Sentenza 29 maggio 1999
Massime • 1
L'art.19 del regolamento edilizio del Comune di Varedo (integrativo in sede locale della previsione dell'art. 873 cod. civ. ed attuativo delle disposizioni del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444) consente la sopraelevazione degli edifici esistenti sul medesimo allineamento di essi, in deroga alla distanza minima (stabilita in metri cinque dal confine e in metri dieci tra pareti finestrate) limitatamente alle sole strutture portanti (pilastri e simili), in quanto tali strutture consentono la circolazione dell'aria e non limitano sensibilmente la luminosità, in guisa da non comportare la formazione di intercapedini dannose. La norma regolamentare in esame risulta invece violata dalla nuova costruzione costituente un corpo chiuso mediante tamponatura, realizzata in sopraelevazione di un edificio preesistente ad una distanza inferiore a quella consentita.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/05/1999, n. 5236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5236 |
| Data del deposito : | 29 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo BALDASSARRE - Presidente -
Dott. Franco PONTORIERI - Consigliere -
Dott. Michele ANNUNZIATA - Consigliere -
Dott. Matteo IACUBINO - Consigliere -
Dott. Giovanni SETTIMJ - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SP ER, LL TR, SP NA, questi ultimi in qualità di eredi del signor UN LL, elettivamente domiciliati in ROMA L.TEVERE MICHELANGELO 9, presso l'Avvocato GIAN MARCO GREZ, per procura speciale notarile del notaio F.LEONARDI N.REP.22585 in Milano 22/10/97 difesi dagli Avvocati ANGELI LUIGI e GIGLI GIUSEPPE giusta delega in atti.
- ricorrenti -
contro
IN NN, DO NA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA GAVINANA 1, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO PECORA, che li difende unitamente all'avvocato ETTORE GRECO, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 1898/96 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 25/06/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/12/98 dal Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ;
udito l'Avvocato SERAFINO GENEROSO, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato FRANCESCO PECORA, difensore del resistente, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione 11.01.85, ON AN e NA ON - premesso che avevano costruito un edificio ad uso abitativo su terreno di loro proprietà sito in Comune di Varedo, contraddistinto in catasto al mappale n. 42; che detto fabbricato confinava, alla distanza di mt. 5, con il mappale n. 43 appartenente a BE LL e RU PE;
che costoro avevano sopraelevato un loro preesistente edificio ricavando un altro appartamento e dei vani a mansarda ad una distanza dal confine inferiore a quella delle originarie strutture portanti, dunque inferiore a quella minima consentita - convenivano innanzi al Tribunale di Monza il LL ed il PE per sentirli condannare a rimuovere le opere eseguite in sopraelevazione. ripristinando il preesistente stato dei luoghi, ed a risarcire loro i danni.
I convenuti si costituivano assumendo la conformità al regolamento edilizio dei nuovi locali ed, in via riconvenzionale, chiedevano la condanna degli attori a rimuovere le opere che costoro avevano eseguite a distanza inferiore a quella legale consistenti nel nuovo fabbricato e in due boxes con sovrastante terrazza - e ad abbattere gli alberi piantati in prossimità del muro di confine nonché al risarcimento dei danni.
Con sentenza 10.02.88, il Tribunale respingeva la domanda degli attori;
dichiarava la propria incompetenza per materia, indicando quella del Pretore, circa la domanda riconvenzionale relativa alla distanza legale nel piantamento degli alberi;
accoglieva la domanda riconvenzionale di riduzione in pristino, condannando gli attori ad omologare la costruzione al. prescritto requisito della distanza non inferiore a cinque metri lineari dal confine con il fondo dei convenuti;
respingeva, in fine, la domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni dichiarava compensate per la metà le spese del giudizio condannando gli attori a rimborsare il residuo. Avverso tale decisione proponevano appello il AN e la ON reiterando le domande proposte in primo grado.
Si costituivano gli appellati e, successivamente, gli eredi di RU PE, deceduto nel corso del giudizio, tutti chiedendo la conferma della sentenza ex adverso impugnata.
Fallito un tentativo di conciliazione stragiudiziale della controversia, la Corte d'Appello di Milano, fatta espletare nuova consulenza tecnica, con sentenza 25.06.96, in parziale accoglimento del gravame, condannava il LL ed i PE a demolire le opere da essi realizzate arretrandole sino a cinque metri dal confine, respingeva la riconvenzionale degli stessi, assolvendo il AN e la ON dall'avversa richiesta d'arretramento, compensava per un terzo le spese dell'intero giudizio condannando gli appellati a rifondere agli appellanti i residui due terzi.
Osservava, infatti, la Corte di merito che le opere realizzate in sopraelevazione dal LL e dal PE, trovandosi ad una distanza dal confine inferiore a quella minima legale di cinque metri, andavano arretrate;
che, per converso, andava rigettata la riconvenzionale proposta dagli stessi LL e PE, per la condanna dei AN-ON all'arretramento del loro edificio, attesa l'irrilevante entità della differenza con il valore minimo stabilito per le distanze tra edifici tale da non costituire una violazione sostanziale della relativa disciplina legale;
che era da considerare inammissibile per genericità il motivo di gravame relativo alla richiesta di rimozione del piano di copertura a terrazzo del doppio vano per autorimessa realizzato dai AN-ON.
Avverso tale decisione ricorrevano per cassazione, con un unico motivo illustrato da memoria, BE e LV LL e ET PE.
Resistevano con controricorso il AN e la ON.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti - denunziando con l'unico motivo di ricorso violazione dell'art. 19, punto 8, del regolamento edilizio del Comune di Varedo - si dolgono che la Corte di merito abbia ritenuto poste a distanza inferiore quella minima legale dal confine le opere da loro realizzate in sopraelevazione ignorando come dette opere fossero perfettamente allineate al preesistente corpo di fabbrica e circoscritte al perimetro dello stesso.
Il motivo è infondato.
Questa Corte ha già evidenziato come, ai fini dell'applicazione della normativa codicistica e regolamentare in materia di distanze tra edifici, per nuova costruzione debbasi intendere non solo la realizzazione a fundamentis d'un fabbricato ma anche qualsiasi modificazione nella volumetria d'un fabbricato preesistente che ne comporti l'aumento della sagoma d'ingombro, in tal guisa direttamente incidendo sulla situazione degli spazi tra gli edifici esistenti, e ciò anche indipendentemente dalla realizzazione o meno d'una maggior volumetria e/o dall'utilizzabilità della stessa a fini abitativi;
per il che si è ripetutamente ritenuto che la sopraelevazione, appunto, costituisca, a tutti gli effetti, nuova costruzione (da ultimo: Cass. 11.6.97 n. 5246, 15.6.96 n. 5517), così come anche il solo rifacimento d'un tetto quando comporti l'aumento delle superfici esterne e dei volumi interni, pur se dei piani sottostanti (Cass.
6.12.95 n. 12582). È stato, inoltre, ripetutamente evidenziato come, in caso di sopraelevazione, il criterio della prevenzione non escluda che il preveniente, al pari del prevenuto, sia obbligato al rispetto della sopravvenuta disciplina regolamentare integrativa di quella dettata dal codice civile e debba, pertanto, effettuare la sopraelevazione del proprio fabbricato rispettando la diversa distanza legale stabilita da tale disciplina, con la conseguente esclusione del diritto a sopraelevare in allineamento con l'originaria costruzione ove afferente ad una distanza non più consentita.(da ultimo: Cass.30.10.98 n. 108.64, 22.10.98 n.. 10482, 18.3.98 n. 2887).
Ciò posto in linea generale, occorre esaminare il caso di specie in relazione alla normativa regolamentare locale in materia. Prescrive l'art. 19, punto 8, del regolamento edilizio del Comune di Varedo: " La distanza fra gli edifici di nuova costruzione non dovrà essere inferiore alla media delle altezze;
di conseguenza la distanza minima dai confini sarà 1/2 dell'altezza e comunque mai inferiore ai metri 5. È prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti. Tale norma non si applica in caso di sopraelevazioni consentite, di fabbricati esistenti, limitatamente alle strutture portanti. In ogni caso la distanza delle pareti perimetrali tra fabbricati o dal confine o dagli spazi pubblici deve essere calcolata nel rispetto delle vigenti norme regolamentari ".
La norma testè riportata integrativa in sede locale della previsione dell'art. 873 CC ed attuativa delle disposizioni di cui al D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 che, in applicazione dell'art. 41 quinquies, ultimo comma, della legge urbanistica 17.8.42 n. 1150,
come modificato dall'art. 17 della cd. legge ponte 6.8.67 n. 765, detta i limiti di densità, altezza, distanza tra i fabbricati - ha quale principio informatore, al pari della richiamata normativa statuale in materia, alle cui disposizioni di massima inderogabili si adegua, non la regolamentazione dei rapporti interprivati in relazione alle distanze tra proprietà finitime, ma la salvaguardia d'interessi generali, connessi all'igiene, alla sicurezza, al decoro degli abitati, da realizzarsi attraverso la determinazione delle proporzioni tra spazi liberi e volumi edificati mediante, tra l'altro, la predeterminazione delle distanze minime tra fabbricati nell'ambito di zone territoriali omogenee.
Criterio fondamentale applicato dalla normativa de qua è quello d'evitare che l'edificazione di fabbricati a distanza esigua l'uno dall'altro possa determinare la costituzione d'intercapedini dannose, id est di spazi tra fabbricati la cui ampiezza non sia sufficiente ad assicurare quella condizione d'aerazione, luminosità ed igiene che è considerata minima indispensabile alle esigenze di vita degli abitanti.
In tale ottica vanno, dunque, interpretate le norme dei regolamenti comunali in materia, onde la ratio delle stesse va sempre ravvisata nel senso della loro predisposizione al fine d'evitare la formazione d'intercapedini dannose;
per il che possono essere considerate consentite dalle dette norme opere che, pur de limitando degli spazi, tuttavia, a determinate condizioni, consentano la circolazione dell'aria e non limitino la luminosità, quali porticati o logge o balconi o scale esterne in aggetto, e non consentite, per contro, le medesime opere ove gli spazi dalle stesse del imitati vengano trasformati in volumi chiusi mediante tamponatura con qualsiasi genere di materiali.
Tale è il caso di specie.
La norma regolamentare in esame consente la sopraelevazione degli edifici esistenti sul medesimo allineamento di essi, in deroga alla distanza minima precedentemente stabilita in metri 5 dai confini ed in metri 10 tra pareti finestrate, limitatamente alle sole strutture portanti, id est ai pilastri e simili, in quanto tali strutture consentono la circolazione dell'aria e non limitano sensibilmente la luminosità, mentre ribadisce che le pareti debbono "in ogni caso", (scil. anche nell'ipotesi delle costruzioni in sopraelevazione) essere realizzate nel rispetto delle precedenti disposizioni generali sulle distanze.
Pertanto, la nuova costruzione in sopraelevazione realizzata dagli odierni ricorrenti, in quanto costituente un corpo chiuso mediante tamponatura, viola le esaminate disposizioni poste dalla norma regolamentare de qua, come correttamente ritenuto dalla Corte di merito, non soltanto per quella parte della struttura che sporge oltre il limite della preesistente parete dell'edificio sottostante, ma anche per l'intera parte della struttura che si trova ad una distanza dal confine inferiore ai 5 metri, inderogabilmente prevista dalla norma stessa qual e distanza minima per le pareti perimetrali. Contrariamente a quanto ritenuto dai ricorrenti, nessuna rilevanza ha poi, giusta quanto già evidenziato nelle iniziali considerazioni generali, attesa la ratio della normativa da applicarsi al caso di specie, il fatto che la struttura sia in tutto od in parte inutilizzabile a fini abitativi e che, del pari in tutto od in parte, costituisca copertura dell'edificio, in quanto quel che rileva è la realizzazione d'un aumento della superficie esterna e della volumetria complessiva dell'edificio a distanza inferiore alla minima consentita e tale da determinare, per l'astratta valutazione al riguardo effettuata a priori con la previsione normativa, la situazione pregiudizievole ricollegata alla creazione dell'intercapedine vietata.
Il ricorso va, pertanto, respinto. Le spese seguono la soccombenza.
P. Q. M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alle spese che liquida in complessive L.
2.990.400 delle quali L 2.500.000 per onorari.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, il 1 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 29 maggio 1999