Sentenza 8 novembre 2012
Massime • 1
Nel procedimento di riesame il termine per comparire è stabilito dall'art. 324, comma sesto, cod. proc. pen., in almeno tre giorni liberi consecutivi, nel computo dei quali deve essere escluso non soltanto il "dies a quo" ma anche il "dies ad quem"; l'inosservanza di detta norma comporta la violazione del diritto al contraddittorio, la quale ove sia tempestivamente eccepita determina la nullità del procedimento di riesame.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/11/2012, n. 5485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5485 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2012 |
Testo completo
5485 /1 3 le REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da 1212 Alfredo Teresi - Presidente - Sent. n. sez. Paolo Oldi - Relatore CC 08/11/2012 - R.G.N. 24427/2012 Carlo Zaza Gerardo Sabeone Luca Pistorelli ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da RI RI DO, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 26/05/2012 del Tribunale del riesame di Varese visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Oldi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesco Salzano, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio;
udito per il ricorrente l'avv. Andrea Di Renzo, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 26 maggio 2012 il Tribunale del riesame di Varese, così sostanzialmente confermando (salvo rideterminazione del quantum) il provvedimento emesso dal locale giudice per le indagini preliminari, ha disposto il mantenimento del sequestro conservativo sui beni di RI DO GS. RI, imputato del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale in relazione al fallimento della società Bet Italia s.r.l.. 2. Ha proposto personalmente ricorso per cassazione il RI, affidandolo a cinque motivi.
2.1. Col primo motivo il ricorrente eccepisce la nullità del procedimento di riesame, per inosservanza del prescritto termine per comparire. In proposito osserva che, essendo stata omessa la notifica al difensore dell'avviso di fissazione dell'udienza in camera di consiglio, con ordinanza del 23 maggio 2012 il Tribunale ha disposto il rinvio alla nuova udienza del 26 maggio, senza il rispetto del termine di tre giorni liberi prescritto dall'art. 324, comma 6, cod. proc. pen.. 2.2. Col secondo motivo il ricorrente denuncia carenza di motivazione in ordine al rigetto dell'eccezione di cui sopra.
2.3. Col terzo motivo lamenta che l'avviso di fissazione dell'udienza sia stato notificato all'imputato a mezzo telefax, al di fuori dei casi previsti dall'art. 148, comma 2-bis, cod. proc. pen.. 2.4. Col quarto motivo denuncia carenza di motivazione in ordine al rigetto della suesposta eccezione. 1 2.5. Col quinto motivo deduce l'insussistenza del presupposto per l'emissione della misura cautelare reale costituito dal periculum in mora, non risultando in alcun modo giustificato il pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale fornita dalle proprietà dell'imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nel primo motivo, con efficacia assorbente nei confronti di ogni altra censura.
1.1. Non risulta infatti rispettato, nel procedimento di riesame, il termine per comparire fissato in almeno tre giorni liberi consecutivi, così come disposto dall'art. 324, comma 6, cod. proc. pen., secondo l'interpretazione datane dalla giurisprudenza di legittimità (v. da ultimo Sez. 2, n. 49195 del 12/11/2003, Bertolini, Rv. 226982).
1.2. Secondo il Tribunale del riesame, il termine sarebbe stato rispettato in quanto fra l'udienza del 23 maggio 2012 e quella del 26 maggio 2012 sarebbero intercorsi i tre giorni liberi prescritti dalla legge. L'assunto par risentire di un fraintendimento della nozione di «giorni liberi», la cui caratteristica è quella di comportare l'esclusione, nel relativo computo, non soltanto del dies a quo (come è proprio di ogni termine in genere), ma altresì del dies ad quem: tale è il 2 اطوح significato da riconoscersi all'espressione, contenuta nel comma 5 dell'art. 172 cod. proc. pen., secondo cui *quando è stabilito soltanto il momento finale, le unità di tempo stabilite per il termine si computano intere e libere». Se si fosse attenuto a tale principio giuridico, il Tribunale avrebbe constatato che fra l'una e l'altra udienza erano trascorsi non tre, ma due soli giorni liberi, per cui il termine dilatorio non era stato osservato.
2. Il procedimento di riesame è rimasto, conseguentemente, viziato in radice dalla violazione, tempestivamente eccepita, del diritto al contraddittorio. S'impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio allo stesso Tribunale di Varese affinché in diversa composizione nuovamente- provveda nei modi di legge sull'incidente cautelare promosso dal RI.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Varese per nuovo esame. Così deciso il 08/11/2012. Il Consigliere estensore Il Presidente Paolo Oldi Alfredo Teresi Porto GSI Her DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 1 FEB 2013 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carneth Lenzuise;
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