Sentenza 30 luglio 2001
Massime • 1
La posizione di dipendente comunale a tempo pieno è incompatibile con l'iscrizione nell'albo dei geometri. L'autorizzazione data in proposito dalla Giunta comunale non supera il divieto di iscrizione nell'albo, atteso che l'art. 58 del D.Lgs. n. 29 del 1993 prevede che le pubbliche amministrazioni possano autorizzare i propri dipendenti all'esercizio di incarichi, ma questi non possono confondersi con l'esercizio di un'attività professionale e con l'iscrizione nel relativo albo, per cui sussiste il generale divieto posto dal comma primo dello stesso art. 58.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 30/07/2001, n. 10397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10397 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITO GIUSTINIANI - Presidente -
Dott. ERNESTO LUPO - rel. consigliere -
Dott. MICHELE VARRONE - Consigliere -
Dott. ANTONIO LIMONGELLI - Consigliere -
Dott. GIANFRANCO MANZO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RO RE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CASSIA 464, presso lo studio dell'avvocato BIASCIOLI VINCENZO, difeso dall'avvocato BECCHELLI UMBERTO e Avvocato GIOVANBATTISTA COVIELLO con procura speciale del Dott. Notaio Augusto Bellagamba in Roma 11/1/2001 rep. n. 92472;
- ricorrente -
contro
CONSIGLIO DEL COLLEGIO PROVINCIALE DEI GEOMETRI ROMA, PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA, PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;
- intimati -
avverso la decisione n. 34/98 del Consiglio nazionale per i geometri di ROMA, emessa il 26/3/1998, depositata il 10/07/98; RG. 33/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/05/01 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;
udito l'Avvocato GIOVANBATTISTA COVIELLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo.
Con deliberazione del 26 luglio 1996 il Collegio dei geometri della Provincia di Roma rigettava la domanda di iscrizione all'albo presentata, il 23 luglio 1996, dal geom. SA MI, essendo egli dipendente del Comune di Roma.
Il MI proponeva ricorso al Consiglio nazionale geometri che, con decisione depositata il 10 luglio 1998, lo respingeva, ritenendo incompatibile l'iscrizione all'albo con l'impiego comunale, a norma dell'art.7 del R.D. 11 febbraio 1929 n.274 (regolamento per la professione di geometra), dell'art.241, terzo comma, del T.U. n.383/34 e dell'art.58 del D. Lgs. n29/93.
Il geom. SA MI ha proposto ricorso per cassazione. Nessun intimato ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione.
Il ricorrente osserva che l'art.241 del T.U. n.383/34 applicato dalla decisione impugnata non era più in vigore quando egli ha presentato la domanda di iscrizione all'albo perché nella Gazzetta ufficiale del 9 settembre 1995 è stato pubblicato il contratto collettivo nazionale di lavoro che, a norma dell'art. 51, ottavo comma, della legge n. 142/90, ha definito lo stato giuridico dei dipendenti degli enti locali. L'art. 14, quinto comma, del detto contratto collettivo richiama, quanto al regime delle incompatibilità, l'art.58 del D. Lgs. n.29/93, il quale, al quinto comma, consente che il dipendente pubblico possa essere autorizzato all'esercizio di incan"chi conferiti da altre amministrazioni ovvero da società o persone fisiche, onde il divieto di esercizio della libera professione per i dipendenti pubblici non è più assoluto, come è confermato dal regolamento adottato dal Consiglio comunale di Roma il 3 aprile 1995, il quale, all'art.18, prevede che "il sindaco o l'assessore delegato possono autorizzare dipendenti dell'amministrazione comunale all'esercizio di incarichi professionali conferiti da altre pubbliche amministrazioni o da terzi". Il ricorrente, poi, richiama l'orientamento delle Sezioni unite di questa Corte, e in particolare la sentenza n. 6175/93, secondo cui il geometra dipendente da un ente pubblico, il cui ordinamento non vieti l'esercizio della libera professione, può essere iscritto all'albo.
Il ricorso è infondato.
Il R.D. 11 febbraio 1929 n.274, che ha approvato il regolamento per la professione di geometra, prevede, nell'art.7, che "gli impiegati dello Stato e della altre pubbliche amministrazioni, ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, sia vietato l'esercizio della libera professione, non possono essere iscritti nell'albo". L'art.58 del D. Lgs. 3 febbraio 1993 n.29 ha mantenuto "ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3". Il richiamato art.60, relativo agli impiegati civili dello Stato, prevede che l'impiegato "non può esercitare alcuna professione". Questo divieto è operante anche per i dipendenti comunali, che rientrano nell'ambito di applicazione del citato D. Lgs. n.29/93 (art. 1, comma 2, di tale testo normativo).
Alla stessa conclusione è pervenuta, di recente, questa Corte con le sentenze 29 luglio 1998 n. 7417 e 9 febbraio 2000 n. 1439, il cui orientamento va perciò riaffermato. Non è, invece, pertinente il richiamo che il ricorrente ha fatto alla sentenza di questa Corte 3 giugno 1993 n. 6175, che si è riferita a fattispecie anteriore al citato D. Lgs. n.29 del 1993. Il richiamato disposto dell'art.58 del D. Lgs. n.29/93, rimasto immutato pur dopo le modifiche che a tale articolo ha apportato il D. Lgs. 31 marzo 1998 n.80, rende privo di rilievo l'art.241 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R.D. 3 marzo 1934 n.383, che, nel terzo comma, prevede analoga incompatibilità e che è stato richiamato dalla decisione impugnata. Il ricorrente ha sostenuto che quest'ultima disposizione è stata abrogata dalla legge 8 giugno 1990 n. 142, sull'ordinamento della autonomie locali. La
questione è resa priva di rilievo dalla sopravvenienza del D. Lgs. n.29193 (già vigente al momento della presentazione dell'istanza di iscrizione all'albo da parte del ricorrente), il quale, come si è visto, prevede la incompatibilità con le libere professioni affermata dalla decisione impugnata.
Conferma dell'interpretazione dell'ordinamento che si è qui data è possibile trarre dalla successiva legislazione sul lavoro a tempo parziale dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (ivi compresi i dipendenti comunali). L'art. 1, comma 56, della legge 23 dicembre 1996 n.662 ha previsto che le disposizioni dell'art.58, comma 1, del
D. Lgs. n.29193, "nonché le disposizioni di legge e di regolamento che vietano l'iscrizione in albi professionali non si applicano ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno".
Successivamente è stato aggiunto al trascritto comma 56 il comma 56bis, nel quale si è chiarito che "sono abrogate le disposizioni che vietano l'iscrizione ad albi e l'esercizio di attività professionali per i soggetti di cui al comma 56", e cioè soltanto per i dipendenti a tempo parziale (art.6, comma 2, del decreto legge 28 marzo 1997 n.79, convertito dalla legge 28 maggio 1997 n. 140). La
riportata normativa ha ribadito, pertanto, la sussistenza del divieto per tutti i dipendenti che prestano lavoro a tempo pieno (come non si è mai contestato che sia il ricorrente geom. MI). Non giova, infine, al ricorrente il richiamo delle norme del regolamento adottato dal Consiglio comunale di Roma nel 1995. Già l'art.58 del D. Lgs. n.29/93 prevede che le pubbliche amministrazioni possano autorizzare i propri dipendenti all'esercizio di incarichi, ma questi non possono confondersi con l'esercizio di una attività professionale e con l'iscrizione al relativo albo, per cui sussiste il generale divieto posto dal comma 1 dello stesso art.58 e ribadito dalla trascritta legislazione sul tempo parziale.
In conclusione, è corretta la decisione impugnata che ha ritenuto la posizione di dipendente comunale (a tempo pieno) incompatibile con la iscrizione all'albo dei geometri.
Poiché nessun intimato ha svolto attività difensiva, manca il presupposto per la pronunzia sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese processuali. Così deciso in Roma, il 28 maggio 2001.
Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2001