Sentenza 22 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/01/2002, n. 693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 693 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2002 |
Testo completo
I D , TASSA LO L O B I . OGNI SPESA D RT A ELL'A ST O P D IM 78 NOME DEL POPOLO ITALIANO BBLICA ITALIANA SI REGISTRO, E DA A SEN D E 3 T 3 I N 5 A SE -8- 11 ITTO E E G IR LEG D ORTE SUPREMA DI CASSAZION SEZIONE TER0 0 6 93 ELLA O Oggett02 D scadenza Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 3436/00 - Presidente Dott. Vito GIUSTINIANI Consigliere Dott. Ennio MALZONE 1766 Cron. Consigliere Dott. GI Battista PETTI Rep. DURANTE - Consigliere Dott. Bruno Ud. 11/10/01 CALABRESE Rel. Consigliere Dott. Donato ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: SA LI IO, SA LI OL, titolari dell'Azienda Agraria SA LI IO E OL, rappresentati da CE SI, elettivamente domiciliati in ROMA LUNGOTEVERE FLAMINIO 46, presso lo studio GREZ, difesi dall'avvocato MARCO FOIADELLI, giusta delega in atti;
ricorrenti -
contro
LA CE, LA NA, elettivamente presso lo domiciliati in ROMA VIA LIVIO ANDRONICO 24, 2001 studio dell'avvocato MARIA TERESA LOIACONO ROMAGNOLI, 1740 che li difende anche disgiuntamente all'avvocato EMILIO ROMAGNOLI, giusta delega in atti;
controricorrenti avverso la sentenza n. 712/99 della Corte d'Appello di BRESCIA, Sezione Specializzata Agraria, emessa 1'01/10/99 depositata il 04/11/99 (R.G. 266/99); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/10/01 dal Consigliere Dott. Donato CALABRESE;
udito l'Avvocato Maria Teresa LOIACONO ROMAGNOLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO dir Con ricorso del 5.6.1998 VI CE e Giusep- pina, proprietari del fondo "Castelletto" in agro di Cumugnano sul Naviglio e Trigolo, condotto per una su- perficie di circa 200 pertiche cremonesi da AR OL GI e LO e DI IN in forza di contrat- to stipulato aj sensi dell'art. 45 della legge n. 203/1982 in data 31.12.1993 e scaduto il 10.11.1997, adivano la Sezione specializzata agraria del Tribunale di Crema per sentir dichiarare, in contraddittorio de- gli affittuari, l'avvenuta scadenza del contratto, con la condanna di costoro al rilascio del terreno, "con effetto dal 10.11.1997". I AR, costituitisi in giudizio, deducevano che il contratto doveva considerarsi nullo in quanto com- prendente clausola, relativa alle quote-latte, contra legem, che incideva dunque sulla durata (quindicennale) del contratto. In sede di discussione, poi, deducevano, altresì, che il contratto originario tra i rispettivi danti causa delle parti, concluso verbalmente, risaliva al novembre 1961, per cui esso si sarebbe via via rin- novato. Con sentenza del 2.2.1999 l'adita Sezione, ritenuta tra l'altro la legittimità della detta clausola, in ac- coglimento della domanda dichiarava scaduto il contrat- to tra le parti il 10.11.1997 e condannava i conduttori all'immediato rilascio del fondo. پھو La decisione impugnata dai AR OL, veniva con- fermata dalla Corte d'appello di Brescia Sezione spe- cializzata agraria con sentenza del 1°.10.1999. Per la cassazione di tale sentenza AR OL Gio- vanni e LO hanno proposto ricorso affidato a quattro motivi te relativi: 1) alla protrazione del contratto all'11.11.2006; 2) alla illiceità della clausola n. 5 della convenzione 31.12.1993 e al non essere i VI produttori lattieri e nemmeno imprenditori agricoli;
3) al doversi considerare detta convenzione in frode alla legge, per la violazione dell'art. 10 1. n. 468/1992; 3 4) alla propria incapacità di conoscere la materia giu- ridica agraria e, quindi, all'impossibilità di configu- rare un loro concorso di responsabilità nella stipula- zione della ridetta convenzione . Con AN resistito VI SE e CE / con- troricorso, deducendo, in primis, l'inammissibilità del ricorso per mancato conferimento di mandato specifico per il giudizio di legittimità. Con istanza depositata il 10.10.2001 il difensore dei ricorrenti Avv. Marco Foiadelli ha chiesto il rin- vio della causa ad altra data, ma l'istanza è stata di- St eto adequats sattesa mancando una motivazione specifica della "impossibilità a partecipare al dibattimento" odierno. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso va dichiarato inammissibile. Secondo quanto invero testualmente risulta dall'epigrafe dell'atto, l'Avv. Marco Foiadelli, che lo ha sottoscritto, dichiara di essere munito di "procura a margine della memoria difensiva di costituzione avan- ti al Tribunale di Crema in data 9.10.1998”. Manca, dunque, la procura speciale richiesta dall'art. 365 c.p.c. per la sottoscrizione del ricorso per cassazione da parte del difensore. E' difatti giurisprudenza di questa Corte regola- trice che la procura per il ricorso per cassazione -che 4 necessariamente ha carattere speciale dovendo riguarda- re il particolare giudizio davanti alla Corte di Cassa- zione è valida solo se rilasciata successivamente alla pubblicazione della sentenza impugnata e anteriormente (v. per tutte alla notificazione dell'impugnazione Cass. S.U. n. 12625/1998). Come evidenziato, nella specie si tratta di procura rilasciata in data di gran lunga antecedente alla ema- nazione della sentenza impugnata alla quale necessaria- mente nessun riferimento poteva farsi atteso il momento temporale della formazione dell'atto. of 2. La ritenuta inammissibilità è, peraltro, assorbente delle altre eccezioni formulate da parte resistente, dalla stessa svolte del resto "ad abundantiam", ferma restando la rilevabilità d'ufficio della irritualità della procura de qua per la proposizione del ricorso incidendo sulla validità del rapporto per cassazione, processuale. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna in solido dei suoi proponenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, li- quidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e con- danna i ricorrenti in solido alle spese, liquidate in 5 L. 100000=651,65, oltre L.
2.000.000 per onorari. Così deciso, 1'11.10.2001 pori col € 1.038,91_ 1001/20 IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. Mefientimine IL CANCELLERE C1 Depositata in Cancelleria Gina Casoli Moggi, li 22.1.02 IL CANCELLIERE C R O Gina Casoli C I , D LLO SSA LA I BO , I A D T. 3 STA 3 R 5 'A I O . ELL N P N G IM O D 3 SI A 8-7 A D D SEN , E TE 1: ISTRO I ESEN A E G IPITTO REG EG L D LLA O E D 9