CASS
Sentenza 21 aprile 2026
Sentenza 21 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/04/2026, n. 14521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14521 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul conflitto di competenza sollevato da: Magistrato di Sorveglianza di Varese con ordinanza del 04/11/2025
Contro
Tribunale di Milano Nel procedimento a carico di FI NE, nato a [...] il [...] udita la relazione svolta dal Consigliere Micaela Serena Curami;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Alfredo Pompeo Viola, che ha concluso chiedendo dichiararsi la competenza del Tribunale di Milano. RITENUTO IN FATTO 1. Con provvedimento del 16/10/2025, il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, preso atto che NE FI, condannato con sentenza dell’11 maggio 2023 alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione, sostituita ai sensi dell’art. 56bis della legge n. 689 del 1981 con la misura del lavoro di pubblica utilità, aveva interrotto l’esecuzione della sanzione sostitutiva, come segnalato dall’U.E.P.E. con relazione dell’11 maggio 2025, declinava la propria competenza, ritenendo che le questioni inerenti all’esecuzione dei lavori di pubblica utilità quale misura sostitutiva della pena detentiva spettassero al Magistrato di sorveglianza, e disponeva la trasmissione degli atti a quest’ultimo. Penale Sent. Sez. 1 Num. 14521 Anno 2026 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: CURAMI MICAELA SERENA Data Udienza: 17/03/2026 2. Il Magistrato di sorveglianza di Varese, investito del procedimento, con ordinanza del 4 novembre 2025, sollevava conflitto negativo di competenza, osservando che, in materia di sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, la competenza funzionale a provvedere su tutte le questioni relative alla sua esecuzione appartiene al giudice che ha emesso la sentenza applicativa della misura. 3. Il Sostituto Procuratore Generale, Alfredo Pompeo Viola, intervenuto con requisitoria scritta, ha concluso chiedendo dichiararsi la competenza del Tribunale di Milano. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Preliminarmente va dichiarata l’ammissibilità del conflitto, atteso che il rifiuto, formalmente manifestato dal Tribunale di Milano e dal Magistrato di sorveglianza di Varese, di conoscere del medesimo incidente ha determinato una situazione di stasi processuale non altrimenti superabile, che impone l’intervento di questa Corte ai sensi dell’art. 32 cod. proc. pen. 2. Il conflitto deve essere risolto dichiarando la competenza del Tribunale di Milano. 3. In materia di sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, la competenza funzionale a provvedere sulle questioni inerenti alla sua esecuzione appartiene al giudice che ha emesso la sentenza applicativa della pena sostitutiva. Tale conclusione discende dall’art. 661, comma 1bis, cod. proc. pen., che radica presso il «giudice che ha applicato la pena» la competenza a decidere, con le forme dell’incidente di esecuzione, sulle pene sostitutive, e trova ulteriore conferma nella disciplina di dettaglio contenuta negli artt. 53 e ss. della legge n. 689 del 1981, come novellata dal d.lgs. n. 150 del 2022. In particolare, l’art. 63 legge n. 689 del 1981 stabilisce che, con la sentenza, il giudice incarica l’ufficio di esecuzione penale esterna di verificare l’effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità e che l’U.E.P.E. riferisca periodicamente al giudice che ha applicato la pena sulla condotta del condannato e sul percorso di reinserimento;
al termine dell’attività, lo stesso ufficio trasmette la relazione conclusiva al giudice, il quale, fuori dai casi di revoca, dichiara eseguita la pena ed estinto ogni altro effetto penale (salve le eccezioni di legge). Coerentemente, l’art. 64, comma 2, riserva al giudice che ha applicato la pena la decisione sulla modifica delle prescrizioni imposte unitamente al lavoro di pubblica utilità; l’art. 66 gli attribuisce la competenza a disporre la revoca in caso di inosservanza;
e l’art. 70, ultimo comma, conferma la competenza del medesimo giudice quando concorrano pene sostitutive di specie diverse. Ne deriva che le vicende incidenti sul regolare svolgimento del lavoro di pubblica utilità 2 sostitutivo — ivi compresa l’interruzione dell’esecuzione segnalata dall’U.E.P.E. e l’adozione dei conseguenti provvedimenti — rientrano nella competenza del giudice dell’esecuzione così individuato, e non del magistrato di sorveglianza. 4. Nel caso in esame, poiché la pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità è stata applicata al condannato dal Tribunale di Milano, con sentenza dell’11 maggio 2023, deve essere dichiarata la competenza di tale ufficio a provvedere sull’incidente.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Milano, cui dispone trasmettersi gli atti. Così è deciso, 17/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 3
Contro
Tribunale di Milano Nel procedimento a carico di FI NE, nato a [...] il [...] udita la relazione svolta dal Consigliere Micaela Serena Curami;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Alfredo Pompeo Viola, che ha concluso chiedendo dichiararsi la competenza del Tribunale di Milano. RITENUTO IN FATTO 1. Con provvedimento del 16/10/2025, il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, preso atto che NE FI, condannato con sentenza dell’11 maggio 2023 alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione, sostituita ai sensi dell’art. 56bis della legge n. 689 del 1981 con la misura del lavoro di pubblica utilità, aveva interrotto l’esecuzione della sanzione sostitutiva, come segnalato dall’U.E.P.E. con relazione dell’11 maggio 2025, declinava la propria competenza, ritenendo che le questioni inerenti all’esecuzione dei lavori di pubblica utilità quale misura sostitutiva della pena detentiva spettassero al Magistrato di sorveglianza, e disponeva la trasmissione degli atti a quest’ultimo. Penale Sent. Sez. 1 Num. 14521 Anno 2026 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: CURAMI MICAELA SERENA Data Udienza: 17/03/2026 2. Il Magistrato di sorveglianza di Varese, investito del procedimento, con ordinanza del 4 novembre 2025, sollevava conflitto negativo di competenza, osservando che, in materia di sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, la competenza funzionale a provvedere su tutte le questioni relative alla sua esecuzione appartiene al giudice che ha emesso la sentenza applicativa della misura. 3. Il Sostituto Procuratore Generale, Alfredo Pompeo Viola, intervenuto con requisitoria scritta, ha concluso chiedendo dichiararsi la competenza del Tribunale di Milano. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Preliminarmente va dichiarata l’ammissibilità del conflitto, atteso che il rifiuto, formalmente manifestato dal Tribunale di Milano e dal Magistrato di sorveglianza di Varese, di conoscere del medesimo incidente ha determinato una situazione di stasi processuale non altrimenti superabile, che impone l’intervento di questa Corte ai sensi dell’art. 32 cod. proc. pen. 2. Il conflitto deve essere risolto dichiarando la competenza del Tribunale di Milano. 3. In materia di sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, la competenza funzionale a provvedere sulle questioni inerenti alla sua esecuzione appartiene al giudice che ha emesso la sentenza applicativa della pena sostitutiva. Tale conclusione discende dall’art. 661, comma 1bis, cod. proc. pen., che radica presso il «giudice che ha applicato la pena» la competenza a decidere, con le forme dell’incidente di esecuzione, sulle pene sostitutive, e trova ulteriore conferma nella disciplina di dettaglio contenuta negli artt. 53 e ss. della legge n. 689 del 1981, come novellata dal d.lgs. n. 150 del 2022. In particolare, l’art. 63 legge n. 689 del 1981 stabilisce che, con la sentenza, il giudice incarica l’ufficio di esecuzione penale esterna di verificare l’effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità e che l’U.E.P.E. riferisca periodicamente al giudice che ha applicato la pena sulla condotta del condannato e sul percorso di reinserimento;
al termine dell’attività, lo stesso ufficio trasmette la relazione conclusiva al giudice, il quale, fuori dai casi di revoca, dichiara eseguita la pena ed estinto ogni altro effetto penale (salve le eccezioni di legge). Coerentemente, l’art. 64, comma 2, riserva al giudice che ha applicato la pena la decisione sulla modifica delle prescrizioni imposte unitamente al lavoro di pubblica utilità; l’art. 66 gli attribuisce la competenza a disporre la revoca in caso di inosservanza;
e l’art. 70, ultimo comma, conferma la competenza del medesimo giudice quando concorrano pene sostitutive di specie diverse. Ne deriva che le vicende incidenti sul regolare svolgimento del lavoro di pubblica utilità 2 sostitutivo — ivi compresa l’interruzione dell’esecuzione segnalata dall’U.E.P.E. e l’adozione dei conseguenti provvedimenti — rientrano nella competenza del giudice dell’esecuzione così individuato, e non del magistrato di sorveglianza. 4. Nel caso in esame, poiché la pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità è stata applicata al condannato dal Tribunale di Milano, con sentenza dell’11 maggio 2023, deve essere dichiarata la competenza di tale ufficio a provvedere sull’incidente.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Milano, cui dispone trasmettersi gli atti. Così è deciso, 17/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 3