Sentenza 4 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 04/07/2002, n. 9687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9687 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2002 |
Testo completo
Aula A 096 87 / 02 REPUBBLICA ITALIANA OGGETTO: Arbitarto irrituale -Im- ne per nullità: inammsibili- IN NG PREMA DY CASSAZIONE LA CORTE SEZIONE PRIMA CIVILE composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rosario DE MUSIS Presidente R.G.N. 22202/01. Dott. Giovanni LOSAVIO Consigliere Dott. Vincenzo PROTO Consigliere Cron.26226 1955 Dott. Ugo VITRONE Cons. Relatore Rep. Ud.
3.6.02. Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente: UFFICIO COPIE Richiesta copia studio S E N T ENZA dal Sig.Dihovou per diritti € 155 sul ricorso proposto da: CONSORZIO ASSOCIAZIONE PRODUTTORI ORTOFRUTTICO CANCELLIERE LI SALERNITANI - APOC, in persona del legale rappre sentante Antonio Palladino, elettivamente domicilia l'avv. Vincenzo Rinaldi, unitamente all'a Ja rancegianfra CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE to in Roma, Via Baldo degli Ubaldi, n. 66, presso UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dal Sig. Sol per diritti € 1.55 see Mobilio del foro di Salerno che lo rappresenta 4 LUG. 2002 il e difende per procura a margine del ricorso;
IL CANCELLIERE ricorrente CANCELLERIA
contro
COOPERATIVA FLORA soc. coop. a r.
1. in perso- na del legale rappresentante Giulio Costa, elettiva domiciliata in Roma, Via Sardegna, n. 38, mente 1281 2002 presso l'avv. prof. Francesco Di Giovanni, che la rappresenta e difende per procura a margine del controricorso;
controricorrente avverso la sentenza della Corte d'Appello di Saler- no n. 244 pubblicata il 19 luglio 2001; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3 giugno 2002 dal Relatore Cons. Ugo VITRONE;
uditi gli avv.ti Gianfranco MOBILIO e France- SCO DI GIOVANNI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procu- ratore Generale Dott. Maurizio VELARDI, che ha con- cluso per il rigetto del primo motivo di ricorso e assorbimento degli altri motivi;
) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso notificato il 28 settembre 2000 il Consorzio Associazione Produttori Ortofrutticoli Sa lernitani - APOC impugnava dinanzi alla Corte d'Ap pello di Salerno il lodo in data 1-4 settembre 2000 con il quale il collegio arbitrale, accertata l'ina dempienza di esso Consorzio nella ritenzione della somma di £.
1.500.000.000 parzialmente restituita - in misura di £.
1.020.000.000 lo aveva condannato al pagamento in favore della Cooperativa Flora del- 2 la somma di £. 480.000.000 depositata su libretto bancario, nonché di ulteriori £. 37.500.000 a tito- lo di interessi e rivalutazione sulla somma indebi- tamente trattenuta a far data dal 2 ottobre 1999 fino al 17 dicembre successivo oltre accessori, di- chiarava l'intervenuto scioglimento del vincolo con e ri- sortile limitatamente alla Cooperativa Flora gettava le ulteriori domande risarcitorie. Con provvedimento del 26 ottobre 2000 la corte sospendeva l'esecutorietà del lodo Quindi, con sentenza del 24 maggio - 19 luglio 2001, dichiarava inammissibile l'impugnazione e re- vocava il provvedimento di sospensione ravvisando nella specie un lodo arbitrale irrituale secondo quanto eccepito dallo stesso Consorzio APOC. Osser- vava la corte che il Consorzio, qualificando come irrituale il lodo impugnato, aveva implicitamente negato la sussistenza del presupposto sul quale si fondava la speciale competenza della corte d'appel lo in tema di impugnazione per nullità del lodo ar- bitrale. Né rilevava che il lodo impugnato sarebbe nullo per aver gli arbitri pronunziato un lodo ri- tuale esorbitando dai limiti della clausola compro- missoria che avrebbe contemplato un arbitrato irri- tuale - secondo quanto sostenuto in comparsa conclu 3 sionale dal Consorzio poiché, nel caso in cui le parti avessero conferito agli arbitri l'incarico di emettere un lodo irrituale, il deposito del lodo e il decreto di esecutorietà emesso dall'autorità giu diziaria non varrebbero a dar vita a un lodo ritua- le suscettibile di impugnazione ai sensi dell'art. 827 e seguenti cod. proc. civ. Contro la sentenza ricorre per cassazione il Consorzio Associazione Produttori Ortofrutticoli Sa lernitani - APOC con quattro motivi. Resiste con controricorso la Cooperativa Flora Soc. coop. a r.l. Entrambe le parti hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo viene denunziata la viola- zione dell'art. 829 cod. proc. civ. in relazione al l'art. 360, nn. 1, 2 e 5, cod. proc. civ., e si ri- propone con ampia argomentazione la tesi, già sotto posta all'esame del giudice del merito, secondo cui il lodo rituale emesso dal collegio arbitrale, e- sorbitando dai limiti dell'incarico avente a ogget- to la composizione della controversia in via nego- ziale, non potrebbe essere rimosso se non con la proposizione dell'impugnazione per nullità. Osser- va, in particolare, che la sentenza impugnata sa- rebbe censurabile per non avere la corte salernita- na valutato la portata della clausola compromisso- ria nonostante la proposizione di una espressa do- glianza con la quale era stata eccepita la nullità del lodo emesso in modo rituale. La censura, con la quale si invoca sostanzial- mente la mancata applicazione della regola generale secondo cui il mezzo di impugnazione esperibile con tro un determinato provvedimento dipende dalla qua- lificazione che viene data alla domanda delle parti e dai poteri esercitati dal giudice nella decisione della controversia, non può trovare nella specie ac coglimento. Va considerato, infatti, che la regola genera- le operante in materia di individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro i provvedimenti giudiziali non può trovare applicazione nei confron ti del lodo arbitrale poiché l'arbitrato, sia ritua le che irrituale, ha natura privata, configurandosi sempre la devoluzione della controversia ad arbitri come rinunzia all'azione giudiziaria e alla giuri- sdizione dello Stato e come opzione per la soluzio- ne della controversia sul piano privatistico secon- do il dictum di soggetti privati, al di fuori di o- gni rapporto con la giurisdizione o la competenza 5 del giudice ordinario. Ne consegue che la distinzione tra le due fi- gure non può imperniarsi sul rilievo che nell'arbi- trato rituale le parti abbiano demandato agli arbi- tri una funzione sostitutiva di quella del giudice, e che la differenza tra arbitrato rituale e arbi- trato irrituale va ravvisata nel fatto che nel pri- mo le parti vogliono che si pervenga ad un lodo su- scettibile di produrre gli effetti di cui all'art. 825 cod. proc. civ., con l'osservanza del regime formale del procedimento arbitrale, mentre nel se- condo esse intendono affidare all'arbitro la solu- zione di una controversia solo attraverso lo stru- mento negoziale, mediante una composizione amiche- vole o un negozio di accertamento riconducibili al- la volontà delle parti stesse le quali si sono im- pegnate a considerare la decisione degli arbitri come espressione della loro volontà (Cass. 13 apri- le 2001, n. 5527). Orbene, pur sottolineandosi la comune origine un atto di autonomia privata, le due figure di da arbitrato restano tuttavia assoggettate a una diver sa disciplina normativa anche secondo la più recen- te evoluzione della legislazione in materia, con la conseguenza che la pronuncia degli arbitri irritua- 6 li - ancorché resa nelle forme dell'arbitrato ritua le e indebitamente depositata e resa esecutiva re sta soggetta unicamente alle ordinarie azioni con- cesse contro i negozi giuridici (nullità, annullabi lità, risoluzione per eccesso di mandato da parte degli arbitri) da proporsi dinanzi al giudice compe tente secondo le norme ordinarie, con la garanzia del doppio grado di giurisdizione (Cass. 29 ottobre 1992, n. 11761; 28 maggio 1998, n.5280; 22 novembre 2000, n. 15070; 18 settembre 2001, n. 11678). Né vale al riguardo il rilievo di parte ri- corrente secondo cui, al fine della distinzione tra arbitrato rituale e arbitrato irrituale, occorrereb be in ogni caso procedere all'esame diretto della clausola compromissoria al fine di accertarne la re ale portata della volontà delle parti, con la conse guenza che la sentenza impugnata sarebbe censurabi- le per non aver proceduto a tale accertamento, in quanto l'esatta interpretazione della clausola com- promissoria costituisce punto decisivo della contro versia solo nei casi in cui siano insorte al riguar do contestazioni tra le parti e non quando, come nella specie, la stessa parte che abbia proposto l'impugnazione per nullità affermi la natura irri- tuale dell'arbitrato contemplato dalla clausola com 7 promissoria posta a fondamento del lodo impugnato per nullità, escludendo per ciò solo ogni contesta- zione in ordine alla natura dell'arbitrato. La conferma della statuizione di inammissibili tà dell'impugnazione per nullità proposta contro un lodo emesso da arbitri irrituali comporta l'assorbi mento dell'esame delle censure articolate con gli ulteriori motivi di ricorso con i quali si denun- cia, rispettivamente, la nullità della costituzione del collegio arbitrale (secondo motivo), l'omesso e same di specifici motivi di censura proposti nei confronti del lodo (terzo motivo) e il vizio di ex- trapetizione con riferimento alla pronunzia relati- va agli interessi di mora sulle somme dovute alla Cooperativa Flora (quarto motivo). In conclusione il ricorso non può trovare ac- coglimento e deve essere respinto. Le spese giudiziali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ri- corrente al pagamento delle spese giudiziali che li (ottoreila) 8.000.00 quida in complessivi €. 139,72.c. 139,72, oltre €. 1:500,00 per onorario. Così deciso in Roma, il 3 giugno 2002. МазMy - Vitious Mollyinis IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE 8 */ CORTE SPREMADI CA Deposit 106. 2002LUG. IL CANCE лодт 129,11 4565 30,99 964T 5,16 165,26 Domenice MaskalyManning. IL CANCELLIN Domenico AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrate in data 29843 Serie versate €168.26 (euro CEN SESSANTAG NAGE/26 p. Dirigente Area Servizi (Desa Ma Grada PFO) Responsabile Servizi Attiudizia (Dr. M. RACCICHANI) g