Cass. pen., sez. I, sentenza 03/06/2026, n. 20378
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Sentenza 3 giugno 2026

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    Violazione di legge e vizio di motivazione per revoca della pena sostitutiva

    La Corte rileva che il condannato ha l'onere di attivarsi per dare impulso alla procedura esecutiva una volta ricevuta la copia della sentenza e l'ingiunzione a presentarsi presso l'UEPE. Riconosce, tuttavia, che la revoca della sanzione sostitutiva per mancata osservanza delle prescrizioni comporta il ripristino della sola pena residua, calcolata sottraendo dalla pena complessivamente irrogata il periodo di positivo svolgimento dell'attività, applicabile anche al caso in esame, sebbene non sia stato chiarito il titolo per cui l'imputato avesse svolto 200 ore di lavoro prima dell'irrevocabilità della sentenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 03/06/2026, n. 20378
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20378
    Data del deposito : 3 giugno 2026

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