Sentenza 19 aprile 2012
Massime • 1
È abnorme il provvedimento del giudice che, senza instaurare il contraddittorio, revochi la restituzione del compendio in sequestro e ne disponga contestualmente la confisca, omettendo di specificare se trattasi di confisca facoltativa o obbligatoria.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/04/2012, n. 19093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19093 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 19/04/2012
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere - N. 909
Dott. GAZZARA Santi - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDREAZZA Gastone - Consigliere - N. 31174/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LI LH N. IL 19/09/1965;
avverso l'ordinanza n. 5048/2010 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BOLZANO, del 01/06/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;
lette le conclusioni del PG, il quale chiede la riqualificazione della impugnazione in opposizione alla esecuzione con trasmissione degli atti al Gip del Tribunale di Bolzano.
RITENUTO IN FATTO
Il Gip presso il Tribunale di Bolzano, con sentenza del 22/3/2011, su richiesta delle parti, ha applicato a GA NZ, imputato del reato di cui all'art. 81 c.p., comma 2, R.D. n. 635 del 1940, art. 44, L. 110 del 1975, art. 3 e art. 23, comma 1, n. 2, art. 669 c.p., e L. n. 157 del 1992, art. 30, comma 1, lett. D), la pena di anni 1 di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa, con il beneficio di cui all'art. 163 c.p.; confisca dell'arma e delle munizioni, e restituzione dei trofei di caccia, di cui al verbale di sequestro. Con provvedimento dell'1/6/2011, lo stesso giudice revocava l'ordine di restituzione dei trofei di caccia.
Propone ricorso per cassazione la difesa del prevenuto eccependo la abnormità del provvedimento con cui è stata revocata la restituzione dei trofei de quibus, reso inaudita altera parte e senza alcun contraddittorio sul punto, sottoponendo tali beni a confisca, senza precisare se trattasi di confisca obbligatoria o facoltativa, senza richiesta di parere al p.m. e in difetto di totale motivazione. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha inoltrato in atti requisitoria scritta nella quale conclude per la riqualificazione della impugnativa quale opposizione e trasmissione degli atti al Gip di Bolzano.
La difesa del prevenuto ha inoltrato ritualmente in atti memoria nella quale contesta te conclusioni a cui perviene il P.G. in requisitoria, ribadendo l'abnormità del provvedimento impugnato, reso dal Gup non quale giudice della esecuzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Rilevasi che con sentenza del 22/3/2011, resa ex art. 444 c.p.p., il Gup presso il Tribunale di Bolzano applicava a carico di NZ GA, imputato di violazione della normativa sulla caccia e di porto abusivo di un fucile, la pena di anni 1 di reclusione, con concessione della sospensione condizionale e restituzione dei trofei di caccia, sottoposti a sequestro.
Con provvedimento dell'1/6/2011 il decidente revocava la disposta restituzione dei trofei predetti, in dipendenza di una nota dei Carabinieri di Silandro con cui si evidenziava che i trofei erano sprovvisti del certificato di origine, e ne disponeva la confisca. Risulta fondata la eccezione di abnormità del provvedimento, sollevata in ricorso, in quanto non adottato dal giudice nell'esercizio dei normali poteri giurisdizionali, inaudita altera parte e in difetto di contraddittorio, e che, per la singolare stranezza, si colloca al di fuori, non solo delle norme legislative, ma anche dell'intero ordinamento processuale, tanto da non rientrare nei poteri dell'organo decidente perché incompatibile con i principi generali del sistema.
Peraltro, non è dato comprendere se trattasi di confisca facoltativa o obbligatoria, considerato anche che nessuna connessione è ravvisabile tra i reati contestati e gli oggetti de quibus, sottoposti a sequestro a seguito di perquisizione, visto che il decidente omette ogni argomentazione giustificativa sul punto. Va, altresì, rilevato che questo Collegio dissente dalle conclusioni a cui è pervenuto il Procuratore Generale nella requisitoria scritta, in quanto nella specie non può essere richiamata la disciplina processualistica sulle competenze del giudice della esecuzione in materia di confisca, in quanto il Gup, come evincesi dagli atti, non ha agito in funzione di giudice della esecuzione. Il provvedimento impugnato va, quindi, annullato senza rinvio, con la conseguenza del ripristino dell'originario ordine di restituzione dei trofei in capo all'avente diritto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Così deciso in Roma, il 19 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2012