Sentenza 21 settembre 2016
Massime • 1
La regola generale di non impugnabilità delle sentenze che possono dare luogo ad un conflitto di giurisdizione o di competenza (art. 568, comma secondo, cod. proc. pen.) vale anche ove il provvedimento che si vuole contestare sia adottato, con le forme dell'ordinanza, nel procedimento di esecuzione. (In applicazione del principio la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione aveva dichiarato la propria incompetenza a decidere sulla richiesta di restituzione di beni sottoposti a sequestro conservativo ritenendo che, con il passaggio in giudicato della sentenza di condanna al risarcimento del danno, la risoluzione della questione dovesse essere devoluta al giudice civile).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/09/2016, n. 5979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5979 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2016 |
Testo completo
05979 -17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 21 09 2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MASSIMO VECCHIO Presidente SENTENZA N.28:15/2016- - ANTONELLA PATRIZIA MAZZEIDott. - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. LUIGI FABRIZIO MANCUSO - Consigliere - N. 21927 2015 Dott. PALMA TALERICO - Rel. Consigliere - Dott. ALDO ESPOSITO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LU RT N. IL 29/05/1939 avverso l'ordinanza n. 78/2014 TRIBUNALE di VERONA, del 16/04/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PALMA TALERICO;
бавтеlette/sentite le conclusioni del PG Dott. Fabriele Mezzotta che ha chiesto l'annullamento bell'impuguete ordusuza con zinvio el Tribunale a Veranc for muovo esame M A lu RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 16 aprile 2015, il Tribunale di Verona, quale giudice dell'esecuzione, dichiarava la propria incompetenza a provvedere sulle istanze di dissequestro formulate nell'interesse di ON ER, LI EL, GH DA e LI EA tendenti a ottenere, con riguardo ai beni sequestrati nell'ambito del processo penale n. 1083/2006 RG. Trib., la restituzione dei conti correnti a loro intestati. Secondo detta ordinanza il sequestro conservativo disposto nel processo penale a carico degli istanti - conclusosi con sentenza irrevocabile di condanna si era convertito ope legis in pignoramento ai sensi dell'art. 320, comma 1, cod. proc. pen. e, conseguentemente, la risoluzione di ogni questione concernente i beni già oggetto di sequestro doveva essere devoluta alla cognizione del giudice civile.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la parte civile ZZ MB nella sua qualità di Commissario Giudiziale di SERFID s.r.l. in liquidazione coatta amministrativa, per il tramite del suo difensore e procuratore speciale, avvocato Francesco Lombardo.
2.1. Con il primo motivo, è stata denunciata l' "erronea applicazione del'art. 320 cod. Mли proc. pen. (art. 606, lett. b, cod. proc. pen.)". Sostiene, al riguardo, il ricorrente che, poiché la sentenza del Tribunale di Verona del 25.2.2009 ha condannato gli imputati in solido tra loro al risarcimento dei danni in favore di tutte le parti civili costituite rimettendone la quantificazione al giudice civile, deve trovare applicazione l'orientamento della Corte di cassazione (Sez. 4 sent. 19/01/2015 n. 9851), secondo cui "la conversione del sequestro conservativo in pignoramento, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna al risarcimento in favore della parte civile, presuppone che la pronuncia abbia dichiarato l'esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, così da costituire titolo esecutivo;
di talché, nel caso di condanna generica, detta conversione si verifica solo in seguito al passaggio in giudicato della sentenza del giudice civile, il quale, sulla base della certezza del danno acquisita in sede penale, abbia proceduto alla sua liquidazione"; che, in applicazione di detto principio, nel caso di condanna generica al risarcimento del danno, prima della definizione del giudizio civile per la liquidazione di esso, spetta al giudice penale la competenza ad adottare ogni provvedimento sui beni in sequestro.
2.2. Con il secondo motivo è stata denunciata l' "erronea applicazione degli artt. 320 cod. proc. pen. e 474 e 686 cod. proc. civ. (art. 606, lett. b cod. proc. pen.)": è pacifico che il sequestro conservativo svolga una funzione cautelare a tutela dei diritti che derivano non solo dalla sentenza di condanna al risarcimento del danno anche in forma 2 generica ma, altresì, dalle statuizioni della futura sentenza di condanna al pagamento della somma liquidata dal giudice civile quale ammontare del risarcimento;
la conversione del sequestro conservativo in pignoramento, secondo gli artt. 686 e 474 cod. proc. civ. può avvenire solo in seguito alla pronuncia di sentenza che abbia dichiarato l'esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile.
3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, dott. Gabriele Mazzotta, ha chiesto l'annullamento dell'impugnata ordinanza con rinvio al Tribunale di Verona per nuovo esame. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.
1.1. Va, innanzitutto, evidenziato che il ricorso, originariamente assegnato alla settima sezione penale di questa Corte, in data 21 gennaio 2016 è stato rimesso, ai sensi dell'art. 610, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen., a questa Sezione competente secondo i criteri tabellari, sul rilievo che non sussisteva la causa di inammissibilità rilevata in sede di esame preliminare del procedimento, in quanto il provvedimento impugnato non avrebbe potuto dar luogo a conflitto di competenza, "attesa la giurisprudenza civile relativa alla inammissibilità di regolamento (conflitto) di competenza per i provvedimenti in tema di misure cautelari (v. Sez. U. n. 18189/2013, Rv. 627257)".
1.2. Ciò posto, osserva il Collegio che, ai sensi dell'art. 568, comma 2, cod. proc. pen., "sono sempre soggetti a ricorso per cassazione, quando non sono altrimenti impugnabili, i provvedimenti con i quali il giudice decide sulla libertà personale e le sentenze, salvo quelle sulla competenza che possono dar luogo a un conflitto di giurisdizione o di competenza". E questa Corte non ha mancato di chiarire che "la regola generale di non impugnabilità delle sentenze che possono dare luogo ad un conflitto di giurisdizione o di competenza vale anche ove il provvedimento che si vuole contestare sia adottato, con le forme dell'ordinanza, nel procedimento di esecuzione" (Sez. 1, n. 23525 del 04/04/2013, RV. 256284). Orbene, per effetto della citata norma, il provvedimento oggetto del presente scrutinio è inoppugnabile in cassazione, ben potendo insorgere qualora anche il secondo giudice si dichiari incompetente - conflitto negativo improprio, ai sensi dell'art. 28, comma 2, cod. proc. pen.. 1.3. In proposito, in direlazione alla supposta inammissibilità del conflitto competenza, nella materia in esame, affermata nella ordinanza della rimettente Sezione 3 VII Penale di questa Corte suprema di cassazione, deve rilevarsi che il richiamo all'arresto delle Sezioni Unite civili n. 18189 del 29/07/2013 è frutto di un fraintendimento: la pronuncia (affatto impertinente) riguarda, infatti, il mezzo di impugnazione, previsto dal codice di rito civile, del regolamento di competenza (artt. 42 e 43 cod. proc. Civ.) e non la materia dei conflitti di competenza.
2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa, consistita in superficialità e avventatezza, nella proposizione dell'impugnazione (cfr. Corte Cost. sent. n. 186 del 2000) - al versamento a favore della Cassa delle ammende della somma che la Corte determina nella misura congrua ed equa di euro millecinquecento.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €. 1.500,00 alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 21 settembre 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Palma Talerico Massimo Vecchio сантшо Гесевио Celena Telerico DEPOSITATA IN CANCELLERIA -8 FEB 2017 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 4