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1 febbraio 2013
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25 novembre 2014
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23 luglio 2016
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Art. 1.
Modalita' per l'indicazione di origine
1. L'indicazione dell'origine degli oli di oliva vergini prevista dall'articolo 4 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 10 novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010, deve figurare in modo facilmente visibile e chiaramente leggibile nel campo visivo anteriore del recipiente, in modo da essere distinguibile dalle altre indicazioni e dagli altri segni grafici.
2. L'indicazione dell'origine di cui al comma 1 e' stampata sul recipiente o sull'etichetta ad esso apposta, in caratteri la cui parte mediana e' pari o superiore a 1,2 mm, ed in modo da assicurare un contrasto significativo tra i caratteri stampati e lo sfondo.
3. In deroga al comma 2, i caratteri di cui al medesimo comma possono essere stampati in dimensioni uguali a quelli della denominazione di vendita dell'olio di oliva vergine, nel medesimo campo visivo e nella medesima rilevanza cromatica.
(( 4. L'indicazione dell'origine delle miscele di oli di oliva originari di piu' di uno Stato membro dell'Unione europea o di un Paese terzo, conforme all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) di esecuzione n. 29/2012 della Commissione, del 13 gennaio 2012, deve essere stampata, ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, in un punto evidente in modo da essere visibile, chiaramente leggibile e indelebile. Essa non deve essere in nessun modo nascosta, oscurata, limitata o separata da altre indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire )) 5. L'indicazione di cui al comma 4 lascia impregiudicata l'osservanza dell'articolo 4, commi 3 e 4, del citato decreto ministeriale 10 novembre 2009.
Modalita' per l'indicazione di origine
1. L'indicazione dell'origine degli oli di oliva vergini prevista dall'articolo 4 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 10 novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010, deve figurare in modo facilmente visibile e chiaramente leggibile nel campo visivo anteriore del recipiente, in modo da essere distinguibile dalle altre indicazioni e dagli altri segni grafici.
2. L'indicazione dell'origine di cui al comma 1 e' stampata sul recipiente o sull'etichetta ad esso apposta, in caratteri la cui parte mediana e' pari o superiore a 1,2 mm, ed in modo da assicurare un contrasto significativo tra i caratteri stampati e lo sfondo.
3. In deroga al comma 2, i caratteri di cui al medesimo comma possono essere stampati in dimensioni uguali a quelli della denominazione di vendita dell'olio di oliva vergine, nel medesimo campo visivo e nella medesima rilevanza cromatica.
(( 4. L'indicazione dell'origine delle miscele di oli di oliva originari di piu' di uno Stato membro dell'Unione europea o di un Paese terzo, conforme all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) di esecuzione n. 29/2012 della Commissione, del 13 gennaio 2012, deve essere stampata, ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, in un punto evidente in modo da essere visibile, chiaramente leggibile e indelebile. Essa non deve essere in nessun modo nascosta, oscurata, limitata o separata da altre indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire )) 5. L'indicazione di cui al comma 4 lascia impregiudicata l'osservanza dell'articolo 4, commi 3 e 4, del citato decreto ministeriale 10 novembre 2009.
Commentari • 2
- 1. Legge europea 2015-2016 in GazzettaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 11 luglio 2016 · 0.8525321
Giurisprudenza • 13
- 1. Trib. Firenze, sentenza 10/05/2023, n. 1444Provvedimento: […] Pt_4 ”. Sarebbe inoltre, secondo parte opposta, proprio questo richiamo ai “multipli riferimenti geografici” – non esattamente distinguibile dalle altre indicazioni come richiesto dall'art. 1 e art 4 della legge 9/2013 - che indurrebbe e ingannerebbe il consumatore che così ritiene di acquistare un prodotto a denominazione protetta, quando invece si tratta di un olio extravergine di oliva di carattere generico, frutto di una miscela di oli comunitari.Leggi di più...
- opposizione ordinanza ingiunzione·
- art. 6 D.lgs. 150/2011·
- tutela DOP e IGP·
- consumatore medio·
- giurisdizione civile·
- art. 13 Regolamento CE 1151/2012·
- azione di regresso·
- evocazione denominazione protetta·
- Regolamento CE 1151/2012·
- obbligazione solidale