Sentenza 16 gennaio 2015
Massime • 1
È legittimo il decreto di irreperibilità preceduto da ricerche svolte senza considerare il numero di utenza mobile del destinatario della notifica, pur in possesso dell'autorità competente, in quanto l'utenza cellulare è priva di qualsiasi collegamento certo ad una persona o ad un luogo, a differenza della utenza telefonica fissa, la cui conoscenza permette di allargare la ricerca anche al luogo ove l'utenza è installata, con possibile acquisizione di ulteriori notizie circa l'attuale dimora del ricercato.
Commentario • 1
- 1. Irreperibiltà richiede ricerche cumulative (Cass. 13308/25)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 9 aprile 2025
Le ricerche necessarie ai fini dell'emissione del decreto di irreperibilità devono essere eseguite cumulativamente, e non alternativamente, in tutti i luoghi indicati dall'art. 159 cod. proc. pen., a pena di nullità assoluta, in quanto l'emissione del decreto costituisce extrema ratio, giacché equipara la conoscenza legale a quella sostanziale da parte dell'imputato del contenuto dell'atto, il che implica che siano stati esperiti tutti i necessari tentativi per la notifica. Corte di cassazione sez. V, ud. 4 marzo 2025 (dep. 7 aprile 2025), n. 13308 Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Torino, con la sentenza emessa il 1 luglio 2024, confermava quella del Tribunale di Vercelli, che …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/01/2015, n. 2886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2886 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. IANNELLI Enzo - Presidente - del 16/01/2015
Dott. GALLO Domenico - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 112
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 33401/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AG RE, nato in [...] l'[...];
avverso la sentenza 18/2/2014 della Corte d'appello di Bologna, 2 sezione penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Gallo Domenico;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. DELEHAYE Enrico, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per l'imputato, l'avv. Agati Ottorino, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 18/2/2014, la Corte di appello di Bologna confermava la sentenza del Tribunale di Ferrara, in data 5/3/2009, che aveva condannato AG RE alla pena di anni tre di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa per il reato di concorso in ricettazione di autovettura.
2. La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l'atto d'appello, e confermava le statuizioni del primo giudice, ritenendo accertata la penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato a lui ascritto ed equa la pena inflitta;
3. Avverso tale sentenza propone ricorso l'imputato per mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando un unico motivo di gravame con il quale ripropone l'eccezione di nullità del giudizio per nullità dei decreti di irreperibilità emessi nelle diverse fasi processuali. Al riguardo eccepisce l'incompletezza delle ricerche effettuate, in quanto l'imputato, tratto in arresto per fatti precedenti, all'atto della scarcerazione aveva eletto domicilio presso l'avv. Sorgato del foro di Ferrara;
inoltre risultava dagli atti che la Pg. stava eseguendo intercettazioni su un'utenza telefonica in uso al medesimo. Quindi si duole che non siano state effettuate ricerche presso il domicilio eletto e che non sia stato utilizzato il numero telefonico dell'imputato in possesso alla Pg per eseguire le ricerche del destinatario della notifica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Il mancato uso per le ricerche dell'utenza mobile dell'imputato in possesso alla Pg, non rende illegittimo il decreto di irreperibilità, ove questo sia stato preceduto da ricerche adeguate, rimaste infruttuose, nei luoghi indicati dall'art. 159 c.p.p., comma 1. 3. Al riguardo questa Corte, con la sentenza n. 32331/2011, ha già avuto modo di osservare che: "... le ricerche sono finalizzate ad acquisire notizie al fine di poter procedere alla notifica all'imputato non detenuto nelle forme di cui all'art. 157 c.p.p., che pone come regola base la consegna a mani proprie del destinatario. Se ciò non è possibile l'art. 157 individua i luoghi dove può ragionevolmente presumersi che si rinvenga un convivente dell'imputato oppure, anche se tale modalità non è perseguibile si procede alla notificazione mediante deposito alla casa comunale. L'utenza cellulare, in quanto utenza mobile, è priva di qualsiasi collegamento certo ad una persona e ad un luogo. L'utilizzo di tale utenza non assicura il contatto con la persona ricercata, in particolare quando la stessa, come nel caso di specie non ha avuto alcun contatto con l'autorità procedente. Ma anche nel caso in cui si realizzi un effettivo contatto con la persona ricercata la stessa non può che essere invitata presso gli Uffici dell'Autorità procedente per ricevere la notificazione dell'atto. Evidenti esigenze di ordine garantistico hanno infatti indotto il legislatore ad escludere l'imputato dal novero dei soggetti che possono essere avvisati o convocati a mezzo telefono anche nei casi di urgenza. Non può neanche darsi corso alla procedura prevista dall'art. 161, che, prevede che la dichiarazione e l'elezione di domicilio deve essere compiuta non appena l'interessato venga a trovarsi in presenza dell'autorità giudiziaria o abbia a ricevere un atto da questa nella qualità di imputato o di persona sottoposta alle indagini. Diversa è invece la conoscenza di un'utenza fissa che consente il collegamento con un luogo determinato e permette di allargare la ricerca anche in tale luogo con possibile acquisizione di ulteriori notizie circa l'attuale dimora del ricercato. L'avverbio "particolarmente" di cui all'art. 159 c.p.p., nella lettura data dalla Relazione al Codice e dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 399/98 ha lo scopo di non rendere esaustiva, e quindi limitativa, l'indicazione dei luoghi ove ricercare l'imputato ma non anche quello di allargare la ricerca con mezzi che non consentono non solo l'esatta individuazione del destinatario, ma anche alcun collegamento con luoghi specifici dove poter allargare le ricerche. Nessuna negligente omissione può pertanto ravvisarsi nel comportamento degli organi delegati alla ricerca nel non prendere contatto con un'utenza mobile indicata in atti come utilizzata dall'imputato".
4. Nel caso di specie, il fatto che non siano state effettuate ricerche presso il domicilio eletto - lo studio dell'avv. Sorgato in Ferrara - al momento della scarcerazione, non è elemento idoneo a far ritenere incomplete le ricerche poiché l'elezione di domicilio si riferiva ad altro procedimento penale e in ogni caso i Carabinieri danno atto di aver eseguito ricerche infruttuose nella zona di Ferrara. Di conseguenza i decreti di irreperibilità sono stati emessi legittimamente.
5. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2015.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2015