Sentenza 21 gennaio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/01/2002, n. 606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 606 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2002 |
Testo completo
0 0 6 06 / 02 AULA "A" REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 5251/99 SEZIONE LAVORO OGGETTO: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: lavoro Dott. Vincenzo Mileo Presidente Cron. 1618 Dott. Alberto Spanò Cons. Rel. Rep. Dott. Luciano Vigolo Consigliere Ud. 26 set- Dott. Paolo Stile Consigliere tembre 2001 Dott. Aldo De Matteis Consigliere ha pronunciato la seguente: S E N TENZA sul ricorso proposto da: GG ON, in proprio e quale Presidente dell'Associazione "Club Belladonna" con sede in Roma, elettivamente domiciliato in Tevere m² 15 3577 Roma, via ncinelli 65, presso l'avv. Agnello Mario Nigro che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
Ispettorato Provinciale del Lavoro di Roma, in persona del legale rap- presentante pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e di- n fende ex lege;
controricorrente avverso la sentenza n. 7495/98, decisa il 16 novembre 1999 e pub- blicata il 18 novembre 1999, resa dal Pretore di Roma nel procedi- mento n. 29901/94 R. G.; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26 settembre 2001 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò; udito l'avv. M. A. Nigro nell'interesse del ricorrente;
udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria Cesqui, ha concluso per il rigetto del ri- corso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ordinanza ingiunzione in data 5 maggio 1994, 1'Ispettorato Provinciale del Lavoro di Roma ingiungeva a GG ON il pagamento della somma di lire 21.750.000 quale sanzione ammini- strativa per aver assunto lavoratori dipendenti senza il tramite dell'Ufficio di Collocamento. Il GG proponeva opposizione ai sensi dell'art. 22 legge 689/81 prospettando l'irritualità di notificazione dell'ordinanza, il proprio difetto di legittimazione passiva, l'insussistenza del- la denunciata violazione. In esito il Pretore di Roma, con sentenza n. 7495/98 in data 16 18 novembre 1999, convalidava l'ordinanza ingiunzione riducendo peraltro la sanzione a lire 7.200.000. Avverso la sentenza, non notificata, propone ricorso per cassazio- 2 n ne GG ON con atto notificato in data 15 marzo 1999 con tre motivi. L'Ispettorato Provinciale del Lavoro di Roma resiste con controri- corso notificato in data 24 aprile 1999. Il ricorrente deposita memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo si denuncia, con implicito riferimento al n. 3 dell'art. 360 cpc, la violazione e falsa applicazione dell'art. 160 срс. Si afferma che la notifica è avvenuta all'inesistente “ditta esercente edilizia GG ON", senza che fosse desu- mibile dall'atto se il GG ON era intimato in proprio ovvero quale Presidente del Club Belladonna. Si osserva che la co- stituzione in giudizio non poteva sanare una notifica effettuata nei riguardi di un soggetto inesistente. La censura non è fondata. Invero il Club Belladonna è un ente di fatto con generiche finali- tà culturali e la responsabilità per le attività compiute da chi ne assume le vesti di legale rappresentante, nella specie l'odierno ricorrente GG ON, fa carico appunto allo stesso. L'Ispettorato del Lavoro, verificato l'irregolare svolgi- mento di un'attività di ristrutturazione edilizia, con impiego di manodopera assunta al di fuori delle prescritte formalità, ha emesso ordinanza -ingiunzione a carico della persona fisica ritenu- ta responsabile e, utilizzando, sia pure in modo non del tutto ap- propriato, una formula burocratica corrente, lo ha indicato come 3 Л "ditta esercente edilizia GG ON". Vi è stata in effetti una esatta indicazione della persona ritenu- ta responsabile della violazione e una qualificazione impropria della stessa come "ditta esercente edilizia", con un uso atecnico della parola “ditta" quale sinonimo di "impresa", a sua volta ri- chiamata come indicativa di qualsiasi attività di fatto svolta e senza alcun riferimento ad un'opera di tipo imprenditoriale e quindi professionale. E poiché utile per inutile non vitiatur, non si può considerare la notifica come inesistente in quanto effettuata appunto nei riguar- di della persona fisica, in termini che non potevano certo dare luogo ad equivoci. L'atto ha raggiunto il suo scopo, atteso che l'interessato ha pro- posto tempestiva opposizione e si è costituito in giudizio;
la de- nunciata irregolarità risulta quindi sanata. Col secondo mezzo si denuncia, senza riferimento di sorta ad alcu- na fra le ipotesi disciplinate dall'art. 360 cpc, "l'arbitraria ed erronea interpretazione delle risultanze probatorie". Col terzo mezzo si denuncia, con implicito riferimento al n. 5 dell'art. 360 cpc, il difetto, insufficienza e contraddittorietà della motivazione. I due motivi vanno esaminati congiuntamente siccome volti entrambi a censurare il vizio di motivazione, posto che la valutazione del- le risultanze probatorie è riservata al giudice di merito e può formare oggetto di verifica in sede di legittimità solamente sotto 4 il profilo dell'osservanza dei canoni logici che devono informare il ragionamento del giudice. Peraltro il controllo sulla motivazione non può servire a mettere in discussione il convincimento in fatto espresso dal giudice a quo, che come tale è incensurabile, ma costituisce lo strumento attraverso il quale si può valutare solamente la legittimità della base di quel convincimento e neppure consente di valutare l'even- tuale ingiustizia in fatto della sentenza, ma solo un mero sintomo di ingiustizia;
pertanto il vizio riscontrato deve riguardare un punto decisivo, tale, cioè da render possibile una diversa so- luzione ove il relativo errore non fosse stato commesso (ex pluri- mis, Cass., 16 gennaio 1996 n. 326, Cass. 29 febbraio 1992, n. 1988, n. 2989; Cass. 5 novembre 1987 n. 2476; Cass. 16 aprile 8118; Cass. 15 dicembre 1987, n. 9280; Cass. 17 giugno 1985, n. 16 giugno 1981, n.3653; Cass. 2 febbraio 1982, n. 625, Cass. 3920). L'identificazione del punto (o dei punti) oggetto della lacuna lamentata non può essere rimessa alla Corte cui venga genericamen- te espressa la doglianza di motivazione viziata: per il princi- pio di autosufficienza del ricorso e per il carattere limitato del mezzo di impugnazione, è onere della parte ricorrente indicare quali siano le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo di logicità, sotto il profilo dell'apprezzamento del- la "causalità dell'errore" e quindi della decisività di tali cir- costanze (v. Cass. 18 settembre 1986, n. 5656). 5 Л Tali consolidati principi non sono stati tenuto in considerazione dall'odierno ricorrente il quale pretende di contrapporre alla va- lutazione compiuta dal giudice del merito in ordine alle risultan- ze probatorie acquisite una sua differente considerazione degli stessi elementi, senza curarsi di indicare eventuali errori argo- mentativi nei quali lo stesso giudice sarebbe incorso. Il ricorrente prospetta due ulteriori rilievi che vanno esaminati per completezza di motivazione. Osserva anzitutto che la disciplina delle assunzioni di personale dipendente sarebbe applicabile alle imprese industriali e commer- ciali, con differente regime in funzione del numero dei dipenden- ti, non anche alle associazioni quale è il Club Belladonna. Rileva ancora che il Pretore non avrebbe fatto esatta applicazione delle regole sull'onere della prova, che è а carico dell'Amministrazione la quale ha emesso l'ordinanza impugnata. Non vengono però indicati gli atti della fase di merito dai quali risulti che le questioni così sinteticamente richiamate sono state prospettate. Per effetto del noto principio di autosufficienza, nel ricorso per cassazione deve essere offerto ogni elemento idoneo alla decisione al Giudice di legittimità, che, per i limiti della sua cognizione, non può accertare direttamente la verità delle affermazioni delle parti о il contenuto degli atti (memorie о documenti) ove l'argomento sarebbe stato introdotto о trattato. Le questioni si 6 devono dunque considerare ✗eccezione come nuove e introdotte per la prima volta nel giudizio di legittimità e non possono quindi "nel giudizio di cassazione, che ha trovarvi ingresso poiché per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo ed alle questioni di diritto proponibili nuove questioni di diritto о proposte, non sono contestazione temi di diversi da quelli dedotti nel giudizio di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili di uf- ficio 0, nell'ambito delle questioni trattate, di nuovi profili di diritto compresi nel dibattito e fondati sugli stessi ele- menti di fatto dedotti" (Cass. civ., sez. II, 13 luglio 1996, n. 6356, conformi ex pluribus, Cass. civ., sez. I, 22 gennaio 1998, n. 570, Cass. civ., sez. I, 12 febbraio 1998, n. 1496, Cass. civ., sez. II, 15 maggio 1998, n. 4900, Cass. civ., sez. II, 13 luglio 1996, n. 6356, Cass. civ., sez. lav., 29 marzo 1996, n. 2905, Cass. civ., sez. lav., 29 marzo 1996, n. 2905, Cass. civ., sez. II, 13 febbraio 1996, n. 1084, Cass. civ., sez. lav., 25 novembre 1996, n. 10446, Cass. civ., sez. lav., 19 novembre 1996, n. 10111, Cass. civ., sez. II, 30 marzo 1995, n. 3810, Cass. civ., sez. lav., 17 dicembre 1994, n. 10834, Cass. civ., sez. I, 24 aprile 1993, n. 4841). Conclusivamente il ricorso va rigettato. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositi- vo, seguono la soccombenza. 7 . , D LLO SSA 10 A BO , T T. I 3 ESA D 3 R 5 A 'A I SP ST . ELL N O N P D O 3 IM
P.Q.M.
SI C -7 A -8 A SEN D D 1 , E 1 TE I O A E EN La Corte: ISTR G TO G IRIT E EG L R D A Rigetta il ricorso. L O L E D Condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, li- село 1549,37) ( рама есего 12, 91) (panie quidate in lire 25000\/oltreoltre a lire 3.000.000/per onorario. Roma, 26 settembre 2001 IL PRESIDENTE:Vincenzo Miles 4 ЦеAlber IL CONSIGLIERE ESTENSORE : lille IL CANCELLIERE Depositato in Cancellería oggi,21 GEN. 2002 IL CANCELLIERE E N O 8