filo elettrico su di una morsettiera esistente. Il ripristino ha richiesta la semplice rimozione dell'allaccio. III) Violazione e falsa applicazione dell'art. 54 cod. pen.; sussistenza dello stato di necessità. La Corte avrebbe dovuto riconoscere la scriminante in parola. Le modestissime entrate economiche dell'imputato, derivanti unicamente da lavori saltuari non consentivano di provvedere al pagamento della fornitura di energia elettrica e sul territorio di residenza dell'imputato non si registra la presenza di enti idonei a sopperire alla carenza di energia elettrica. QU IL I) Violazione dell'art. 360 cod. proc. pen.; inutilizzabilità dell'accertamento tecnico svolto dai verbalizzanti in collaborazione con il personale Enel. 2 La doglianza ricalca quella proposta nel primo motivo di ricorso del coimputato. II) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen. Il convincimento del giudice in ordine al carattere fortemente pregiudizievole del danno cagionato all'ente erogatore sarebbe rimasto sprovvisto di una seria e circostanziata giustificazione. Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. I difensori dei ricorrenti hanno depositato memorie di replica alle conclusioni del Procuratore Generale, insistendo nella richiesta di accoglimento dei ricorsi. 2. I ricorsi sono inammissibili per manifesta infondatezza dei motivi di doglianza. Comune ad entrambi i ricorrenti è la questione riguardante la natura di accertamento tecnico irripetibile della verifica operata sui contatori dal personale ENEL. Il rilievo è manifestamente infondato. I giudici di merito hanno fatto buon governo del condivisibile principio di diritto, ribadito anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui "l'attività di verifica dello stato dei luoghi effettuata in occasione di accertamenti per furto di energia elettrica, dal personale dell'ente erogatore, non costituisce atto irripetibile cui debbano applicarsi le garanzie difensive di cui all'art. 360 cod. proc. pen." (così Sez. 5 n. 45253 del 27/10/202, Rv. 282286). Quanto alle ammissioni dell'imputato IE riprodotte nella informativa in atti, le stesse risultano pienamente utilizzabili nell'ambito del giudizio abbreviato, non risultando in alcun modo dimostrato e neppure dedotto dal ricorrente che tali dichiarazioni non siano frutto di una libera scelta dell'imputato (cfr. ex multis Sez. 2, n. 22962 del 31/05/2022, Rv. 283409 - 01:"Sono utilizzabili nella fase procedinnentale, e dunque nell'incidente cautelare e negli eventuali riti a prova contratta, le spontanee dichiarazioni rese dall'indagato, in assenza del difensore e senza gli avvisi ex art. 64 cod. proc. pen., alla polizia giudiziaria e non verbalizzate, purché emerga con chiarezza la libertà del dichiarante nella decisione di rendere le stesse"). Il secondo motivo di ricorso nell'interesse di IE è parimenti inammissibile: la decisione non si presta ad essere censurata, tenuto conto delle circostanze fattuali esposte nella motivazione della sentenza impugnata. Risultano nel caso di specie, evidenzia la Corte di merito, la rottura dei sigilli e del coperchio del contatore. Lo stesso deve dirsi in ordine al terzo motivo di ricorso: secondo orientamento consolidato di questa Corte, "in tema di cause di giustificazione, la 3 mera indicazione di una situazione astrattamente riconducibile all'applicazione di un'esimente, non accompagnata dall'allegazione di precisi elementi idonei ad orientare l'accertamento del giudice, non può legittimare la pronuncia assolutoria ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen. risolvendosi il dubbio sull'esistenza dell'esimente nell'assoluta mancanza di prova al riguardo (così Sez. 5, n. 22040 del 21/02/2020, Rv. 279356 - 01). 3. Inammissibile è il secondo motivo di ricorso nell'interesse di QU. Secondo consolidato orientamento di questa Corte "in tema di furto di energia elettrica in utenza domestica, l'attenuante del danno di particolare lievità non può, di regola, essere concessa in quanto nelle abitazioni l'appropriazione illecita di energia avviene con flusso continuo e la consumazione del reato deve ritenersi protratta per tutto il periodo in cui la casa venga abitata" (Sez. 4 n. 18485 del 23/01/2009 Rv. 243977). La Corte di merito, puntualmente argomentando in relazione al dedotto profilo, ha evidenziato come il danno cagionato nel caso di specie non possa essere considerato di entità pressoché irrisoria, essendosi la condotta di appropriazione dispiegata nel tempo;
le contrapposte argomentazioni difensive sono sul punto del tutto generiche e inidonee a rivelare aspetti di criticità nella motivazione offerta dai giudici. 4. La declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi preclude ogni questione riguardante l'applicabilità al caso in esame della procedibilità a querela dei furti contestati, siccome previsto dall'art. 2 lett. i) d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, in vigore dal 30 dicembre 2022 per effetto della proroga disposta dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162. L'art. 85 del citato decreto (come modificato dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 di conversione del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162), nel dettare disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità, ha stabilito che «per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato». Si richiamano in proposito i principi già espressi da questa Corte nel caso di reati per i quali la legge abbia introdotto il regime della procedibilità a querela, estensibili alla fattispecie in esame (cfr. Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551 - 01:"In tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del predetto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela"). 4 Nella motivazione della pronuncia citata si è rilevato, facendo ampio riferimento ai principi affermati in altre decisioni del supremo Collegio (in particolare Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819), «che l'art. 129 cod. proc. pen. non attribuisce al giudice un potere di giudizio ulteriore ed autonomo rispetto a quello già riconosciutogli dalle specifiche norme che regolano l'epilogo del processo, ma enuncia una regola di condotta rivolta al giudice che presuppone il pieno esercizio della giurisdizione. Non riveste, cioè, per quanto qui interessa, una valenza prioritaria rispetto alla disciplina della inammissibilità, attribuendo al giudice dell'impugnazione un autonomo spazio decisorio svincolato dalle forme e dalle regole che presidiano i diversi segmenti processuali, ma enuncia una regola di giudizio che deve essere adattata alla struttura del processo e che presuppone la proposizione di una valida impugnazione» (così testualmente pag. 15 della motivazione). 5. Consegue alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/6/2000),
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. In Roma, così deciso il 10 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente