Sentenza 18 novembre 2015
Massime • 1
In tema di misure cautelari personali, la motivazione del provvedimento di appello di rigetto dell'istanza di sostituzione della misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, deve tenere specificamente conto del ridimensionamento della contestazione oggetto di intervento cautelare, derivante dalla condanna in primo grado per uno solo dei reati per i quali tale intervento era stato disposto, fornendo specifica indicazione delle ragioni per le quali si ritenga comunque necessaria la misura più afflittiva.
Commentario • 1
- 1. Eccesso di velocità: strumenti per l'accertamento e loro taratura periodicaRaffaele Vairo · https://www.studiocataldi.it/ · 7 gennaio 2015
La velocità; attendibilità dell'accertamento. di Raffaele Vairo Sommario: Premessa. - 1. Velocità. -1.1. Velocità inadeguata. - 1.2. Limiti di velocità. - 1.3. Rilevazione. - 1.4. La legittimità delle rilevazioni tramite apparecchiature elettroniche. - 1.5. L'attendibilità delle rilevazioni eseguite dalle apparecchiature. - 2. Taratura periodica: l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione; - 2.1. Taratura periodica: la Corte Costituzionale detta le regole. Premessa Finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato e poste dall'ordinamento giuridico sono la sicurezza e la salute delle persone, tra cui rientra, per espressa disposizione dell'art. 1 del codice …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/11/2015, n. 1825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1825 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2015 |
Testo completo
1 8 25 / 1 6 le REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez. 1583 Dott. Gennaro MARASCA Presidente- Dott. Grazia LAPALORCIA - Consigliere - CC - 18/11/2015 Dott. Maurizio FUMO R.G.N. 38323/2015 Consigliere Dott. Rosa PEZZULLO - Consigliere - - Consigliere Relatore - Dott. Luca PISTORELLI ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto dal difensore di: UC RE, nato ad [...], il [...]; avverso l'ordinanza del 30/7/2015 del Tribunale di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Giovanni Di Leo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. Valerio Vianello Accorretti, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Napoli ha respinto l'appello proposto ai sensi dell'art. 310 c.p.p. da UC RE avverso il provvedimento con il quale lo stesso Tribunale, in sede di cognizione, aveva rigettato la sua richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere applicatagli per il reato di cui all'art. 12-quinquies I. n. 356/1992 aggravato ai sensi dell'art. 7 I. n. 203/1991. 2. Avverso l'ordinanza ricorre il UC a mezzo del proprio difensore deducendo violazione di legge e correlati vizi della motivazione. In tal senso il ricorrente eccepisce la legittimità delle produzioni difensive ad oggetto le dichiarazioni rese dai soggetti coinvolti nella vicenda relativa al mutamento della residenza della convivente dell'imputato; produzioni che il Tribunale ha ritenuto erroneamente inconferenti in quanto estranee all'area di devoluzione, trascurando quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità sull'introduzione di nova probatori nell'appello cautelare e comunque la cui necessità e per l'appunto legittimazione - è conseguita al fatto che - era stato proprio il giudice della cognizione, nel rigettare l'istanza ex art. 299 c.p.p., ad introdurre autonomamente l'argomento, invece irrilevante ai fini della prognosi di attualità delle esigenze cautelari stante l'estraneità del UC alla suddetta vicenda. Sotto altro profilo il giudice dell'appello avrebbe invece apoditticamente enfatizzato nel giudizio di adeguatezza le violazioni alle prescrizioni imposte con gli arresti domiciliari - poi sostituiti con la detenzione carceraria in cui era incorso il UC, non tenendo - conto che le stesse si sarebbero sostanziate in due incontri non autorizzati con il fratello e la convivente (già autorizzata ai colloqui con il ricorrente durante il suo primo periodo di detenzione carceraria), inidonei ad evidenziare l'inserimento del prevenuto in quel pericoloso contesto criminale di cui si parla nel provvedimento, ma altresì inidonee ad essere qualificate come effettive trasgressioni del regime cautelare imposto. Il Tribunale avrebbe poi omesso di considerare, anche sotto il profilo della proporzionalità della misura, che è intervenuta in primo grado condanna del UC per uno solo dei reati oggetto della misura cautelare, essendo egli stato assolto dagli altri quattro, circostanza in grado di ridimensionare la gravità complessiva del fatto addebitatogli, tanto più che la suddetta condanna riguarda l'intestazione fittizia di beni del padre dell'imputato risalente al 2009, che la custodia cautelare prosegue da tre anni e che il UC è comunque tuttora incensurato.
3. Con atto depositato il 3 novembre 2015 il difensore dell'imputato ha altresì proposto motivi nuovi.
3.1 Con il primo denunzia vizi della motivazione del provvedimento impugnato, tra cui il travisamento delle risultanze processuali. In tal senso, secondo il ricorrente, il Tribunale, ai fini della valutazione sulla inadeguatezza del regime di detenzione domiciliare, ha fatto riferimento alla presunta incidenza della violazione delle prescrizioni imposte al UC nella decisione di ripristinare la custodia carceraria, quando invece il relativo provvedimento non aveva ascritto all'imputato alcuna violazione di tal genere (riconoscendo anzi che la GE era la sua convivente), ma aveva giustificato la decisione in relazione alla coeva vicenda del mutamento della residenza di quest'ultima.
3.2 Quanto a tale vicenda i giudici del merito avrebbero invece omesso di confutare le obiezioni svolte con i motivi d'appello concernenti il difetto di qualsiasi evidenza in grado di collegare il UC alle presunte indebite pressioni esercitate sugli uffici comunali di Sant'Antimo per consentire alla GE di riportare la sua residenza presso l'abitazione del compagno al fine di risultare nuovamente convivente con il medesimo. Ma il provvedimento impugnato sul punto sarebbe altresì contraddittorio, affermando, per un verso, il valore sintomatico del fatto menzionato, ma negando, per l'altro, di poter formulare un giudizio anche solo incidentale sull'effettivo coinvolgimento dell'imputato nel medesimo.
3.3 Con un secondo motivo la difesa ritorna sugli ulteriori vizi della motivazione già rilevati con il ricorso principale e concernenti la mancata considerazione, ai fini della valutazione ex art. 275 comma 3 c.p.p., degli esiti del dibattimento di primo grado, con il conseguente ridimensionamento dell'accusa gravante sull'imputato, del fatto che allo stesso mai sia stata contestata l'intraneità a consorterie mafiose e che il reato per cui è intervenuta condanna risalga ad oltre cinque anni fa. Lamenta inoltre il ricorso l'apoditticità della motivazione posta dal Tribunale a sostegno dell'affermata proporzionalità della misura carceraria, priva di qualsiasi concreta analisi del rapporto tra l'entità della pena irrogata nel giudizio di cognizione e il tempo già trascorso in custodia cautelare dal UC. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti.
2. Va innanzi tutto precisato come oggetto di devoluzione nel giudizio di appello cautelare siano stati esclusivamente i profili attinenti l'adeguatezza e la proporzionalità della misura carceraria applicata.
2.1 Ciò detto deve rilevarsi che il provvedimento del giudice della cognizione con il quale venne ripristinata la custodia carceraria ai sensi dell'art. 299 c.p. effettivamente ha motivato non tanto in relazione alla violazione delle prescrizioni relative agli arresti domiciliari (integrate dall'incontro del UC con il fratello e la compagna soggetti non formalmente autorizzati a frequentare il domicilio in cui egli era ristretto), quanto in riferimento alla vicenda delle pressioni eserciate sui funzionari del comune di Sant'Antimo per agevolare il mutamento della residenza della GE.
2.2 Tale circostanza non impediva al Tribunale di valorizzare le suddette violazioni come argomento a sostegno della ritenuta inadeguatezza della detenzione domiciliare, ma comunque imponeva al giudice dell'appello cautelare di spiegare le ragioni per cui tali violazioni dovrebbero ritenersi di spessore tale da giustificare la valutazione compiuta. Infatti, nel momento in cui il provvedimento impugnato ha inteso marginalizzare il rilievo della vicenda del cambio di residenza (intenzione che emerge chiaramente dalla rassegnata impossibilità di formulare un giudizio incidentale sull'effettivo coinvolgimento del UC in tale vicenda) era onere del Tribunale motivare come invece non ha fatto - sull'effettivo spessore delle menzionate violazioni, tanto più alla luce dell'incontestata circostanza per cui i protagonisti degli incontri "clandestini" erano stati in precedenza autorizzati ai colloqui con l'imputato durante il primo periodo della sua detenzione carceraria, nonché sulle concrete ragioni della loro sintomaticità della permanente intensità delle esigenze cautelari, tale da risultare tuttora ostativa alla concessione degli arresti domiciliari.
2.3 Ed in tal senso difetta nella motivazione del provvedimento altresì l'effettiva valutazione del ridimensionamento della contestazione che aveva determinato l'intervento cautelare conseguito alla condanna del UC per uno solo dei fatti originariamente imputatigli. Circostanza questa che deve rientrare nel giudizio di commisurazione della misura in ragione della necessità di ponderare l'attuale intensità del pericolo di recidivanza alla luce della eventualmente accertata non serialità dei fatti per cui è intervenuta condanna, anche ma ovviamente non solo in ragione della comparazione tra il tempo trascorso in custodia cautelare e l'entità della pena irrogata all'esito del giudizio di primo grado. Ciò non significa che, nell'indagine volta ad accertare l'adeguatezza della detenzione carceraria, debba riconoscersi rilevanza esclusiva ed assorbente al fatto che sia venuta meno, nelle more, una parte delle accuse in origine contestata, ma solo che il giudice dell'incidente cautelare deve fornire specifica indicazione delle ragioni per le quali la misura più afflittiva viene ritenuta tuttora idonea allo scopo e proporzionata all'entità e gravità dei fatti di reato oggetto della cautela (cfr. Sez. 2, n. 25378 del 15 maggio 2015, P.M. in proc. Mele, Rv. 264229).
3. Le evidenziate lacune motivazionali impongono l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esame, dovendosi ritenere per altro verso assorbite in tale decisione tutte le doglianze del ricorrente che non hanno trovato specifica trattazione.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Napoli. Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 comma 1-ter disp. att. c.p.p. Così deciso il 18/11/2015 Il Presidente Il Consigliere estensore Luca Pistorelli Gennaro Marasca лого FONTATA IN CANCELLERIA addi 18 GEN 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carnele Lanzuise