Sentenza 3 dicembre 2007
Massime • 1
Ai fini dell'integrazione del delitto di minaccia a pubblico ufficiale di cui all'art. 336 cod. pen., non è necessaria una minaccia diretta o personale, essendo invece sufficiente l'uso di qualsiasi coazione, anche morale, ovvero una minaccia anche indiretta, purché sussista la idoneità a coartare la libertà di azione del pubblico ufficiale. (Nel caso di specie, la S.C. ha escluso gli estremi della minaccia indiretta ai carabinieri intervenuti su richiesta dell'imputato per far cessare i rumori provenienti da un locale, osservando che la minaccia di farsi giustizia sommaria da sé, con atti inconsulti consistenti nella violenza su cose di terzi, è del tutto generica e inidonea ad incidere sugli atti che i pubblici ufficiali stavano compiendo nell'esercizio delle loro funzioni).
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- 1. Minaccia o resistenza a pubblico ufficiale: cosa occorre?Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 17 agosto 2023
Cosa occorre ai fini dell'integrazione del delitto di minaccia o di resistenza a pubblico ufficiale, di cui agli artt. 336 e 337 c.p. (Riferimento normativo: Cod. pen., artt. 336, 337) Per approfondire si consiglia il volume: La Riforma Cartabia del sistema sanzionatorio penale 1. La questione La Corte di Appello di Messina, in parziale riforma di una sentenza con cui il giudice di prime cure aveva dichiarato l'imputato colpevole dei delitti di cui agli artt. 632 e 639-bis (capo 3), 633 e 639-bis (capo 4) e 337 c.p. (capo 5), nonché delle contravvenzioni di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (capo 1), artt. 44, comma 1, lett. b) e 93, 94, 95 D.P.R. cit. (capo 2), assolveva costui dalla …
Leggi di più… - 2. Respirare in epoca COVID è reato, se vicino ad agenti e senza mascherina (Cass. 24605/23)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 13 giugno 2023
L'abbassamento del dispositivo di protezione nel periodo di massima emergenza pandemica, alitando nei confronti degli agenti a distanza molto ravvicinata, costituisce una situazione oggettiva di pericolo per l'incolumità stessa degli agenti con la conseguente opposizione di fatto al compimento di un atto di ufficio dei pubblici ufficiali che erano giunti sul posto per adempiere al loro compito: ai fini dell'integrazione del delitto di minaccia o di resistenza a pubblico ufficiale non è infatti necessaria una minaccia diretta o personale, essendo invece sufficiente l'uso di qualsiasi coazione, anche morale, ovvero una minaccia anche indiretta, purché sussista la idoneità a coartare la …
Leggi di più… - 3. L’estorsione contrattuale e le perduranti incertezze interpretative sui concetti di minaccia penalmente rilevante e di danno patrimonialeRedazione Gbsapri · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 6 giugno 2022
Abstract. Il saggio coglie, in una recente sentenza della Cassazione del 2022, l'occasione per affrontare i temi della minaccia penalmente rilevante e del danno patrimoniale, riproponendoli in una veste definitoria del tutto originale, al fine di contribuire al superamento delle attuali incertezze dottrinali e giurisprudenziali, e alla semplificazione, concettuale e probatoria, dell'accertamento giudiziale della sussistenza in concreto del reato di estorsione. The essay seizes, in a recent sentence of the Supreme Court of 2022, the opportunity to explore the issues of criminally relevant threat and pecuniary damage, proposing them according to a completely innovative definition. This …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/12/2007, n. 7482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7482 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 03/12/2007
Dott. AMBROSINI Gian Giulio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE ROBERTO GI - Consigliere - N. 1494
Dott. MARTELLA Ilario S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 022502/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DI MA OV, N. IL 09/03/1942;
avverso SENTENZA del 20/04/2007 CORTE APPELLO di TORINO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMBROSINI GIANGIULIO;
Sentito il P.G., in persone del Dott. BAGLIONE Tindari, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d'appello di Torino con sentenza 20.4.2007 confermava la sentenza 15.3.2004 del Tribunale di Asti di condanna di DI MA GI alla pena di mesi 2 di reclusione per 11 reato di cui all'art. 336 c.p.. Al DI MA si addebita di avere apostrofato i carabinieri intervenuti su sua chiamata per far cessare i rumori provenienti dalle persone che avevano partecipato a un concerto organizzato dal Comune di Costigliole d'Asti - con frasi del seguente tenore:
"mandate via tutti e fate chiudere il locale, fate il vostro dovere altrimenti vi distruggo"... "se voi non fate il vostro dovere scendo giù e faccio giustizia da solo, spacco tutto e vi faccio finire questa arroganza con la divisa".
La sentenza impugnata ritiene provato il fatto sulla base delle testimonianze acquisite e 11 carattere minaccioso delle parole rivolte dall'imputato ai carabinieri, escludendone una valenza meramente oltraggiosa.
Ricorre la difesa dell'imputato per violazione di legge e difetto di motivazione, sotto il profilo della inattendibilità dei carabinieri e della inidoneità delle frasi pronunciate a costituire il reato di cui all'art. 336 c.p.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto sotto il secondo profilo evidenziato dalla difesa.
Infatti, una volta accertati i fatti sulla base di una insindacabile valutazione di merito da parte della sentenza impugnata, è necessario verificare se le parole rivolte dall'imputato ai carabinieri costituiscano minaccia idonea a "influire sugli atti d'ufficio" che essi stavano compiendo.
La sentenza impugnata focalizza la minaccia dell'imputato nella previsione di scendere nel locale (da cui provenivano gli schiamazzi che lo avevano indotto a richiedere l'intervento del carabinieri) e di farsi giustizia da solo, "rivoltando i tavolini e sostanzialmente imponendo cosi la chiusura forzata"... "sicché i militari si trovavano nella condizione di procedere nelle loro funzioni in maniera non più libera ma coartata".
A sostegno dell'assunto la sentenza impugnata menziona un precedente (sez. 6^, 10, 11.1997, Colonna, rv 211.122) che corrisponde all'orientamento costante di questa di questa Corte secondo cui non è necessario che la minaccia, per essere idonea, sia diretta o personale, essendo sufficiente anche quella morale o indiretta. Nel caso in esame, sotto un profilo obiettivo, esclusa la minaccia diretta, non si ravvisano gli estremi della minaccia indiretta ai pubblici ufficiali, poiché la minaccia di farsi giustizia sommaria da sè, con atti Inconsulti consistenti nella violenza su cose di terzi, appare non soltanto generica, ma del tutto inidonea a incidere sugli atti che gli stessi pubblici ufficiali stavano compiendo nell'esercizio delle loro funzioni.
Consegue che il fatto come contestato non sussiste, onde la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2008