Cass. pen., sez. I, sentenza 21/09/2016, n. 5979
CASS
Sentenza 21 settembre 2016

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La regola generale di non impugnabilità delle sentenze che possono dare luogo ad un conflitto di giurisdizione o di competenza (art. 568, comma secondo, cod. proc. pen.) vale anche ove il provvedimento che si vuole contestare sia adottato, con le forme dell'ordinanza, nel procedimento di esecuzione. (In applicazione del principio la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione aveva dichiarato la propria incompetenza a decidere sulla richiesta di restituzione di beni sottoposti a sequestro conservativo ritenendo che, con il passaggio in giudicato della sentenza di condanna al risarcimento del danno, la risoluzione della questione dovesse essere devoluta al giudice civile).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 21/09/2016, n. 5979
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5979
    Data del deposito : 21 settembre 2016

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