Sentenza 21 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 21/01/2004, n. 960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 960 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTARELLA ORESTANO Francesco - Presidente -
Dott. MONACI Stefano - Consigliere -
Dott. MERONE Antonio - rel. Consigliere -
Dott. RUGGIERO Francesco - Consigliere -
Dott. MELONCELLI Achille - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BARBERIS SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, difesa dall'avvocato CLAUDIO TONIOLO, VIALE D'ALVIANO 43 VICENZA (avviso ex art. 135 d.a. C.p.c.), giusto mandato in calce;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 203/00 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 27/01/00;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 18/09/03 dal Consigliere Dott. Antonio MERONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NARDI Vincenzo che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso;
rigetto del secondo motivo del ricorso;
FATTO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1. La Barberis srl, in persona del legale rappresentante, ricorre contro il Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, per la cassazione della sentenza specificata in epigrafe. Il Ministero resiste con controricorso.
1.2. In fatto, la società ricorrente, anche nella qualità di incorporante della Barberis spa, ha adito il competente Tribunale per ottenere il rimborso delle somme pagate dal 1985 al 1992 a titolo di tassa di concessione governativa per la iscrizione nel registro delle imprese, atteso il contrasto di tale tributo con la normativa comunitaria.
Il Tribunale adito ha accolto parzialmente la domanda, in relazione alle annualità 1989, 1990 e 1992, sul rilievo che per le restanti annualità la domanda di rimborso era stata presentata oltre il termine di decadenza triennale fissato dall'art. 13 D.P.R. 641/1972, vigente ratione temporis. La società ha impugnato la sentenza di primo grado invocando il termine di prescrizione decennale. La Corte di Appello ha confermato la sentenza di primo grado, quanto alle annualità rimborsabili, puntualizzando che gli interessi devono essere calcolati a partire dalla data della istanza di rimborso o, in mancanza, dalla domanda giudiziale, così come stabilito dall'art. 11, comma 3^, della legge 448/1998. Nella specie: "dalla data del
26/6/1991 sulla somma di L. 7.000.000,dalla data del 24/2/92 sulla somma di L. 24.000.000 e dalla domanda giudiziale sulla somma di L. 3.500.000.
1.3. A sostegno dell'odierno ricorso la società deduce i seguenti motivi:
a) Violazione dell'art. 115 c.p.c., omessa motivazione su un punto decisivo della controversia ed omesso esame di documenti ritualmente acquisiti in appello;
b) Violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 324, 329 e 342, c.p.c., 2909 c.c., 13 D.P.R. 641/1972; violazione del divieto di reformatio in pejus in appello e vizi della motivazione, contraddittoria ed erronea.
1.3. L'Amministrazione resistente eccepisce la inammissibilità del primo motivo, attinente al merito della causa e la infondatezza del secondo.
DIRITTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
2.1. Il ricorso non può trovare accoglimento.
2.2. Con il primo motivo, la società ricorrente assume che la Corte di Appello non ha tenuto conto della documentazione prodotta (a seguito di un provvedimento di ammissione della stessa corte di merito) per dimostrare la tempestività delle richieste di rimborso relative alle altre annualità in contestazione.
La censura non è condivisibile. Il giudice di appello ha esaminato la documentazione prodotta giungendo alla conclusione che soltanto per le annualità 1989, 1990 e 1992 era stata provata la tempestività della richiesta di rimborso, "mentre per l'anno 1991 (tassa pagata il 26/6/91) non risulta inviata alcuna istanza di rimborso (nè il ricorso datato 5/9/94 sarebbe utile ad evitare la decadenza triennale)" (pp. 7/8 della sentenza impugnata). Quanto alla annualità 1988, sulla quale si sofferma in particolare la ricorrente (p. 7 del ricorso), osserva il Collegio che all'udienza di precisazione delle conclusioni il difensore della società ha diligentemente fornito un prospetto riassuntivo della documentazione prodotta per ciascuna annualità per la quale veniva richiesto il rimborso della tassa pagata, e non vi è alcun riferimento all'anno 1988 (v. verbale di udienza del 21 dicembre 1999).
2.3. Con il secondo motivo, la società eccepisce che erroneamente sarebbe stato rideterminato il dies a quo ai fini del calcolo per la decorrenza degli interessi, in maniera più vantaggiosa per l'amministrazione finanziaria, in mancanza di impugnazione da parte della stessa. La censura appare priva di fondamento, in quanto si regge sul presupposto, inesistente, della inerzia dell'amministrazione stessa che, invece, come emerge già dalla narrativa della sentenza impugnata, ha proposto appello incidentale proprio "in punto entità e decorrenza degli interessi legali liquidati" (p. 5 della sentenza impugnata). La circostanza è confermata dall'esame del fascicolo di ufficio.
2.4. Conseguentemente, il ricorso deve essere rigettato. Sussistono giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 18 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2004