Sentenza 8 giugno 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/06/2001, n. 7813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7813 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2001 |
Testo completo
AULA "A" 1 781 3/ 0 1 CORTE SUPREMASUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO CORS Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. 3000 REPUBBLICA ITALIANA per diritti 1-8 GIỮ, 2001 il IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CANCELLIERE R.G.N. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 12515/99 SEZIONE LAVORO OGGETTO: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: lavoro Dott. Guglielmo Sciarelli Presidente Dott. Alberto Spanò Cons. Rel. =17918 Cron Rep. Dott. Fernando Lupi Consigliere Ud. 19 Dott. Donato Figurelli Consigliere aprile 2001 Dott. Natale Capitanio Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: PO TO, elettivamente domiciliato in Roma, via Calabria n. 56, presso l'avv. TO D'Amato che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
- Linee Aeree Italiane, elettivamente domiciliata in 1844 società Alitalia Roma, via Roccaporena n. 34, presso gli avvocati Carlo Boursier Niutta e prof. Raffaele De Luca Tamajo, che la rappresentano e difendono giu- sta delega in atti;
1 controricorrente avverso la sentenza n. 2950/98, decisa il 5 giugno 1998 e pubbli- cata il 14 luglio 1998, resa dal Tribunale di Napoli nel procedi- mento n. 44466/97 R.G.; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19 aprile 2001 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò; uditi gli avvocati TO D'Amato per il ricorrente e Carlo Bour- sier Niutta per la società controricorrente;
udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. TO Buonajuto, ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 16 dicembre 1993 PO TO conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Napoli la società Alitalia S.p.A. al fine di ottenere l'annullamento del provvedimento di risoluzio- ne del rapporto di lavoro a lui intimato con lettera del 20 ago- sto 1993, con reintegra e risarcimento dei danni. Il Giudice adito, con sentenza in data 20 giugno - 11 luglio 1996, respingeva la domanda. Interponeva appello il PO e in esito il Tribunale di Napoli, -sentenza n. 2950, emessa in data 5 giugno 14 luglio 1998, con respingeva il gravame e così, per quanto rileva in questa sede, motivava la decisione. Osservava che, ai sensi dell'art. 731 del codice della navigazio- ne, il personale di volo deve possedere le necessarie licenze, at- testati ed abilitazioni. 2 n Per l'assistente di volo l'art. 27 del regolamento emanato con DPR 566/98 subordina il rilascio dell'attestato all'esito positivo di una visita medica intesa a verificare l'idoneità psicofisica del lavoratore. Atteso l'esito sfavorevole della visita diveniva le- gittimo il licenziamento per sopravvenuta impossibilità della pre- stazione. Avverso la sentenza, non notificata, propone ricorso per cassazio- ne PO TO con atto notificato in data 17 giugno 1999 e deduce a sostegno due motivi. L'Alitalia S.p.A. resiste con controricorso notificato in data 20 luglio 1999. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo mezzo si denuncia, con riferimento ai numeri 3 e 5 dell'art. 360 cpc, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1463 e 1464 cc nonché il vizio di motivazione. Si afferma al riguardo che la disciplina applicabile al caso in esame sarebbe, come riconosciuto dal Tribunale, quella dettata dall'art. 1464 cc, ove si attribuisce al contraente la possibilità di recedere dal contratto per il caso di impossibilità parziale della controparte alla prestazione, non già quella dettata dal- l'art. 1463 dello stesso codice, di automatica risoluzione per il caso di impossibilità totale. Si assume ancora che la valutazione dell'Istituto di Medicina Le- gale dell'Aeronautica ben poteva essere oggetto di verifica ad opera di un consulente tecnico. 3 n A sostegno della richiesta di sottoporre così a verifica la valu- tazione, solo da ultimo negativa, circa l'idoneità al volo, il ri- corrente Osserva che l'esito delle indagini medico legali, an- corchè provenienti da Istituti Pubblici, forma normalmente ogget- to di consulenza tecnica, con risultati spesso favorevoli ai pri- vati che se ne dolgono, nel corso dei giudizi relativi alla con- cessione di benefici previdenziali ed assistenziali. Avrebbe quin- di errato il Tribunale nell'affermare che incombeva al ricorrente l'onere di impugnare dinanzi al Giudice Amministrativo il provve- dimento col quale veniva denegato il rinnovo dell'autorizzazione all'attività di assistente di volo. La censura non è fondata. Invero l'art. 914 del Codice della Navigazione prevede appunto la risoluzione di diritto del contratto di lavoro quando il lavorato- re è cancellato dagli albi o dal registro, ovvero sospeso o inter- detto dal titolo professionale o dall'esercizio della professione aeronautica. Trattasi di norma dettata a tutela di un evidente interesse pub- blico, insuscettibile di deroga da parte della disciplina contrat- tuale collettiva, fra l'altro non indicata e neppure richiamata nel ricorso. D'altro canto l'esito di una consulenza tecnica, eventualmente difforme rispetto a quello accolto dagli organi amministrativi, non varrebbe ad attribuire al Giudice Ordinario il potere di di- 4 sapplicare il provvedimento di diniego del rinnovo di licenza, po- sto che questo risulterebbe comunque non certo affetto da viola- zione di legge ma se mai errato per effetto delle valutazioni ac- colte e quindi suscettibile solo di annullamento da parte del Giu- dice Amministrativo. Col secondo mezzo si denuncia, con riferimento ai numeri 3 e 5 dell'art. 360 cpc, la violazione degli artt. 1463 cc e 3 legge 15 luglio 1966 n° 604, nonché il difetto, insufficienza e contraddit- torietà della motivazione su un punto essenziale della controver- sia, individuato nell'omissione di qualsiasi indagine circa la possibilità di occupare il lavoratore in altra mansione a terra. La controricorrente assume che il Pretore avrebbe preso in esame tale profilo, rilevando la mancata trattazione ad opera delle par- ti e quindi l'impossibilità di una qualsiasi verifica al riguardo. Eccepisce pertanto il giudicato interno poiché tale statuizione non ha formato oggetto di censura e l'ipotesi di una diversa de- stinazione del lavoratore non è stata avanzata nel giudizio di se- condo grado. Osserva la Corte che il ricorrente non indica gli atti del giudi- zio di appello dai quali risulti essere stata prospettata la do- glianza relativa al diniego di parte datoriale alla destinazione del lavoratore ad altra mansione per la quale non fosse necessaria la specifica idoneità al volo. 5 Per effetto del noto principio di autosufficienza, nel ricorso per cassazione deve essere offerto ogni elemento idoneo alla decisione al Giudice di legittimità, che, per i limiti della sua cognizione, non può accertare direttamente la verità delle affermazioni delle parti о il contenuto degli atti (memorie о documenti) ove l'argomento sarebbe stato introdotto о trattato. Si deve dunque considerare l'eccezione come nuova e introdotta per la prima volta nel giudizio di legittimità. Il rilievo non può quindi trovare in- gresso in questa sede poiché nel giudizio di cassazione, che ha per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto al- la regolarità formale del processo ed alle questioni di diritto proposte, non proponibili nuove questioni di diritto ° sono contestazione diversi da quelli dedotti nel giudizio di temi di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili di uf- ficio 0, nell'ambito delle questioni trattate, di nuovi profili di diritto compresi nel dibattito e fondati sugli stessi ele- menti di fatto dedotti” (Cass. civ., sez. II, 13 luglio 1996, n. 6356, conformi ex pluribus, Cass. civ., sez. I, 22 gennaio 1998, n. 570, Cass. civ., sez. I, 12 febbraio 1998, n. 1496, Cass. civ., sez. II, 15 maggio 1998, n. 4900, Cass. civ., sez. II, 13 luglio 1996, n. 6356, Cass. civ., sez. lav., 29 marzo 1996, n. 2905, Cass. civ., sez. lav., 29 marzo 1996, n. 2905, Cass. civ., sez. II, 13 febbraio 1996, n. 1084, Cass. civ., sez. lav., 25 novembre 1996, n. 10446, Cass. civ., sez. lav., 19 novembre 1996, n. 10111, 6 II, 30 Cass. civ., sez. marzo 1995, n. 3810, Cass. civ., sez. lav., 17 dicembre 1994, n. 10834, Cass. civ., sez . I, 24 aprile 1993, n. 4841). Conclusivamente il ricorso va rigettato. Si ravvisano giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte Rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio di legittimità. IL PRESIDENTE hushicha luaals Roma, 19 aprile 2001 IL CONSIGLIERE ESTENSORE sebua fom Phillie IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria -8 61U. 2001 ENA oggi, IL CANCELLERE , DI LLO I SPESA, TASSA I BO 10 D RT. 533 STA ELL'A PO . OGN N IM D 11-8-73 SI DA DA SEN ESENTE REGISTRO, E I A E IRITTO G LEG D ELLA O D 7