Sentenza 9 marzo 2007
Massime • 1
La sospensione del procedimento penale per infermità mentale dell'imputato ex art. 71 cod.proc.pen. è applicabile solo nel procedimento di cognizione e non nel procedimento esecutivo, che è diversamente strutturato, in quanto in esso è meramente facoltativo l'intervento della parte interessata che, ex art. 666 comma ottavo cod.proc.pen., se si trova in stato di infermità mentale è assistita da un tutore o, in difetto, da un curatore provvisorio appositamente nominato. (La Corte ha inoltre precisato che, se la sopravvenuta infermità psichica del condannato è tale da non consentire l'esecuzione della pena, nei confronti dello stesso possono essere assunti i provvedimenti previsti dall'art. 148 cod.pen., di competenza del magistrato di sorveglianza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/03/2007, n. 22749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22749 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 09/03/2007
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 1078
Dott. CULOT Dario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 023906/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BE EF, N. IL 07/05/1969;
avverso ORDINANZA del 09/05/2006 CORTE APPELLO di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BARDOVAGNI PAOLO;
Lette le conclusioni del P.G. Dr. IANNELLI Mario (conformi). OSSERVA
Con l'ordinanza in epigrafe il giudice dell'esecuzione ha revocato le sospensioni condizionali concesse a BE FA con le sentenze del Pretore di Roma - Sez. di Palestrina - in date 30.1.1996 e 4.6.1997 è della Corte d'Appello di Roma in data 28.10.2003 ed ha respinto la richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato ai fatti di cui alle prime due condanne.
Ricorre per cassazione il difensore, denunciando manifesta illogicità della motivazione in ordine alla revoca delle sospensioni, in quanto non si era tenuto conto di grave e comprovata infermità psichica, incompatibile con la detenzione e tale da rendere impossibile la cosciente partecipazione al procedimento di esecuzione. La prima doglianza è manifestamente infondata;
la sopravvenuta infermità psichica, in ipotesi tale da non consentire l'esecuzione della pena, può dar luogo soltanto ai provvedimenti previsti dall'art. 148 c.p., di competenza del Magistrato di sorveglianza (L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 69, comma 8) e del tutto estranei alle attribuzioni del giudice dell'esecuzione. Quanto all'influenza dello stato mentale sulla capacità di partecipare coscientemente alla procedura esecutiva ed esercitare una consapevole ed informata difesa, l'implicito richiamo all'art. 71 c.p.p. in tema di sospensione del processo per infermità psichica dell'imputato non è pertinente. La norma in questione - come si desume dal suo tenore letterale e dalla collocazione sistematica - si riferisce infatti soltanto al giudizio di cognizione e non è estensibile al procedimento esecutivo, diversamente strutturato, nel quale è meramente facoltativo l'intervento della parte interessata che, per disposizione dell'art. 666, comma 8, in caso di infermità mentale è assistita dal tutore o, in difetto, da un curatore provvisorio appositamente nominato, cui competono nel procedimento gli stessi suoi diritti. Altro motivo di gravame riguarda - "sub specie" di disapplicazione della legge penale - il mancato riconoscimento della continuazione. Va al proposito ribadita l'ormai consolidata giurisprudenza secondo cui la continuazione presuppone l'anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già insieme presenti alla mente del reo nella loro specificità, almeno a grandi linee, situazione ben diversa da una mera inclinazione a reiterare violazioni della stessa specie, anche se dovuta ad elementi caratteriali o bisogni persistenti nel tempo, ad una scelta di vita o ad un programma generico di attività delittuosa da sviluppare in futuro secondo contingenti opportunità (cfr., per tutte, Cass., Sez. 2^, 7/19.4.2004, Tuzzeo;
Sez. 1^, 15.11.2000/31.1.2001, Barresi). La prova di detta congiunta previsione - ritenuta meritevole di più benevolo trattamento sanzionatorio attesa la minore capacità a delinquere di chi si determina a commettere gli illeciti in forza di un singolo impulso, anziché di spinte criminose indipendenti e reiterate - investendo l'inesplorabile interiorità psichica del soggetto deve di regola essere ricavata da indici esteriori significativi, alla luce dell'esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere. Tali indici, di cui la giurisprudenza ha fornito esemplificative elencazioni (fra gli altri, l'omogeneità delle condotte, il bene giuridico offeso, il contenuto intervallo temporale, la sistematicità e le abitudini programmate di vita), hanno normalmente un carattere sintomatico, e non direttamente dimostrativo;
l'accertamento, pur officioso e non implicante oneri probatori, deve assumere il carattere di effettiva dimostrazione logica, non potendo essere affidato a semplici congetture o presunzioni. Nel caso di specie il giudice di merito ha ritenuto non sufficientemente indicativi gli elementi sintomatici relativi al tempo ed alla tipologia dei reati, e nessuna puntuale replica è offerta con il gravame, che si limita a richiamare principi e massime giurisprudenziali senza alcun riferimento alla fattispecie concreta, facendo generico rinvio ad elementi ricavabili dalle sentenze di condanna. Il ricorso va perciò respinto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 marzo 2007.
Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2007