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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. XI, sentenza 02/02/2026, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 402/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 11, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CUSANI FLAVIO, Presidente
MANZI CIRO, Relatore
NE AO, GI
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3896/2025 depositato il 26/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO IM
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 125/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Ricorrente_1
Discutere il ricorso in pubblica udienza;
- dichiarare il diritto al parziale rimborso del costo sostenuto per la polizza fideiussoria n. 009 00486700 del 06.06.2008, stipulata a garanzia di un accertamento per maggiori imposte;
- per l'effetto, condannare l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Caserta al rimborso dell' importo di euro 14.775,00, nonché dei relativi interessi legali dalla data dei singoli pagamenti, fino al soddisfo;
- con vittoria delle spese di giudizio, da attribuirsi al difensore antistatario
Resistente:
Agenzia delle Entrate-Direzione provinciale di Caserta in persona del Direttore pro tempore dichiarare l'inammissibilità del ricorso;
- condannare la parte resistente al pagamento delle spese di giudizio, anche ex art. 96 c. p. c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato, in data 16.09.2025, all'Agenzia delle Entrate-Direzione provinciale di Caserta il signor Ricorrente_1 ha impugnato il silenzio rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso, da lui presentata in data 06.06.2024 ed avente ad oggetto i costi sostenuti per la polizza fideiussoria stipulata a garanzia dell'accertamento n, 88301T300016 - anno 2003.
Attraverso detto accertamento – notificato all'odierno ricorrente il 19.02.2008 – erano state a suo tempo accertate maggiori imposte complessivamente ammontanti ad euro 137.028,00.
Nello specifico: a) euro 73.665,00 ai fini IRPEF + maggiori Addizionali regionali e comunali, rispettivamente, quantificate in euro 1.473,00 ed in euro 327,00; b) euro 380,00 ai fini IRAP;
c) euro
53.193,40 ai fini IVA.
Ciò precisato, dal momento che il contribuente aveva all'uopo instaurato giudizio dinanzi all'allora
Commissione Tributaria Provinciale di Caserta, il ricorso da lui interposto aveva trovato accoglimento con la sentenza n. 578/14/04, depositata il 26. 11.2008.
In ordine al rimborso anticipato dell'TVA, era stata poi stipulata la polizza fideiussoria n. 009 00486700 del 06.06.2008 rilasciata da Società_1 (oggi Società_2 Spa), volta a garantire l'Agenzia delle Entrate per un totale di ”capitale assicurato” pari ad euro 155.223,72, (euro 143.209,00 per l'IVA rimborsata, ed euro 11.814,72, per interessi).
Nel frattempo, l'appello proposto dall'Ufficio era stato rigettato dalla CTR della Campania con la pronuncia n. 5148/10 depositata il 16.02.2010, decisione successivamente impugnata dall'Ufficio medesimo con n ricorso per cassazione, conclusosi con l'Ordinanza n.23685/2018 di rinvio al giudice d'appello, depositata in data 01.10.2018.
Riassunta la causa, il giudizio si era concluso con la sentenza di parziale accoglimento n. 768/14/2020, depositata il 23.01.2020, attraverso la quale le maggiori imposte oggetto dell'accertamento risalente all'anno 2003 erano state complessivamente rideterminate in euro in euro 54.481,00 rispetto alle
137.028,00 in precedenza accertate.
Orbene, in data 06.06.2024, lo stesso contribuente ha all'uopo presentato istanza volta ad ottenere il rimborso del costo della garanzia sostenuto anche in relazione alle imposte definitivamente annullate, per un totale di euro 14.775,00 (euro 985,00 x 15), ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 – comma 4 – della Legge
n.212/2000. In assenza di risposta, l'interessato ha allora prodotto il ricorso in epigrafe, eccependo: - la circostanza che l'Ufficio resistente è tenuto a prendere posizione in ordine a quanto dedotto nel presente atto introduttivo, alla luce dei principi di lealtà e correttezza processuale;
- il fatto che le maggiori imposte a suo tempo accertate siano state successivamente rideterminate con sentenza in euro 54.481,00; - il proprio diritto ad ottenere il parziale rimborso del costo sostenuto per la garanzia a suo prestata a favore dell'Agenzia delle Entrate-Direzione provinciale di Caserta a seguito del rimborso dell'IVA ricevuto;
- la non ipotizzabilità di alcuna decadenza in relazione alla richiesta.
In sede di controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate-Direzione provinciale di Caserta in persona del
Direttore pro tempore ha fatto presente:- in primis, l'adesione del contribuente alla rottamazione quater ex
Legge n. 197/2022, nonché l'avvenuta presentazione, dell'istanza di rimorso del 06.06.2024, poi sollecitata a mezzo P.E.C. in data 01.1.2024; - il parziale riconoscimento della pretesa limitatamente all'anno 2023, nonché il rigetto implicito della richiesta riferita alla parte restante della somma, diniego non impugnato nei termini di legge e divenuto definitivo;
- per effetto di ciò, l'inammissibilità del ricorso e la non sussistenza di alcun silenzio rifiuto.
E, a sostegno delle proprie difese in sede di produzione di memorie di replica la stessa parte ricorrente ha altresì evidenziato: - la pretestuosità delle tesi dell'Ufficio che non ha contestato nel merito la fondatezza della richiesta di rimborso, limitandosi ad eccepire l'inammissibilità dell'atto introduttivo;
- la circostanza che una pronuncia di inammissibilità preclude una sentenza di merito in ordine a fatti non minimamente contestati dalla resistente..
All'udienza del 21.01.2026, il Collegio ha trattenuto la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Riguardo al fatto che l'Ufficio resistente è tenuto a prendere posizione in ordine a quanto dedotto nell'atto introduttivo alla luce dei principi di lealtà e correttezza processuale, va rilevato - in primis e sotto l'aspetto generale - che anche in ambito fiscale è sempre più avvertita l'esigenza di addivenire ad un proficuo miglioramento dei rapporti di collaborazione e buona fede tra Pubblica Amministrazione e contribuenti.
In forza dell'obbligo di correttezza, l'Amministrazione finanziaria è - allora - tenuta a comportarsi con lealtà e trasparenza, facilitando l'adempimento dei doveri dei contribuenti
L'accennato principio di buona fede oggettiva - desumibile dai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento (art. 97 della Costituzione), nonché di solidarietà (art. 2) trova - peraltro - la sua massima concretizzazione proprio nella tutela dell'affidamento dei contribuenti medesimi, i quali possono legittimamente confidare sul fatto che l'A.F. si a tenuta a comportarsi con correttezza e coerenza.
E, anche lo Statuto dei diritti del contribuente ha qualificato la buona fede come principio generale al quale Amministrazione e contribuenti si devono ispirare nell'attuazione del rapporto tributario mediante un costante rapporto di collaborazione ed affidamento. Del resto, anche la Suprema Corte è arrivata a sostenere in proposito che “In tema di legittimo affidamento del contribuente, di fronte all'azione dell'Amministrazione finanziaria, ai sensi dell'art. 10 - comma 1 - della Legge n. 212 del 2000, costituisce situazione tutelabile quella caratterizzata: a) da un'apparente legittimità e coerenza dell'attività dell'Amministrazione finanziaria in senso favorevole al contribuente;
b) dalla buona fede del contribuente rilevabile dalla sua condotta, in quanto connotata dall'assenza di qualsiasi violazione del dovere di correttezza gravante sul medesimo;
c) dall'eventuale esistenza di circostanze specifiche e rilevanti, idonee a indicare la sussistenza dei due presupposti che precedono. La relativa tutela – pur tipizzata in talune ricorrenti ipotesi (come l'art. 10 - comma 2 - della citata Legge n. 212 – non è ancorata a schemi precostituiti ed al modello formale della validità/invalidità dell'atto, ma richiede una valutazione in concreto in relazione alla diversità delle fattispecie e delle situazioni” (Cassazione 11.05.2021 n. 12372).
Ciò precisato, nella fattispecie al vaglio, ai sensi dell'art.19 - comma 1, lettera g) - del Decreto Legislativo
n. 546/1992, il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie, interessi o altri accessori non dovuti è - come è noto - impugnabile entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di diniego.
Diversamente, in caso di inerzia protratta per 90 giorni successivi all'istanza, si forma il silenzio-rifiuto, anch'esso ritenuto espressamente oggetto di impugnazione con ricorso peraltro non soggetta al termine decadenziale previsto per i provvedimenti espressi.
Come insegna la oramai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, "La polizza fideiussoria di cui all'art. 38/bis del D.P.R. n. 633 del 1972, avendo la funzione di porre le parti nella posizione anteriore al rimborso e non quella di sostituire e garantire il versamento d'imposta, non è accessoria, ma autonoma rispetto al rapporto d'imposta, sicché alla relativa azione di rimborso non si applica il termine biennale di cui all'art. 21 del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, in quanto riferito al richiamato art. 19 e - quindi alla restituzione di tributi e di sanzioni” (Cassazione Ordinanza n. 15719/2025)
E prima ancora “ va quindi ribadito il principio, secondo il quale il termine di decadenza biennale non si applica all'azione di rimborso dei costi per la fideiussione, che, assolvendo una funzione qualitativamente diversa rispetto all'obbligazione tributaria, è esclusa dal richiamo all'art. 19 del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, operato dal successivo art. 21 - comma 2 - da intendersi come riferito al tributo e alle sanzioni”
(Cassazione n. 6069/2024; 25003/2023; 23724/2023; 20024/2023;19756/2020; 5508/2020).
Ciò detto, è di tutta evidenza come, nella vicenda in esame non si possa parlare di provvedimento implicito derivante dall'accoglimento solo parziale dell'istanza di rimborso, essendo necessaria una apposita notifica all'interessato della determinazione intrapresa
Del resto, l'indispensabilità della notifica resta confermata anche dall'orientamento manifestato sul punto dalla stessa Suprema Corte, secondo la quale “in tema di contenzioso tributario, qualora, a fronte di un' istanza di rimborso d' imposta, l'Amministrazione finanziaria si limiti ad emettere un provvedimento di rimborso parziale, senza evidenziare alcuna riserva o indicazione nel senso di una sua eventuale natura interlocutoria, il provvedimento, per la parte relativa all' importo non rimborsato, ha valore di rigetto - sia pure implicito - della richiesta originariamente presentata dal contribuente. Ne consegue che detto provvedimento costituisce atto impugnabile quale rifiuto espresso, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, ai sensi degli artt. 19 e 21 del Decreto Legislativo n. 546 del 1992. …Ciò conferma ulteriormente che è sempre necessaria la notifica di un provvedimento di accoglimento parziale, affinché possa configurarsi un rifiuto implico della restante parte del rimborso. In mancanza di un qualsiasi provvedimento recettizio, si è in presenza di un silenzio tout court…” (Cassazione Ordinanza n.
16434/2025; 23157/2020).
Non va - inoltre - sottaciuto che la stessa Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha più volte affermato che “l'autonomia di cui godono gli Stati membri nello stabilire le modalità di rimborso dell'eccedenza di IVA non può spingersi sino a ledere il principio di neutralità fiscale gravando il soggetto passivo - in tutto o in parte - del peso di tale imposta. Al contribuente dev'essere consentito di recuperare, in condizioni adeguate, la totalità del credito, con la conseguenza che il rimborso dev'essere effettuato entro un termine ragionevole e che - in ogni caso - il sistema di rimborso adottato non deve far correre alcun rischio finanziario al soggetto passivo. Il soggetto passivo a cui non viene immediatamente erogato il rimborso del credito IVA si trova infatti in una posizione di svantaggio, non potendo disporre temporaneamente dei fondi corrispondenti al credito di cui è titolare, e tale condizione va compensata al fine di garantire il rispetto del principio di neutralità fiscale”. (CGUE 12.05.2011 in causa C-107/10, Enel nominativo_1; 28.02.2018 in causa C-387/16, nominativo_2; 06.07 2017 in causa C-254/16, nominativo_3
)
Per effetto di ciò, a mente dell'art. 8 – comma 4 – della Legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) “4.L'Amministrazione finanziaria è tenuta a rimborsare il costo delle fideiussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione, o il rimborso dei tributi. Il rimborso va effettuato quando sia stato definitivamente accertato che l'imposta non era dovuta o era dovuta in misura minore rispetto a quella accertata.
Nel merito della faccenda, spetta - dunque - al contribuente la somma di euro 14.775,00 a titolo di parziale rimborso del costo sostenuto per la garanzia fideiussoria a suo tempo prestata, a favore dell'Agenza delle Entrate-Direzione provinciale di Caserta, a seguito del rimborso dell'IVA ricevuto.
Quanto sopra esposto comporta l'accoglimento del ricorso ed esime dal valutare ulteriori considerazioni svolte dalle parti Le spese di giudizio seguono la soccombenza..
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di euro 14.775,00 oltre interessi legali dalla data di notifica della istanza di rimborso fino all'effettivo soddisfo. Condanna parte resistente alla refusione delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente, che liquida in euro 1.500,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 11, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CUSANI FLAVIO, Presidente
MANZI CIRO, Relatore
NE AO, GI
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3896/2025 depositato il 26/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO IM
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 125/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Ricorrente_1
Discutere il ricorso in pubblica udienza;
- dichiarare il diritto al parziale rimborso del costo sostenuto per la polizza fideiussoria n. 009 00486700 del 06.06.2008, stipulata a garanzia di un accertamento per maggiori imposte;
- per l'effetto, condannare l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Caserta al rimborso dell' importo di euro 14.775,00, nonché dei relativi interessi legali dalla data dei singoli pagamenti, fino al soddisfo;
- con vittoria delle spese di giudizio, da attribuirsi al difensore antistatario
Resistente:
Agenzia delle Entrate-Direzione provinciale di Caserta in persona del Direttore pro tempore dichiarare l'inammissibilità del ricorso;
- condannare la parte resistente al pagamento delle spese di giudizio, anche ex art. 96 c. p. c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato, in data 16.09.2025, all'Agenzia delle Entrate-Direzione provinciale di Caserta il signor Ricorrente_1 ha impugnato il silenzio rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso, da lui presentata in data 06.06.2024 ed avente ad oggetto i costi sostenuti per la polizza fideiussoria stipulata a garanzia dell'accertamento n, 88301T300016 - anno 2003.
Attraverso detto accertamento – notificato all'odierno ricorrente il 19.02.2008 – erano state a suo tempo accertate maggiori imposte complessivamente ammontanti ad euro 137.028,00.
Nello specifico: a) euro 73.665,00 ai fini IRPEF + maggiori Addizionali regionali e comunali, rispettivamente, quantificate in euro 1.473,00 ed in euro 327,00; b) euro 380,00 ai fini IRAP;
c) euro
53.193,40 ai fini IVA.
Ciò precisato, dal momento che il contribuente aveva all'uopo instaurato giudizio dinanzi all'allora
Commissione Tributaria Provinciale di Caserta, il ricorso da lui interposto aveva trovato accoglimento con la sentenza n. 578/14/04, depositata il 26. 11.2008.
In ordine al rimborso anticipato dell'TVA, era stata poi stipulata la polizza fideiussoria n. 009 00486700 del 06.06.2008 rilasciata da Società_1 (oggi Società_2 Spa), volta a garantire l'Agenzia delle Entrate per un totale di ”capitale assicurato” pari ad euro 155.223,72, (euro 143.209,00 per l'IVA rimborsata, ed euro 11.814,72, per interessi).
Nel frattempo, l'appello proposto dall'Ufficio era stato rigettato dalla CTR della Campania con la pronuncia n. 5148/10 depositata il 16.02.2010, decisione successivamente impugnata dall'Ufficio medesimo con n ricorso per cassazione, conclusosi con l'Ordinanza n.23685/2018 di rinvio al giudice d'appello, depositata in data 01.10.2018.
Riassunta la causa, il giudizio si era concluso con la sentenza di parziale accoglimento n. 768/14/2020, depositata il 23.01.2020, attraverso la quale le maggiori imposte oggetto dell'accertamento risalente all'anno 2003 erano state complessivamente rideterminate in euro in euro 54.481,00 rispetto alle
137.028,00 in precedenza accertate.
Orbene, in data 06.06.2024, lo stesso contribuente ha all'uopo presentato istanza volta ad ottenere il rimborso del costo della garanzia sostenuto anche in relazione alle imposte definitivamente annullate, per un totale di euro 14.775,00 (euro 985,00 x 15), ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 – comma 4 – della Legge
n.212/2000. In assenza di risposta, l'interessato ha allora prodotto il ricorso in epigrafe, eccependo: - la circostanza che l'Ufficio resistente è tenuto a prendere posizione in ordine a quanto dedotto nel presente atto introduttivo, alla luce dei principi di lealtà e correttezza processuale;
- il fatto che le maggiori imposte a suo tempo accertate siano state successivamente rideterminate con sentenza in euro 54.481,00; - il proprio diritto ad ottenere il parziale rimborso del costo sostenuto per la garanzia a suo prestata a favore dell'Agenzia delle Entrate-Direzione provinciale di Caserta a seguito del rimborso dell'IVA ricevuto;
- la non ipotizzabilità di alcuna decadenza in relazione alla richiesta.
In sede di controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate-Direzione provinciale di Caserta in persona del
Direttore pro tempore ha fatto presente:- in primis, l'adesione del contribuente alla rottamazione quater ex
Legge n. 197/2022, nonché l'avvenuta presentazione, dell'istanza di rimorso del 06.06.2024, poi sollecitata a mezzo P.E.C. in data 01.1.2024; - il parziale riconoscimento della pretesa limitatamente all'anno 2023, nonché il rigetto implicito della richiesta riferita alla parte restante della somma, diniego non impugnato nei termini di legge e divenuto definitivo;
- per effetto di ciò, l'inammissibilità del ricorso e la non sussistenza di alcun silenzio rifiuto.
E, a sostegno delle proprie difese in sede di produzione di memorie di replica la stessa parte ricorrente ha altresì evidenziato: - la pretestuosità delle tesi dell'Ufficio che non ha contestato nel merito la fondatezza della richiesta di rimborso, limitandosi ad eccepire l'inammissibilità dell'atto introduttivo;
- la circostanza che una pronuncia di inammissibilità preclude una sentenza di merito in ordine a fatti non minimamente contestati dalla resistente..
All'udienza del 21.01.2026, il Collegio ha trattenuto la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Riguardo al fatto che l'Ufficio resistente è tenuto a prendere posizione in ordine a quanto dedotto nell'atto introduttivo alla luce dei principi di lealtà e correttezza processuale, va rilevato - in primis e sotto l'aspetto generale - che anche in ambito fiscale è sempre più avvertita l'esigenza di addivenire ad un proficuo miglioramento dei rapporti di collaborazione e buona fede tra Pubblica Amministrazione e contribuenti.
In forza dell'obbligo di correttezza, l'Amministrazione finanziaria è - allora - tenuta a comportarsi con lealtà e trasparenza, facilitando l'adempimento dei doveri dei contribuenti
L'accennato principio di buona fede oggettiva - desumibile dai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento (art. 97 della Costituzione), nonché di solidarietà (art. 2) trova - peraltro - la sua massima concretizzazione proprio nella tutela dell'affidamento dei contribuenti medesimi, i quali possono legittimamente confidare sul fatto che l'A.F. si a tenuta a comportarsi con correttezza e coerenza.
E, anche lo Statuto dei diritti del contribuente ha qualificato la buona fede come principio generale al quale Amministrazione e contribuenti si devono ispirare nell'attuazione del rapporto tributario mediante un costante rapporto di collaborazione ed affidamento. Del resto, anche la Suprema Corte è arrivata a sostenere in proposito che “In tema di legittimo affidamento del contribuente, di fronte all'azione dell'Amministrazione finanziaria, ai sensi dell'art. 10 - comma 1 - della Legge n. 212 del 2000, costituisce situazione tutelabile quella caratterizzata: a) da un'apparente legittimità e coerenza dell'attività dell'Amministrazione finanziaria in senso favorevole al contribuente;
b) dalla buona fede del contribuente rilevabile dalla sua condotta, in quanto connotata dall'assenza di qualsiasi violazione del dovere di correttezza gravante sul medesimo;
c) dall'eventuale esistenza di circostanze specifiche e rilevanti, idonee a indicare la sussistenza dei due presupposti che precedono. La relativa tutela – pur tipizzata in talune ricorrenti ipotesi (come l'art. 10 - comma 2 - della citata Legge n. 212 – non è ancorata a schemi precostituiti ed al modello formale della validità/invalidità dell'atto, ma richiede una valutazione in concreto in relazione alla diversità delle fattispecie e delle situazioni” (Cassazione 11.05.2021 n. 12372).
Ciò precisato, nella fattispecie al vaglio, ai sensi dell'art.19 - comma 1, lettera g) - del Decreto Legislativo
n. 546/1992, il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie, interessi o altri accessori non dovuti è - come è noto - impugnabile entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di diniego.
Diversamente, in caso di inerzia protratta per 90 giorni successivi all'istanza, si forma il silenzio-rifiuto, anch'esso ritenuto espressamente oggetto di impugnazione con ricorso peraltro non soggetta al termine decadenziale previsto per i provvedimenti espressi.
Come insegna la oramai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, "La polizza fideiussoria di cui all'art. 38/bis del D.P.R. n. 633 del 1972, avendo la funzione di porre le parti nella posizione anteriore al rimborso e non quella di sostituire e garantire il versamento d'imposta, non è accessoria, ma autonoma rispetto al rapporto d'imposta, sicché alla relativa azione di rimborso non si applica il termine biennale di cui all'art. 21 del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, in quanto riferito al richiamato art. 19 e - quindi alla restituzione di tributi e di sanzioni” (Cassazione Ordinanza n. 15719/2025)
E prima ancora “ va quindi ribadito il principio, secondo il quale il termine di decadenza biennale non si applica all'azione di rimborso dei costi per la fideiussione, che, assolvendo una funzione qualitativamente diversa rispetto all'obbligazione tributaria, è esclusa dal richiamo all'art. 19 del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, operato dal successivo art. 21 - comma 2 - da intendersi come riferito al tributo e alle sanzioni”
(Cassazione n. 6069/2024; 25003/2023; 23724/2023; 20024/2023;19756/2020; 5508/2020).
Ciò detto, è di tutta evidenza come, nella vicenda in esame non si possa parlare di provvedimento implicito derivante dall'accoglimento solo parziale dell'istanza di rimborso, essendo necessaria una apposita notifica all'interessato della determinazione intrapresa
Del resto, l'indispensabilità della notifica resta confermata anche dall'orientamento manifestato sul punto dalla stessa Suprema Corte, secondo la quale “in tema di contenzioso tributario, qualora, a fronte di un' istanza di rimborso d' imposta, l'Amministrazione finanziaria si limiti ad emettere un provvedimento di rimborso parziale, senza evidenziare alcuna riserva o indicazione nel senso di una sua eventuale natura interlocutoria, il provvedimento, per la parte relativa all' importo non rimborsato, ha valore di rigetto - sia pure implicito - della richiesta originariamente presentata dal contribuente. Ne consegue che detto provvedimento costituisce atto impugnabile quale rifiuto espresso, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, ai sensi degli artt. 19 e 21 del Decreto Legislativo n. 546 del 1992. …Ciò conferma ulteriormente che è sempre necessaria la notifica di un provvedimento di accoglimento parziale, affinché possa configurarsi un rifiuto implico della restante parte del rimborso. In mancanza di un qualsiasi provvedimento recettizio, si è in presenza di un silenzio tout court…” (Cassazione Ordinanza n.
16434/2025; 23157/2020).
Non va - inoltre - sottaciuto che la stessa Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha più volte affermato che “l'autonomia di cui godono gli Stati membri nello stabilire le modalità di rimborso dell'eccedenza di IVA non può spingersi sino a ledere il principio di neutralità fiscale gravando il soggetto passivo - in tutto o in parte - del peso di tale imposta. Al contribuente dev'essere consentito di recuperare, in condizioni adeguate, la totalità del credito, con la conseguenza che il rimborso dev'essere effettuato entro un termine ragionevole e che - in ogni caso - il sistema di rimborso adottato non deve far correre alcun rischio finanziario al soggetto passivo. Il soggetto passivo a cui non viene immediatamente erogato il rimborso del credito IVA si trova infatti in una posizione di svantaggio, non potendo disporre temporaneamente dei fondi corrispondenti al credito di cui è titolare, e tale condizione va compensata al fine di garantire il rispetto del principio di neutralità fiscale”. (CGUE 12.05.2011 in causa C-107/10, Enel nominativo_1; 28.02.2018 in causa C-387/16, nominativo_2; 06.07 2017 in causa C-254/16, nominativo_3
)
Per effetto di ciò, a mente dell'art. 8 – comma 4 – della Legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) “4.L'Amministrazione finanziaria è tenuta a rimborsare il costo delle fideiussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione, o il rimborso dei tributi. Il rimborso va effettuato quando sia stato definitivamente accertato che l'imposta non era dovuta o era dovuta in misura minore rispetto a quella accertata.
Nel merito della faccenda, spetta - dunque - al contribuente la somma di euro 14.775,00 a titolo di parziale rimborso del costo sostenuto per la garanzia fideiussoria a suo tempo prestata, a favore dell'Agenza delle Entrate-Direzione provinciale di Caserta, a seguito del rimborso dell'IVA ricevuto.
Quanto sopra esposto comporta l'accoglimento del ricorso ed esime dal valutare ulteriori considerazioni svolte dalle parti Le spese di giudizio seguono la soccombenza..
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di euro 14.775,00 oltre interessi legali dalla data di notifica della istanza di rimborso fino all'effettivo soddisfo. Condanna parte resistente alla refusione delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente, che liquida in euro 1.500,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.