Sentenza 27 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/02/2004, n. 4031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4031 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PONTORIERI Franco - Presidente -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere -
Dott. BUCCIANTE Ettore - rel. Consigliere -
Dott. FIORE Francesco Paolo - Consigliere -
Dott. MIGLIUCCI Emilio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LV GA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FOSCARI 40, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO COLAIACOVO, che lo difende unitamente all'avvocato MARIO LV, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
OT IC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA L MANTEGAZZA 24, presso il sig. LUIGI GARDIN, difeso dagli avvocati RICCARDO LOPARDI, MICHELE FARAGLIA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 501/00 del Tribunale di SULMONA, depositata il 11/10/00;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 28/10/03 dal Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE;
udito l'Avvocato LOPARDI Riccardo, difensore del resistente che ha chiesto rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario che ha concluso per rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con denuncia di nuova opera presentata il 5 dicembre 1995 al Pretore di Sulmona, NO AT, proprietario di due unità immobiliari dell'edificio sito in quella città al n. 21 di via Santa Costanza, chiese che venisse ordinato a CO TI, proprietario a sua volta di un locale al piano terreno del fabbricato, di sospendere i lavori che aveva intrapreso, per creare un varco nel muro perimetrale e collegare quel suo vano a un adiacente stabile che per intero gli apparteneva. Il destinatario del ricorso si difese sostenendo che in realtà si trattava della legittima utilizzazione di un bene condominiale, poiché il manufatto in questione costituiva un muro maestro interno di uno stesso unico immobile.
All'esito dell'istruzione della causa in sede ordinaria - svoltasi dopo l'esaurimento della fase interdittale, nel corso della quale era stata svolta una consulenza tecnica di ufficio -con sentenza del 26 marzo 1998 il Pretore condannò CO TI al ripristino della situazione precedente alle opere che aveva intrapreso. Impugnata dal soccombente, la decisione è stata riformata dal Tribunale di Sulmona, che con sentenza dell'11 ottobre 2000, in accoglimento del gravame, ha dichiarato legittima l'iniziativa assunta dall'appellante. A questa conclusione il giudice di secondo grado - il quale aveva fatto espletare una ulteriore consulenza tecnica di ufficio - è pervenuto ritenendo: l'edificio in contestazione costituisce un unico corpo di fabbrica, inizialmente appartenente per intero a VE TO e diviso con un atto dell'11 dicembre 1945 tra i suoi quattro figli ed eredi;
si era così automaticamente dato luogo alla nascita di un condominio, comprendente sia la parte sinistra (ora di CO TI) sia la destra (in cui si trova il locale, che egli ha acquistato il 12 gennaio 1995 e che intende mettere in comunicazione con la residua sua proprietà); il manufatto in contestazione, come risulta dalle relazioni peritali acquisite, è un muro maestro centrale di spina, avente funzione portante come i quattro perimetrali;
l'apertura in contestazione costituisce quindi un uso lecito di un bene comune;
non è esatto che CO TI, realizzando il varco, ripristinerebbe la comunione della corte antistante la parte destra dello stabile, comunione che era venuta meno, secondo le previsioni dell'atto del 1945, in seguito al successivo utilizzo a fini edificatori dell'altra corte, corrispondente alla parte sinistra;
questo assunto di uno dei consulenti tecnici di ufficio è infondato, poiché l'appellante aveva già riottenuto la comproprietà di quell'area in seguito all'acquisto del 1995, comprensivo sia del locale sia delle relative "ragioni anche condominiali", sicché è abilitato a impiegarla come passaggio e a trame l'utilità specifica aggiuntiva di usarla anche per recarsi nella porzione dello stabile già originariamente di sua proprietà; entrambi i consulenti hanno escluso che l'apertura in questione rechi pregiudizio alla stabilità del fabbricato. Contro tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione NO AT, in base a sei motivi. CO TI si è costituito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Riordinati i motivi di ricorso secondo la sequenza delle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, debbono essere presi prioritariamente in considerazione il secondo, il terzo e il sesto, con i quali si denunciano, rispettivamente, "violazione di legge (art. 1117 c.c.)", "omessa o insufficiente motivazione sulle conclusioni della relazione del CTU" e "violazione o falsa applicazione degli artt. 884 c.c., 1102, 1108 1^ e 3^ comma, 1117, 1120, 1122 c.c., nonché illogica e contraddittoria motivazione su un punto decisivo, in relazione agli artt. 1120 c.c., 61, 62 disp. att. c.c., 113, 115, 360 nn. 3 e 5 c.p.c", per avere il giudice a quo erroneamente e ingiustificatamente disconosciuto, in difformità da ciò che era emerso dalle consulenze tecniche di ufficio, che l'atto di divisione del 1945 aveva comportato il frazionamento dell'edificio in questione in due fabbricati separati, strutturalmente distinti e autonomi: la parte di sinistra, destinata per intero a AR SC TO (dante causa di CO TI), quella di destra, assegnata per singole porzioni a DE TO, NA TO e EN TO, tra le quali soltanto si era costituito un condominio. La censure in esame non sono fondate.
La tesi di NO AT si basa su un presupposto contrastante con quanto ha motivatamente ritenuto il Tribunale, proprio alla luce delle risultanze peritali, che secondo il ricorrente sono state travisate o trascurate: si tratta di uno stesso fabbricato, delimitato da quattro muri perimetrali e attraversato da uno centrale, che hanno tutti "natura essenzialmente e principalmente di sostegno dell'edificio e sono da ritenere, quindi, muri maestri - o muri portanti - oggetto, ai sensi dell'art. 1117 c.c., di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piano dell'edificio stesso", il quale "costituisce un unico corpo di fabbrica sin dalle origini". Senz'altro corrette sono poi le conseguenze in diritto che da questo insindacabile accertamento in fatto ha desunto il giudice di appello, uniformandosi alla costante giurisprudenza di questa Corte in materia (v., tra le più recenti, Cass. 26 marzo 2002 n. 4314): la realizzazione dell'apertura che CO TI intende aprire nel muro di spina, per collegare i locali già di sua proprietà a quello acquistato nel 1995 dall'erede di DE TO, tutti compresi in un medesimo stabile, costituisce una lecita utilizzazione del bene comune, che non lo sottrae alla funzione sua propria e quindi non menoma il diritto degli altri condomini.
Con il quinto motivo di ricorso NO AT si duole di "violazione e falsa applicazione degli artt. 884, 1362, 1366, 1367, 1369, 1371, 1372 c.c, nonché illogica e contraddittoria motivazione su un punto decisivo, in relazione agli artt. 1322, 1350 nn. 4, 5 e 11 c.c., artt. 113, 115, 360 nn. 3 5 c.p.c", lamentando che il
Tribunale ha mancato di desumere la vera natura del muro in questione (di confine tra due diversi fabbricati, invece che incluso in uno stesso unico edificio) da una clausola dell'atto di divisione del 1945, con la quale al dante causa di CO TI era stato attribuito il diritto di appoggio sul manufatto.
Anche questa censura va disattesa.
L'assorbente ragione che ne impone il rigetto è la sua "novità": si basa su un assunto, implicante peraltro la necessità di accertamenti di fatto e valutazioni di merito, che non aveva formato oggetto di dibattito nel giudizio a quo ne' quindi di decisione da parte del Tribunale, al quale non era stato affatto prospettato. Gli altri due motivi di impugnazione attengono alla costituzione o all'aggravamento della servitù di passaggio sulla corte antistante la parte destra dell'edificio che secondo NO AT deriverebbe dalla realizzazione del varco in contestazione, in quanto consentirebbe a CO TI di accedere anche per quella via alla metà di sinistra del fabbricato, che è dotata di un proprio distinto ingresso.
In particolare, con il primo motivo si denuncia "violazione di legge (art. 1102 c.c.)", avendo il giudice di appello trascurato di considerare che l'altra corte, corrispondente alla parte a sinistra, era stata utilizzata a scopo edificatorio e ciò comportava, secondo l'atto di divisione del 1945, la rinunzia alla comunione su quella di destra, con conseguente illegittimità della sua utilizzazione come luogo di transito da parte di CO TI.
ha doglianza non è fondata.
Il Tribunale non ha affatto mancato di vagliare la tesi di cui si tratta, che era stata formulata da uno dei consulenti tecnici di ufficio. L'ha ritenuta però inconferente, osservando che l'appellante comunque era abilitato a usare quell'aera, non iure servitutis ma iure proprietatis, poiché essa era divenuta di nuovo comune anche a lui, in seguito all'acquisto del 1995, che comprendeva, oltre al locale ubicato nella parte di destra del fabbricato, le relative "ragioni anche condominiali" sullo spazio antistante. Il motivo di ricorso in esame difetta pertanto dell'indispensabile requisito della congruenza con la ratio decidendi posta a base, sul punto, della sentenza impugnata.
Infine, con il quarto motivo di ricorso NO AT, dolendosi di "violazione o falsa applicazione degli artt. 884, 1058, 1063, 1064 1^ comma, 1065, 1067 1 comma, nonché illogica e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione agli artt. 113, 115, 360 nn. 3 e 5 c.p.c.", lamenta che il Tribunale non ha rilevato che la corte antistante alla metà di destra del fabbricato è comune soltanto parzialmente, poiché una porzione appartiene allo stesso ricorrente in via esclusiva ed è proprio quella che è dotata di ingresso dalla strada e che quindi CO TI dovrebbe utilizzare, per accedere non solo al locale acquistato nel 1995, ma anche alle unità immobiliari che già erano di sua proprietà, con conseguente aggravamento della relativa servitù. Neppure questa censura può essere accolta, per la stessa ragione per cui è stato respinto il quinto motivo di impugnazione: la questione, eminentemente di merito, non era stata sottoposta al giudice a quo, nè dunque può avere ingresso in questa sede.
Il ricorso pertanto viene rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di Cassazione sostenute dal resistente.
DISPOSITIVO
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente a rimborsare al resistente le spese del giudizio di Cassazione, liquidate in 91,00 euro, oltre a 1.000,00 euro per onorari.
Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2003