Cass. pen., sez. I, sentenza 09/03/2007, n. 22749
CASS
Sentenza 9 marzo 2007

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La sospensione del procedimento penale per infermità mentale dell'imputato ex art. 71 cod.proc.pen. è applicabile solo nel procedimento di cognizione e non nel procedimento esecutivo, che è diversamente strutturato, in quanto in esso è meramente facoltativo l'intervento della parte interessata che, ex art. 666 comma ottavo cod.proc.pen., se si trova in stato di infermità mentale è assistita da un tutore o, in difetto, da un curatore provvisorio appositamente nominato. (La Corte ha inoltre precisato che, se la sopravvenuta infermità psichica del condannato è tale da non consentire l'esecuzione della pena, nei confronti dello stesso possono essere assunti i provvedimenti previsti dall'art. 148 cod.pen., di competenza del magistrato di sorveglianza).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 09/03/2007, n. 22749
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 22749
    Data del deposito : 9 marzo 2007

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