Cass. pen., sez. I, sentenza 21/04/2026, n. 14521
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Sentenza 21 aprile 2026

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    Competenza funzionale del giudice che ha emesso la sentenza applicativa della pena sostitutiva

    La Corte ha affermato che, in materia di sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, la competenza funzionale a provvedere sulle questioni inerenti alla sua esecuzione appartiene al giudice che ha emesso la sentenza applicativa della pena sostitutiva. Tale competenza è radicata presso il 'giudice che ha applicato la pena' ai sensi dell'art. 661, comma 1bis, cod. proc. pen. e trova conferma nella disciplina di dettaglio degli artt. 53 e ss. della legge n. 689 del 1981, come novellata dal d.lgs. n. 150 del 2022. In particolare, gli artt. 63, 64, 66 e 70 della legge n. 689 del 1981 attribuiscono al giudice che ha applicato la pena la competenza a verificare l'esecuzione, a riferire sulla condotta del condannato, a decidere sulla modifica delle prescrizioni, a disporre la revoca in caso di inosservanza e a decidere quando concorrano pene sostitutive di specie diverse. Pertanto, le vicende incidenti sul regolare svolgimento del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, ivi compresa l'interruzione dell'esecuzione, rientrano nella competenza del giudice dell'esecuzione così individuato, e non del magistrato di sorveglianza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 21/04/2026, n. 14521
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14521
    Data del deposito : 21 aprile 2026

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