Sentenza 9 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 09/10/2003, n. 15103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15103 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2003 |
Testo completo
ec 64495 REPUBBLICA ITALIANA N. TAD ESE DA ISTRAZIONE . ALL . B . N . 5 AL L D.P.A. 26/4/1986 MATERIA TRIBUTARIA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA151 03/0 Tributaria Composta dagli Ell i Sig ri agitat Dott. Ugo FAVARA Presidente R.G.N. 8317/99 Cron. 30634 Dott. Enrico ALTIERI Consigliere Dott. Vittorio Glauco EBNER Rel. Consigliere Rep. Dott. Antonio MERONE Consigliere Ud. 18/12/02 Consigliere Dott. Francesco RUGGIERO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 64495 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente -
contro
GASPARINI GESTIONE ALBERGHIERA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, difesa ! 2002 dall'avvocato LOVO ILES, PIAZZA CASTELLO 2 4694 CAMPOSAMPIERO (PD) (avviso ex art. 135 d. a. C.p.c.), -1- * che la difende, giusta delega a margine;
" controricorrente avverso la sentenza n. 432/98 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 12/03/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/12/02 dal Consigliere Dott. Vittorio Glauco EBNER;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore ilGenerale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per i rigetto del ricorso. ♥ ☑ I ! -2- Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato in data 24.5.1995 la Gasparini Gestione Alberghiera srl conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Venezia, l'Amministrazione Finanziaria dello Stato per sentirla condannare alla restituzione delle somme da essa società versate a titolo di tassa annuale di concessione governativa sulle società, oltre rivalutazione ed interessi. L'attrice fondava la propria domanda sul contrasto delle norme dell'ordinamento interno istitutive della tassa( L.17/1985;L.291/1988;L.154/1989) con la direttiva CEE 17.7.1969 e sulla giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee circa il divieto della previsione di un tributo annuale in ragione( soltanto) dell'iscrizione delle società di capitali nel registro delle imprese. Il Tribunale adito con sentenza in data 29.2 -9.4.1996 accoglieva la domanda e condannava l'A.F. a rifondere alla società attrice la somma di £.7.000.000,con gli interessi legali dalla domanda al saldo. La sentenza veniva appellata dal Ministero delle Finanze il quale - per quanto qui ancora interessa - deduceva la non contrarietà all'ordinamento comunitario della normativa nazionale istitutiva della tassa di concessione governativa sulle società; l'errore in cui sarebbero caduti i primi Giudici nel ritenere che l'ammontare della tassa annuale italiana eccedesse il costo del servizio e comunque che fosse dovuto in restituzione l'intero tributo;
infine,che la decorrenza ed il regime degli interessi avrebbero dovuto essere regolati dalla L.26.1.1961 n.29. - L La società,a sua volta,proponeva appello incidentale,quanto alla mancata refusione del danno da svalutazione monetaria ed alla disposta compensazione delle spese giudiziali. La Corte di Appello di Venezia,con sentenza n.432/1998 - depositata il 12.3.1998 rigettava l'appello principale e dichiarava inammissibile quello incidentale. Ricorre per cassazione il Ministero delle Finanze, deducendo, con un unico mezzo di gravame, violazione e falsa applicazione dell'art. 11 L.448/1998, in relazione all'art.360 n.3 e n. 5 cpc. La società intimata si è costituita e resiste con controricorso,eccependo in limine la improponibilità del ricorso per intervenuta acquiescenza e cioè per avere l'A.F.dato spontanea esecuzione,senza riserva alcuna,alla sentenza impugnata. Inoltre,eccepisce la inammissibilità del ricorso stesso perché il vizio motivazionale sarebbe stato oggetto di mera deduzione( attraverso il richiamo all'art.360 n.5 cpc) e non di effettivo sviluppo,sì da non rendere comprensibile quale punto della decisione sarebbe affetto dal denunciato vizio;
e perché l'importo dall'A.F. preteso in detrazione dalla somma dovuta in restituzione, sarebbe stato comunque erroneamente calcolato in rapporto ad otto annualità, anziché alle uniche due effettivamente in contestazione (anni 1991 e 1992). Motivi della decisione Preliminarmente,debbono essere esaminate le eccezioni di improponibilità ed inammissibilità del ricorso sollevate dalla resistente società. Entrambe sono prive di fondamento. 2 : Per ciò che attiene alla asserita intervenuta acquiescenza - ostativa,ai sensi dell'art.329 cpc,alla proponibilità del ricorso per cassazione osserva la Corte che l'adempimento agli obblighi nascenti da un sentenza esecutiva non può essere inteso come sicura espressione di volontà contraria alla impugnazione della stessa,trattandosi di comportamento non univoco,correlabile ad una volontà del debitore di evitare le spese di una possibile procedura esecutiva. TIn tal senso di doversi cioè escludere che l'adempimento spontaneo alla sentenza esecutiva costituisca di per sè acquiescenza alla stessa è del resto il costante orientamento di questa Corte( ex plurimis, Cass. ss.uu.1242/2000; 10112/1993;Cass.8223/2000; Cass. 11803/1998; Cass.2618 e 942/1995), dal quale ritiene il Collegio che non vi sia non vi è alcuna ragione per dissentire. Per quanto poi concerne la dedotta inammissibilità del ricorso,è evidente che essa non è configurabile sotto alcuno dei denunciati profili. Invero,da un lato la deduzione dello ius superveniens risulta - di per se Corte di stessa effettuata innanzi a questacorrettamente sopravvenuta(Cass.10483 legittimità, trattandosi di normativa 1709/2000;Cass.398/1995) alla pubblicazione nel caso in esame, in data - 12.3.1998 della sentenza di secondo grado;
dall'altro,la mancata esposizione, da parte del ricorrente Ministero, delle ragioni per le quali sussisterebbe un vizio di motivazione della sentenza, attiene alla inammissibilità di siffatta censura,ma non certo,per quanto prima 3 rilevato,alla inammissibilità del ricorso, nel suo insieme.Del pari, il dedotto errore di calcolo in cui sarebbe incorsa l'A.F. può rilevare in termini di fondatezza del ricorso e non anche di ammissibilità dello stesso. Ciò posto,può passarsi all'esame del ricorso. In proposito va premesso che con l'art.11 della L.448/1998 si è inteso disciplinare retroattivamente la restituzione delle tasse sulle concessioni governative riscosse nel periodo 1985-1992 dovuta a seguito del riconosciuto contrasto con la normativa comunitaria fissata negli artt. 10 e 12 della Direttiva 69/335/CEE di quella nazionale, concernente l'indicato tributo regolato DL 853/1984,convertito con modificazioni in L. 17/1985 e poi dal D. L.331/1993,conv.con modif. in L.427/1999). L'art.11 comma primo L.448/1998, stabilisce che l'art.61,comma primo,del DL 331/1993,convertito con modificazioni in L.427/1993, va interpretato nel senso che la tassa sulle concessioni governative per le iscrizioni nel registro delle imprese di cui all'art.4 della tariffa annessa al DPR - 641/1973, nel testo modificato dallo stesso art.61 - è dovuta per gli anni 1985,1986,1987,1988,19989, 1990, 1991 e 1992,nella misura di £.cinquecentomila per la iscrizione dell'atto costitutivo e( per ciascuno degli stessi anni) in misura forfettaria annuale - indicata in misura diversa a seconda del tipo di società - per la iscrizione degli altri atti sociali. Quindi al fine evidente di ricondurre il tributo nel limite,ritenuto consentito alla stregua della disciplina comunitaria, della remunerazione del servizio reso -si prevede (art. 11, comma secondo) il diritto al rimborso della differenza fra le somme versate e quelle dovute a norma del comma primo,nel rispetto dei termini per la presentazione della relativa istanza previsti dall'art. 13 DPR 641/1972. Infine, al terzo comma del medesimo art. 11 L.448/1998, viene stabilito che gli interessi sulle somme da rimborsare sono determinati nella misura del tasso legale vigente alla data(1.1.1999) di entrata in vigore della legge del 2,50%. Tale,in sintesi,il contenuto dello ius superveniens invocato dalla ricorrente Amministrazione Finanziaria. Ciò posto,ritiene la Corte che il richiamo ad esso fatto sia, nel caso concreto, privo di fondamento. Invero,nel giudizio di legittimità - che è a critica limitata,essendo il suo ambito oggettivo delimitato dai motivi di gravame formulati dal ricorrente - può tenersi conto delle norme sopravvenute dopo la pubblicazione della sentenza di secondo grado soltanto se esse riguardano questioni che possono essere oggetto di ulteriore esame perché i punti della decisione interessati dall'applicazione delle nuove disposizioni sono stati investiti da specifiche censure. Si è quindi affermato( Cass. 11625/1999;7279/1999) - e tale orientamento il Collegio condivide - che l'art. 11 L.448/1998 può trovare applicazione solo se i motivi di ricorso mettono in discussione la quantificazione del rimborso e degli interessi effettuata dal Giudice del merito. Nella specie,il ricorso dell'A.F. non svolge alcuna critica in ordine alla decisione impugnata,che pure si è pronunciata disattendendo - specificamente le contrarie argomentazioni della stessa Amministrazione - 5 A REGISTRAZIONE AL SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B- N. 5 MATERIA TRIBUTARIA sia sulla richiesta di ritenere comunque legittimamente pagata dalla società( e quindi da non restituire) quella parte delle somme versate a titolo di tassa,non risultante eccedente rispetto alla remunerazione forfetaria dei costi del servizio;
sia sul regime e la misura degli interessi,escludendo l'applicabilità del disposto della L. n.29/1961, invocato dalla stessa Amministrazione. In tal modo,è evidente che in ordine ai punti indicati - oggetto di intervento del legislatore proprio con l'art. 11 L.448/1998 - la sentenza impugnata è divenuta definitiva: sicchè, deve ritenersi preclusa l'applicazione del richiamato ius superveniens(Cass. 10483/2001). Il ricorso,alla stregua dei rilievi tutti che precedono,deve essere dunque rigettato. Quanto alle spese del presente giudizio,si ravvisano giusti motivi per dichiararne la compensazione.
PQM
La Corte,rigetta il ricorso e dichiara compensate le spese di questo giudizio. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18 dicembre 2002 Il Consigliere estensore Il Presidente avarg IL CANCELL ARE DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 9071.2003 oggi, IL CANCELLIERE C1 dott. LuigiRiitano 6