CASS
Sentenza 13 maggio 2026
Sentenza 13 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/05/2026, n. 17204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17204 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sent. n. sez. 751/2026 CC - 25/02/2026 R.G.N. 37822/2025 sul ricorso proposto da: Lo Re IO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 17/10/2025 del GIUD. SORVEGLIANZA di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere B. Calaselice;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, A. Costantini, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata, il Magistrato di sorveglianza di Messina ha rigettato l'opposizione avverso il provvedimento del 10 giugno 2025 con il quale era stata disposta la conversione della pena pecuniaria di euro 16.000 irrogata a IO Lo Re in 65 giorni di semilibertà sostitutiva. Il Giudice dell'opposizione ha rilevato che, nei confronti del condannato, era stato emesso ordine di ingiunzione con avviso di pagamento e che questi non aveva provveduto al pagamento, decorso il termine di legge, come segnalato dal Pubblico ministero procedente;
sicché era stata disposta la conversione / riscontrando, ai sensi dell'art. 103 della legge n. 689 del 1981, la mancanza delle condizioni di assoluta impossibilità ad effettuare il pagamento, anche in forma rateale, visto che il condannato, formalmente privo di redditi, era risultato intestatario di tre veicoli. Da tale circostanza si è tratta la conclusione della esistenza di disponibilità economiche necessarie ai mantenimento delle vetture, Penale Sent. Sez. 1 Num. 17204 Anno 2026 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: CALASELICE BARBARA Data Udienza: 25/02/2026 evidentemente provenienti da pr-49Leftto clt‘ attività illecite, trattandosi di lv condannato per reiterati reati in materia di stupefacenti, dunque, lucrogenetici. L'ordinanza impugnata, quindi, riscontrando che il condannato ha chiesto la detenzione domiciliare, implicitamente opponendosi al lavoro di pubblica utilità, è addivenutq,alla conferma della disposta conversione nei termini di cui al provvedimento opposto (v. p. 2). 2. Avverso detto provvedimento il condannato ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, Avv. D. Sgannbellone, affidando l'impugnazione a un unico motivo con il quale si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione. Il ricorrente osserva che è in corso di espiazione la pena di cui al provvedimento SIEP n. 234/2024 reso dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Messina, in regime intramurario, relativamente alla sentenza di condanna del 7 ottobre 2024, divenuta definitiva il 23 ottobre 2024, segnalando che il condannato Sa trova ristretto da oltre due anni, prima gli arresti domiciliari e, successivamente, presso la Casa circondariale di Messina. Per il ricorso, si tratta di nullatenente, privo di provvidenze pubbliche. Del resto, lo stesso Magistrato di sorveglianza ha notato che Lo Re è formalmente privo di redditi. L'assetto normativo vigente distingue, ai fini della conversione ex art. 660 cod. poc. pen., il caso dell'insolvenza, disciplinato dall'art. 102 legge n. 689 del 1981 da quello della insolvibilità di cui all'art. 103 della legge cit. Si richiama recente precedente di legittimità secondo il quale in caso di assoluta impossibilità aidt effettuare il pagamento della pena pecuniaria anche in forma rateale la pena è convertita in lavoro di pubblica utilità o quantomeno nella detenzione domiciliare (Sez. 1, n. 2916 del 17.10.2025). La motivazione svolta, da un lato, ha evidenziato che il condannato ha disponibilità economica, traendo questa conclusione dalla titolarità di tre vetture, peraltro datate nel tempo (l'ultima delle quali immatricolata nel 2003) quanto al momento della loro immatricolazione. Dall'altra, si valorizzano i reiterati precedenti per cessione di stupefacenti per sostenere che questi sia in possesso di proventi dell'attività illecita. Tuttavia, questa motivazione a parere del ricorrente non è supportata dalle sentenze di condanna da cui derivano i precedenti penali indicati. In particolare, nella sentenza del 20 novembre esecutiva il 19 aprile 2024, non è stato fatto alcun riferimento al sequestro di somme di denaro a carico del condannato. L'opposizione, quindi, fondata sulla situazione di indigenza del condannato doveva essere accolta, escludendosi peraltro una forma implicita di opposizione 2 L, 7e)-7 nella previsione della conversione in lavoro di pubblica utilità secondo il testo della norma invocata. 2. Il Sostituto Procuratore generale di questa Corte, A. Costantini, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Prima che entrasse in vigore la cd. riforma Cartabia, la legge n. 689 del 1981 prevedeva all'art. 102 che «Le pene della multa e dell'ammenda non eseguite per insolvibilità del condannato si convertono nella libertà controllata per un periodo massimo, rispettivamente, di un anno e di sei mesi. Nel caso in cui la pena pecuniaria da convertire non sia superiore ad un milione, la stessa può essere convertita, a richiesta del condannato, in lavoro sostitutivo [..}», e, all'art. 103, che «Quando le pene pecuniarie debbono essere convertite per insolvibilità del condannato la durata complessiva della libertà controllata non può superare un anno e sei mesi, se la pena convertita è quella della multa, e nove mesi, se la pena convertita è quella dell'ammenda. La durata complessiva del lavoro sostitutivo non può superare in ogni caso i sessanta giorni». L'attuale testo delle due disposizioni prevede all'art. 102 che «Il mancato pagamento della multa o dell'ammenda entro il termine di cui all'articolo 660 del codice di procedura penale indicato nell'ordine di esecuzione ne comporta la conversione nella semilibertà sostitutiva. Il ragguaglio si esegue a norma dell'articolo 135 del codice penale. In ogni caso la semilibertà sostitutiva non può avere durata superiore a quattro anni, se la pena convertita è quella della multa, e durata superiore a due anni, se la pena convertita è quella dell'ammenda», e all'art. 103 che «Quando le condizioni economiche e patrimoniali del condannato al momento dell'esecuzione rendono impossibile il pagamento della multa o dell'ammenda entro il termine di cui all'articolo 660 del codice di procedura penale indicato nell'ordine di esecuzione, la pena pecuniaria è convertita nel lavoro di pubblica utilità sostitutivo ovvero, se il condannato si oppone, nella detenzione domiciliare sostitutiva. Il ragguaglio si esegue in ogni caso a norma dell'articolo 135 del codice penale e un giorno di lavoro di pubblica utilità sostitutivo consiste nella prestazione di due ore di lavoro. In ogni caso il lavoro di pubblica utilità sostitutivo e la detenzione domiciliare sostitutiva non possono avere durata superiore a due anni, se la pena convertita è la multa, e durata superiore a un anno, se la pena convertita è l'ammenda [..]». Il quadro è completato dall'art. 660 cod. proc. pen., il cui terzo comma prescrive che «L'ordine di esecuzione contiene altresì l'intimazione al condannato a pena pecuniaria di provvedere al pagamento entro il termine di novanta giorni dalla 3 notifica e l'avviso che, in mancanza, la pena pecuniaria sarà convertita nella semilibertà sostitutiva o, in caso di accertata insolvibilità, nel lavoro di pubblica utilità sostitutivo o nella detenzione domiciliare sostitutiva, ai sensi degli articoli 102 e 103 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ovvero, quando deve essere eseguita una pena pecuniaria sostitutiva, nella semilibertà sostitutiva o nella detenzione domiciliare sostitutiva, ovvero, in caso di accertata insolvibilità, nel lavoro di pubblica utilità sostitutivo o nella detenzione domiciliare sostitutiva, ai sensi dell'articolo 71 della legge 24 novembre 1981, n. 689». Il nuovo assetto normativo distingue, dunque, il caso dell'insolvenza, disciplinato dall'art. 102 della legge n. 689 del 1981, da quello della insolvibilità, disciplinato dall'articolo successivo: ed invero, nel caso in cui il mancato pagamento entro i termini di cui all'art. 660 cod. proc. pen. è colpevole, perché non giustificato dallo stato di insolvibilità del condannato, la pena pecuniaria è convertita nella semilibertà sostitutiva, ai sensi dell'art. 102 della legge di depenalizzazione;
quando, invece, l'inadempimento è incolpevole, perché determinato dalle disagiate condizioni economiche e patrimoniali del condannato al momento dell'esecuzione, la pena pecuniaria è convertita nel lavoro di pubblica utilità sostitutivo ovvero, se il condannato si oppone, nella detenzione domiciliare sostitutiva, ai sensi del successivo art. 103. Le norme in tema di sanzioni sostitutive sono di natura sostanziale e quindi anche se la sentenza relativa alla pena in esecuzione fosse divenuta definitiva prima della cd. Riforma Cartabia si applica l'art. 103 nella formulazione vigente (le pene sostitutive hanno natura di vere e proprie pene e non di semplici modalità esecutive della pena detentiva sostituita: le disposizioni che le contemplano sono, pertanto, soggette, in caso di successioni di leggi nel tempo, alla disciplina di cui all'art. 2, comma quarto, cod. pen., Sez. U, n. 11397 del 25/10/1995, Siciliano, Rv. 202870 - 01, e, in relazione alle modifiche introdotte dalla cd. Riforma Cartabia, Sez. 5, n. 45583 del 03/12/2024, Tronco, Rv. 287354 - 01 e Sez. 5, n. 33149 del 07/06/2024, V., Rv. 286751 - 01). 1.2. Nel caso al vaglio, dunque, ciò—eite viene scrutinata e ritenuta dal Magistrato di sorveglianza -è- l'insolvenza del condannato e si ritiene esclusa l'impossidenza per il fatto che questi è risultato titolare di più vetture, con conseguente costo della relativa gestione. Inoltre, si valorizzano precedenti per reati lucrogenetici, dunque, astrattamente produttivi di redditi illeciti. Sotto tale ultimo profilo, si osserva che il ragionamento del Magistrato di sorveglianza appare immune da vizi e lineare quanto alla ritenuta, diretta, derivazione di redditi illeciti dallo svolgimento di attività acclarate con condanne irrevocabili per reati in tema di stupefacenti. Tanto, quindi, a prescindere dall'avvenuto sequestro, in quei procedimenti, di somme di danaro. Né il ricorrente documenta, specificamente, la provenienza, pur a fronte della 4 ce,y-a.
4.Alc, rump risa1e4za dell'immatricolazione dei veicoli a lui intestati, dei redditi necessari per sostenerne i costi di gestione. In ogni caso, non soccorre nemmeno una richiesta di pagamento rateale. 2. Segue, alla pronuncia, la condanna alle spese processuali, nonché al pagamento dell'ulteriore somma indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, importo che si ritiene di determinare equitativamente, tenuto conto del motivo devoluto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 25 febbraio 2026 .Q..ne...=.7.,e_ab.
udita la relazione svolta dal consigliere B. Calaselice;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, A. Costantini, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata, il Magistrato di sorveglianza di Messina ha rigettato l'opposizione avverso il provvedimento del 10 giugno 2025 con il quale era stata disposta la conversione della pena pecuniaria di euro 16.000 irrogata a IO Lo Re in 65 giorni di semilibertà sostitutiva. Il Giudice dell'opposizione ha rilevato che, nei confronti del condannato, era stato emesso ordine di ingiunzione con avviso di pagamento e che questi non aveva provveduto al pagamento, decorso il termine di legge, come segnalato dal Pubblico ministero procedente;
sicché era stata disposta la conversione / riscontrando, ai sensi dell'art. 103 della legge n. 689 del 1981, la mancanza delle condizioni di assoluta impossibilità ad effettuare il pagamento, anche in forma rateale, visto che il condannato, formalmente privo di redditi, era risultato intestatario di tre veicoli. Da tale circostanza si è tratta la conclusione della esistenza di disponibilità economiche necessarie ai mantenimento delle vetture, Penale Sent. Sez. 1 Num. 17204 Anno 2026 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: CALASELICE BARBARA Data Udienza: 25/02/2026 evidentemente provenienti da pr-49Leftto clt‘ attività illecite, trattandosi di lv condannato per reiterati reati in materia di stupefacenti, dunque, lucrogenetici. L'ordinanza impugnata, quindi, riscontrando che il condannato ha chiesto la detenzione domiciliare, implicitamente opponendosi al lavoro di pubblica utilità, è addivenutq,alla conferma della disposta conversione nei termini di cui al provvedimento opposto (v. p. 2). 2. Avverso detto provvedimento il condannato ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, Avv. D. Sgannbellone, affidando l'impugnazione a un unico motivo con il quale si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione. Il ricorrente osserva che è in corso di espiazione la pena di cui al provvedimento SIEP n. 234/2024 reso dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Messina, in regime intramurario, relativamente alla sentenza di condanna del 7 ottobre 2024, divenuta definitiva il 23 ottobre 2024, segnalando che il condannato Sa trova ristretto da oltre due anni, prima gli arresti domiciliari e, successivamente, presso la Casa circondariale di Messina. Per il ricorso, si tratta di nullatenente, privo di provvidenze pubbliche. Del resto, lo stesso Magistrato di sorveglianza ha notato che Lo Re è formalmente privo di redditi. L'assetto normativo vigente distingue, ai fini della conversione ex art. 660 cod. poc. pen., il caso dell'insolvenza, disciplinato dall'art. 102 legge n. 689 del 1981 da quello della insolvibilità di cui all'art. 103 della legge cit. Si richiama recente precedente di legittimità secondo il quale in caso di assoluta impossibilità aidt effettuare il pagamento della pena pecuniaria anche in forma rateale la pena è convertita in lavoro di pubblica utilità o quantomeno nella detenzione domiciliare (Sez. 1, n. 2916 del 17.10.2025). La motivazione svolta, da un lato, ha evidenziato che il condannato ha disponibilità economica, traendo questa conclusione dalla titolarità di tre vetture, peraltro datate nel tempo (l'ultima delle quali immatricolata nel 2003) quanto al momento della loro immatricolazione. Dall'altra, si valorizzano i reiterati precedenti per cessione di stupefacenti per sostenere che questi sia in possesso di proventi dell'attività illecita. Tuttavia, questa motivazione a parere del ricorrente non è supportata dalle sentenze di condanna da cui derivano i precedenti penali indicati. In particolare, nella sentenza del 20 novembre esecutiva il 19 aprile 2024, non è stato fatto alcun riferimento al sequestro di somme di denaro a carico del condannato. L'opposizione, quindi, fondata sulla situazione di indigenza del condannato doveva essere accolta, escludendosi peraltro una forma implicita di opposizione 2 L, 7e)-7 nella previsione della conversione in lavoro di pubblica utilità secondo il testo della norma invocata. 2. Il Sostituto Procuratore generale di questa Corte, A. Costantini, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Prima che entrasse in vigore la cd. riforma Cartabia, la legge n. 689 del 1981 prevedeva all'art. 102 che «Le pene della multa e dell'ammenda non eseguite per insolvibilità del condannato si convertono nella libertà controllata per un periodo massimo, rispettivamente, di un anno e di sei mesi. Nel caso in cui la pena pecuniaria da convertire non sia superiore ad un milione, la stessa può essere convertita, a richiesta del condannato, in lavoro sostitutivo [..}», e, all'art. 103, che «Quando le pene pecuniarie debbono essere convertite per insolvibilità del condannato la durata complessiva della libertà controllata non può superare un anno e sei mesi, se la pena convertita è quella della multa, e nove mesi, se la pena convertita è quella dell'ammenda. La durata complessiva del lavoro sostitutivo non può superare in ogni caso i sessanta giorni». L'attuale testo delle due disposizioni prevede all'art. 102 che «Il mancato pagamento della multa o dell'ammenda entro il termine di cui all'articolo 660 del codice di procedura penale indicato nell'ordine di esecuzione ne comporta la conversione nella semilibertà sostitutiva. Il ragguaglio si esegue a norma dell'articolo 135 del codice penale. In ogni caso la semilibertà sostitutiva non può avere durata superiore a quattro anni, se la pena convertita è quella della multa, e durata superiore a due anni, se la pena convertita è quella dell'ammenda», e all'art. 103 che «Quando le condizioni economiche e patrimoniali del condannato al momento dell'esecuzione rendono impossibile il pagamento della multa o dell'ammenda entro il termine di cui all'articolo 660 del codice di procedura penale indicato nell'ordine di esecuzione, la pena pecuniaria è convertita nel lavoro di pubblica utilità sostitutivo ovvero, se il condannato si oppone, nella detenzione domiciliare sostitutiva. Il ragguaglio si esegue in ogni caso a norma dell'articolo 135 del codice penale e un giorno di lavoro di pubblica utilità sostitutivo consiste nella prestazione di due ore di lavoro. In ogni caso il lavoro di pubblica utilità sostitutivo e la detenzione domiciliare sostitutiva non possono avere durata superiore a due anni, se la pena convertita è la multa, e durata superiore a un anno, se la pena convertita è l'ammenda [..]». Il quadro è completato dall'art. 660 cod. proc. pen., il cui terzo comma prescrive che «L'ordine di esecuzione contiene altresì l'intimazione al condannato a pena pecuniaria di provvedere al pagamento entro il termine di novanta giorni dalla 3 notifica e l'avviso che, in mancanza, la pena pecuniaria sarà convertita nella semilibertà sostitutiva o, in caso di accertata insolvibilità, nel lavoro di pubblica utilità sostitutivo o nella detenzione domiciliare sostitutiva, ai sensi degli articoli 102 e 103 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ovvero, quando deve essere eseguita una pena pecuniaria sostitutiva, nella semilibertà sostitutiva o nella detenzione domiciliare sostitutiva, ovvero, in caso di accertata insolvibilità, nel lavoro di pubblica utilità sostitutivo o nella detenzione domiciliare sostitutiva, ai sensi dell'articolo 71 della legge 24 novembre 1981, n. 689». Il nuovo assetto normativo distingue, dunque, il caso dell'insolvenza, disciplinato dall'art. 102 della legge n. 689 del 1981, da quello della insolvibilità, disciplinato dall'articolo successivo: ed invero, nel caso in cui il mancato pagamento entro i termini di cui all'art. 660 cod. proc. pen. è colpevole, perché non giustificato dallo stato di insolvibilità del condannato, la pena pecuniaria è convertita nella semilibertà sostitutiva, ai sensi dell'art. 102 della legge di depenalizzazione;
quando, invece, l'inadempimento è incolpevole, perché determinato dalle disagiate condizioni economiche e patrimoniali del condannato al momento dell'esecuzione, la pena pecuniaria è convertita nel lavoro di pubblica utilità sostitutivo ovvero, se il condannato si oppone, nella detenzione domiciliare sostitutiva, ai sensi del successivo art. 103. Le norme in tema di sanzioni sostitutive sono di natura sostanziale e quindi anche se la sentenza relativa alla pena in esecuzione fosse divenuta definitiva prima della cd. Riforma Cartabia si applica l'art. 103 nella formulazione vigente (le pene sostitutive hanno natura di vere e proprie pene e non di semplici modalità esecutive della pena detentiva sostituita: le disposizioni che le contemplano sono, pertanto, soggette, in caso di successioni di leggi nel tempo, alla disciplina di cui all'art. 2, comma quarto, cod. pen., Sez. U, n. 11397 del 25/10/1995, Siciliano, Rv. 202870 - 01, e, in relazione alle modifiche introdotte dalla cd. Riforma Cartabia, Sez. 5, n. 45583 del 03/12/2024, Tronco, Rv. 287354 - 01 e Sez. 5, n. 33149 del 07/06/2024, V., Rv. 286751 - 01). 1.2. Nel caso al vaglio, dunque, ciò—eite viene scrutinata e ritenuta dal Magistrato di sorveglianza -è- l'insolvenza del condannato e si ritiene esclusa l'impossidenza per il fatto che questi è risultato titolare di più vetture, con conseguente costo della relativa gestione. Inoltre, si valorizzano precedenti per reati lucrogenetici, dunque, astrattamente produttivi di redditi illeciti. Sotto tale ultimo profilo, si osserva che il ragionamento del Magistrato di sorveglianza appare immune da vizi e lineare quanto alla ritenuta, diretta, derivazione di redditi illeciti dallo svolgimento di attività acclarate con condanne irrevocabili per reati in tema di stupefacenti. Tanto, quindi, a prescindere dall'avvenuto sequestro, in quei procedimenti, di somme di danaro. Né il ricorrente documenta, specificamente, la provenienza, pur a fronte della 4 ce,y-a.
4.Alc, rump risa1e4za dell'immatricolazione dei veicoli a lui intestati, dei redditi necessari per sostenerne i costi di gestione. In ogni caso, non soccorre nemmeno una richiesta di pagamento rateale. 2. Segue, alla pronuncia, la condanna alle spese processuali, nonché al pagamento dell'ulteriore somma indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, importo che si ritiene di determinare equitativamente, tenuto conto del motivo devoluto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 25 febbraio 2026 .Q..ne...=.7.,e_ab.