CASS
Sentenza 3 giugno 2026
Sentenza 3 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/06/2026, n. 20378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20378 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IK IA nato il [...] in [...] avverso l'ordinanza del 05/11/2025 del Tribunale di Ravenna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udita la relazione svolta dal consigliere B. SE;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, R. Piccirillo, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio limitatamente alla determinazione del quantum di pena residua da espiare. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Ravenna in funzione di Giudice dell’esecuzione ha revocato la pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità applicata a IA IK ai sensi dell’art. 56-bis legge n. 689 del 1981, in relazione alla sentenza di applicazione della pena di anni due mesi nove di reclusione ed euro 12.200 di multa, per il reato di cui agli artt. 73, comma 1 e 5, d. P.R. n. 309 del 1990. 2. Avverso il descritto provvedimento l’imputato ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione. Il giudice della cognizione, all’esito di sentenza su concorde richiesta delle parti, ha applicato la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità per la Penale Sent. Sez. 1 Num. 20378 Anno 2026 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: CALASELICE BARBARA Data Udienza: 06/03/2026 2 durata di mille giorni, da svolgersi presso un’associazione zoofila, imponendo prescrizioni, tra cui il divieto di lasciare la Regione Emilia-Romagna. La revoca trae origine dalla segnalazione dell’accertata irreperibilità del condannato per l’Ente e per l’UEPE, a far data dal 15 novembre 2023. L'argomento, per il ricorrente, è contraddittorio ed è affetto da violazione di legge perché il Giudice dell'esecuzione ha affermato che l'inizio dell'attività lavorativa avrebbe dovuto avere luogo dopo il passaggio in giudicato della sentenza. Sicché non vi sarebbe alcuna violazione di norme tassativamente previste. Il ricorrente, infatti, ha svolto 200 ore di lavoro di pubblica utilità senza alcun rilievo prima del passaggio in giudicato della sentenza, situazione che deve mitigare le valutazioni circa il quantum di pena residua da eseguirsi in concreto. Inoltre, l'ordinanza impugnata omette di specificare quali sarebbero le condotte violative di gravità tale da comportare la revoca del beneficio. Né si considera che, a partire dal 15 dicembre 2023, il ricorrente era ricoverato in una struttura ospedaliera sicché doveva considerarsi legittimamente impedito in un momento precedente al passaggio in giudicato della sentenza, intervenuto il 23 dicembre 2023. L'ordinanza, quindi, è viziata da violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Giudice dell'esecuzione travisato il contenuto della sentenza che ha applicato la pena sostitutiva. 3. Il Sostituto Procuratore generale di questa Corte, R. Piccirillo, ha fatto pervenire memoria con la quale ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio limitatamente all’entità di pena residua da espiare. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati. Va premesso che, nel caso di specie, il Giudice dell'esecuzione ha rilevato il totale inadempimento della prestazione lavorativa, a far data dal 15 novembre 2023, traendo tale conclusione dall’ultima relazione dell'UEPE, datata 19 agosto 2025, da cui risulta l’inadempimento dei lavori di pubblica utilità da parte dell’imputato. Il Tribunale ha valutato come grave, a fronte dell’irrevocabilità della sentenza del 12 ottobre 2023, l'inadempimento ai sensi dell'art. 66 della legge n. 689 del 1981, per mancata esecuzione della pena sostitutiva. Ciò, in base alle risultanze delle citate relazioni UEPE, riscontrando, con ragionamento immune da vizi di ogni tipo, l’assoluto disinteresse verso la pena sostitutiva da eseguire. 3 Reputa, poi, il Giudice dell'esecuzione irrilevante, ai fini della disposta revoca, l'avvenuto svolgimento di una porzione minimale del complesso di ore della prestazione lavorativa, in un momento in cui la sentenza non era ancora irrevocabile, ritenendo tale attività non incidente sul complessivo comportamento dell’interessato, gravato dall'onere di attivarsi nella procedura esecutiva ed essendo, quindi, necessario un fattivo comportamento, diretto a dare esecuzione alla sentenza irrevocabile. Invero, per effetto del combinato disposto dell’art. 661 cod. proc. pen. e dell’art. 63 legge n. 689 del 1981, la procedura di esecuzione dei lavori di pubblica utilità è avviata dal giudice, senza alcun intervento del pubblico ministero, cui è prevista soltanto la comunicazione per le eventuali iniziative di cui all’art. 70 legge n. 689 del 1981, che riguardano il caso in cui siano in esecuzione contemporaneamente più titoli. Inoltre, è sufficiente l’adempimento posto a carico del giudice per dare impulso alla procedura, che consiste nella trasmissione della sentenza di condanna all'ufficio di pubblica sicurezza o, in mancanza di questo, al comando dell'Arma dei Carabinieri, competenti in relazione al comune in cui il condannato risiede, nonché all'UEPE, che deve prendere in carico il condannato. La procedura prosegue con la consegna di copia della sentenza ad opera dell’ufficio di pubblica sicurezza o del comando dell’Arma dei Carabinieri, e con l’ingiunzione di presentarsi immediatamente all'UEPE, in assenza di ulteriori, successivi adempimenti a carico di organi dello Stato, perché la procedura prevede soltanto che l'UEPE riferisca periodicamente al giudice che ha applicato la pena sulla condotta e sul percorso di reinserimento sociale. Anzi, l’art. 63 legge n. 689 del 1981 è esplicito nell’onerare il condannato, una volta ricevuta la consegna di copia della sentenza e l’ingiunzione a presentarsi presso l’UEPE, di dare impulso alla procedura, e prevede finanche l’ipotesi in cui l’esecuzione della pena sostitutiva non possa iniziare perché il condannato è detenuto per altro titolo disponendo in tal caso che, immediatamente dopo la dimissione, questi sia tenuto a presentarsi all'UEPE per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità. Il ragionamento svolto appare in linea con gli insegnamenti di questa Corte secondo cui, in tema di lavoro di pubblica utilità sostitutivo, il condannato, dopo aver ricevuto la copia della sentenza e l'ingiunzione a presentarsi presso l'UEPE, ha l'onere di attivarsi per dare impulso alla procedura esecutiva, non essendo previsto alcun ulteriore adempimento a carico di organi dello Stato (Sez. 1, n. 13806, del 13/03/2025, Lafleur, Rv. 287956 – 01, che riguarda una fattispecie analoga a quella al vaglio, relativa a provvedimento di revoca della pena sostitutiva a seguito dell’accertata e ingiustificata inerzia da parte del condannato). 4 Quanto alla durata dei lavori già eseguiti, va ribadito il principio affermato da questa Corte di legittimità secondo cui la revoca della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità disposta per mancata osservanza delle prescrizioni, comporta il ripristino della sola pena residua, calcolata sottraendo dalla pena complessivamente irrogata, il periodo di positivo svolgimento dell'attività, mediante i criteri di ragguaglio dettati dall'art. 58 d. lgs. 28 agosto 2000, n. 274. (Sez. 1, n. 32416 del 31/03/2016, Rv. 267456 - 01). Tale principio può essere applicato anche al caso in esame, anche se non è espressamente chiarito, nel provvedimento impugnato, il titolo per il quale l’imputato, prima dell’irrevocabilità – come nota lo stesso Giudice dell’esecuzione – aveva senz’altro svolto 200 ore di lavoro di pubblica utilità e se queste siano state o meno positivamente svolte e, dunque, da considerare ai fini di determinare l’entità della pena che deve essere ripristinata, secondo il principio di diritto in questa sede ribadito. 2. Segue, a tale esclusivo fine, l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione della pena ripristinata. Nel resto il ricorso in quanto infondato deve essere respinto.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione della pena ripristinata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Ravenna. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso, il 6 marzo 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente BA SE EP De MA
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, R. Piccirillo, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio limitatamente alla determinazione del quantum di pena residua da espiare. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Ravenna in funzione di Giudice dell’esecuzione ha revocato la pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità applicata a IA IK ai sensi dell’art. 56-bis legge n. 689 del 1981, in relazione alla sentenza di applicazione della pena di anni due mesi nove di reclusione ed euro 12.200 di multa, per il reato di cui agli artt. 73, comma 1 e 5, d. P.R. n. 309 del 1990. 2. Avverso il descritto provvedimento l’imputato ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione. Il giudice della cognizione, all’esito di sentenza su concorde richiesta delle parti, ha applicato la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità per la Penale Sent. Sez. 1 Num. 20378 Anno 2026 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: CALASELICE BARBARA Data Udienza: 06/03/2026 2 durata di mille giorni, da svolgersi presso un’associazione zoofila, imponendo prescrizioni, tra cui il divieto di lasciare la Regione Emilia-Romagna. La revoca trae origine dalla segnalazione dell’accertata irreperibilità del condannato per l’Ente e per l’UEPE, a far data dal 15 novembre 2023. L'argomento, per il ricorrente, è contraddittorio ed è affetto da violazione di legge perché il Giudice dell'esecuzione ha affermato che l'inizio dell'attività lavorativa avrebbe dovuto avere luogo dopo il passaggio in giudicato della sentenza. Sicché non vi sarebbe alcuna violazione di norme tassativamente previste. Il ricorrente, infatti, ha svolto 200 ore di lavoro di pubblica utilità senza alcun rilievo prima del passaggio in giudicato della sentenza, situazione che deve mitigare le valutazioni circa il quantum di pena residua da eseguirsi in concreto. Inoltre, l'ordinanza impugnata omette di specificare quali sarebbero le condotte violative di gravità tale da comportare la revoca del beneficio. Né si considera che, a partire dal 15 dicembre 2023, il ricorrente era ricoverato in una struttura ospedaliera sicché doveva considerarsi legittimamente impedito in un momento precedente al passaggio in giudicato della sentenza, intervenuto il 23 dicembre 2023. L'ordinanza, quindi, è viziata da violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Giudice dell'esecuzione travisato il contenuto della sentenza che ha applicato la pena sostitutiva. 3. Il Sostituto Procuratore generale di questa Corte, R. Piccirillo, ha fatto pervenire memoria con la quale ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio limitatamente all’entità di pena residua da espiare. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati. Va premesso che, nel caso di specie, il Giudice dell'esecuzione ha rilevato il totale inadempimento della prestazione lavorativa, a far data dal 15 novembre 2023, traendo tale conclusione dall’ultima relazione dell'UEPE, datata 19 agosto 2025, da cui risulta l’inadempimento dei lavori di pubblica utilità da parte dell’imputato. Il Tribunale ha valutato come grave, a fronte dell’irrevocabilità della sentenza del 12 ottobre 2023, l'inadempimento ai sensi dell'art. 66 della legge n. 689 del 1981, per mancata esecuzione della pena sostitutiva. Ciò, in base alle risultanze delle citate relazioni UEPE, riscontrando, con ragionamento immune da vizi di ogni tipo, l’assoluto disinteresse verso la pena sostitutiva da eseguire. 3 Reputa, poi, il Giudice dell'esecuzione irrilevante, ai fini della disposta revoca, l'avvenuto svolgimento di una porzione minimale del complesso di ore della prestazione lavorativa, in un momento in cui la sentenza non era ancora irrevocabile, ritenendo tale attività non incidente sul complessivo comportamento dell’interessato, gravato dall'onere di attivarsi nella procedura esecutiva ed essendo, quindi, necessario un fattivo comportamento, diretto a dare esecuzione alla sentenza irrevocabile. Invero, per effetto del combinato disposto dell’art. 661 cod. proc. pen. e dell’art. 63 legge n. 689 del 1981, la procedura di esecuzione dei lavori di pubblica utilità è avviata dal giudice, senza alcun intervento del pubblico ministero, cui è prevista soltanto la comunicazione per le eventuali iniziative di cui all’art. 70 legge n. 689 del 1981, che riguardano il caso in cui siano in esecuzione contemporaneamente più titoli. Inoltre, è sufficiente l’adempimento posto a carico del giudice per dare impulso alla procedura, che consiste nella trasmissione della sentenza di condanna all'ufficio di pubblica sicurezza o, in mancanza di questo, al comando dell'Arma dei Carabinieri, competenti in relazione al comune in cui il condannato risiede, nonché all'UEPE, che deve prendere in carico il condannato. La procedura prosegue con la consegna di copia della sentenza ad opera dell’ufficio di pubblica sicurezza o del comando dell’Arma dei Carabinieri, e con l’ingiunzione di presentarsi immediatamente all'UEPE, in assenza di ulteriori, successivi adempimenti a carico di organi dello Stato, perché la procedura prevede soltanto che l'UEPE riferisca periodicamente al giudice che ha applicato la pena sulla condotta e sul percorso di reinserimento sociale. Anzi, l’art. 63 legge n. 689 del 1981 è esplicito nell’onerare il condannato, una volta ricevuta la consegna di copia della sentenza e l’ingiunzione a presentarsi presso l’UEPE, di dare impulso alla procedura, e prevede finanche l’ipotesi in cui l’esecuzione della pena sostitutiva non possa iniziare perché il condannato è detenuto per altro titolo disponendo in tal caso che, immediatamente dopo la dimissione, questi sia tenuto a presentarsi all'UEPE per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità. Il ragionamento svolto appare in linea con gli insegnamenti di questa Corte secondo cui, in tema di lavoro di pubblica utilità sostitutivo, il condannato, dopo aver ricevuto la copia della sentenza e l'ingiunzione a presentarsi presso l'UEPE, ha l'onere di attivarsi per dare impulso alla procedura esecutiva, non essendo previsto alcun ulteriore adempimento a carico di organi dello Stato (Sez. 1, n. 13806, del 13/03/2025, Lafleur, Rv. 287956 – 01, che riguarda una fattispecie analoga a quella al vaglio, relativa a provvedimento di revoca della pena sostitutiva a seguito dell’accertata e ingiustificata inerzia da parte del condannato). 4 Quanto alla durata dei lavori già eseguiti, va ribadito il principio affermato da questa Corte di legittimità secondo cui la revoca della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità disposta per mancata osservanza delle prescrizioni, comporta il ripristino della sola pena residua, calcolata sottraendo dalla pena complessivamente irrogata, il periodo di positivo svolgimento dell'attività, mediante i criteri di ragguaglio dettati dall'art. 58 d. lgs. 28 agosto 2000, n. 274. (Sez. 1, n. 32416 del 31/03/2016, Rv. 267456 - 01). Tale principio può essere applicato anche al caso in esame, anche se non è espressamente chiarito, nel provvedimento impugnato, il titolo per il quale l’imputato, prima dell’irrevocabilità – come nota lo stesso Giudice dell’esecuzione – aveva senz’altro svolto 200 ore di lavoro di pubblica utilità e se queste siano state o meno positivamente svolte e, dunque, da considerare ai fini di determinare l’entità della pena che deve essere ripristinata, secondo il principio di diritto in questa sede ribadito. 2. Segue, a tale esclusivo fine, l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione della pena ripristinata. Nel resto il ricorso in quanto infondato deve essere respinto.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione della pena ripristinata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Ravenna. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso, il 6 marzo 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente BA SE EP De MA