Sentenza 19 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/02/2001, n. 2399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2399 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA INNOME DEL POPOLO0239970 1 VI E LA CO E Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Erminio RAVAGNANI Presidente R.G.N. 18787/98 .4968 Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Rel. Consigliere Cron Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Rep. Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere Ud. 28/11/00 ConsigliereDott. Florindo MINICHIELLO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. ILSOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per diritti L 3000 19/2/02 INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in il IL CANCRITE persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, CANCELLERIA presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati DE ANGELIS CARLO, DI LULLO MICHELE, PESCOSOLIDO GABRIELLA, giusta delega in atti;
· ricorrente
contro
DELLA PORTA FAUSTO;
2000 - intimato 4902 avverso la sentenza n. 8462/98 del Tribunale di -1- MILANO, depositata il 10/07/98 R.G.N. 1032/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/11/00 dal Consigliere Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 31 luglio 1998 il Tribunale di Milano, in riforma della decisione di primo grado, riconosceva il diritto di FA LA OR, titolare di pensione di vecchiaia, al pagamento delle somme dovute a titolo di rivalutazione sulle quote aggiuntive di pensione pagate in ritardo, dalla scadenza dei ratei fino al 31 dicembre 1991, con i relativi interessi e dal 1 gennaio 1992 gli interessi legali fino al saldo. Avverso tale sentenza l'INPS propone ricorso con unico motivo. L'intimato non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione della legge n.67/1988, dell'art.47 d.P.R. n.639/1970, dell'art.7 della legge 11 agosto 1973 n.533, in relazione all'art. 360 n.3 cod.proc.civ. , l'INPS deduce che il gludice dell'appello ha erroneamente riconosciuto il diritto ad interessi e rivalutazione sulle somme spettanti per le quote aggiuntive di pensione con decorrenza dai singoli ratel di pensione dalla scadenza dei singoli ratei fino al 31 dicembre 1991, e agli interessi per il periodo successivo fino al saldo;
richiamando i principi enunciati dalla giurisprudenza in materia sostiene che il diritto agli accessori doveva essere riconosciuto esclusivamente decorso il termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge n.67/1988. 3 f Il ricorso merita accoglimento, alla luce dell'orientamento della giurisprudenza di questa Corte secondo cui secondo cui in relazione alla disciplina dettata dall'art. 21,sesto comma, della legge n.67 del 1988, interpretato dall'art. 3, c.2 bis del decreto- legge n.86 del 1988, convertito in legge n.160 del1988 (e oggetto della sentenza costituzionale n.72 del 1990) la legale responsabilità dell'Istituto, con la conseguente decorrenza del diritto del pensionato a rivalutazione ed interessi, si realizza allo spirare della moratoria o spatium deliberandi di centoventi giorni dalla data della nascita del diritto, non essendo necessaria una preventiva domanda dell'interessato (v. per tutte Cass. 19 marzo 1999 n.2552, 9 novembre 2000 n.14542). È però da precisare che, nell'ipotesi (ricorrente nella specie e diversa da quella dell'interpretazione autentica o della pronuncia d'illegittimità costituzionale di una norma) in cui una legge (nella specie, l'art. 21, comma sesto, l. 11 marzo 1988 n. 67) attribuisca un beneficio economico con una decorrenza (nella specie, 1 gennaio 1988), anteriore alla sua entrata in vigore (nella specie, 14 marzo 1988), la data della nascita del diritto (cui rapportare il computo dell'anzidetto spatium deliberandı) va identificata non già nel giorno dal quale il beneficio è fatto decorrere dalla legge, ma nel giorno dell'entrata in vigore di questa (nella specie, ai sensi dell'art. 31 legge n.67/1988, il 14 marzo 1988). È infatti evidente che prima di tale data non esiste alcun diritto azionabile e, per 4 conseguenza, non si prospetta un obbligo di provvedere e un correlativo ritardo. (In questo senso, il Collegio dissente -in parte dalla pronuncia di questa Corte 20 febbraio 1997 n. 1551, che in fattispecie analoga a quella in esame ha riconosciuto gli accessori con decorrenza dallo spirare di centoventi giorni dal 1 gennaio 1988.) Conclusivamente, il ricorso dev'essere accolto e la causa -non ravvisandosi gli estremi per una pronuncia nel merito ai sensi dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ.- dev'essere rinviata ad altro giudice, il quale si atterrà al principio che su quanto ai pensionati spettante a titolo di quote aggiuntive di cui rivalutazioni ed all'art.21, sesto comma, citato competono con decorrenza dal centoventunesimo giorno interessi successivo al 14 marzo 1988 O dalla data della relativa maturazione quanto al ratei maturati a partire dal centoventunesimo giorno dalla data suddetta (14 marzo 1988). Il medesimo giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa e rinvia anche per le spese alla Corte di Appello di Milano. Così deciso in Roma il 28 novembre 2000 Il Presidente"Ravagnam' Consigliere estensore fakt % 5 ене IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria 19 FEB. 2001 I oggi, D A , S 0 O S ABORATORE A 1 L 3 M A Di L . E 3 T CANCELLERIA T O R , 5 F B R A I . 'A S E E D L E N N R O I Z A I P L S R A E 3 O I T D C S 7 N - I O G 8 S P - O N 1 M E 1 A I S D A I E E D A , G E O G O T R T E T N T L S E I I S R G I E A E D L R L O E D