Sentenza 27 marzo 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 27/03/2003, n. 4548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4548 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2003 |
Testo completo
4 7 L 3 L . O N ) B , E 1 & 7 C : 9 A N 1 - P O 1 I I 1 Z - D A 1 R 2 E T . C S I L I G 9 D E 3 IN NO DEL POL TALLA D04 5 4 8 /0 3 U R I E REPUBBLICA ITALIANA A G 0 D 4 E E . T N T . N T T E R S S A I E ( LA CORTE SUPRE ZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Angelo GRIECO Presidente R.G.N. 22942/0 1 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Rel. Consigliere Сгод, 10364 Dott. Donato PLENTEDA Consigliere Rep. Dott. Renato RORDORF -- Consigliere - ud.26/11/02 Dott. Carlo DE CHIARA Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA + sul ricorso proposto da: REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DELL'ORO 3, presso l'Avvocato CHIARA RICCI rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE giusta mandato A FRANCESCONI, CIPRIANI, LEONILDE margine del ricorso;
ricorrente
contro
TI NA;
intimato 2002 avverso la sentenza n. 2523/00 del Giudice di pace di 2167 BARI, depositata il 07/08/00; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/11/2002 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito per il ricorrente 1'Avvocato Cipriani che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso;
-2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Cor atto di citazione notificato ΤΙ data 1.1.1999 RO TI conveniva avanli al giudice di Pace di Bari la Regione Puglia, chiedendono la condanra al pagamento delia somma di £ 732.000 a titolo di contributo a seguito delle avversità atmosferiche che avevano compor ato, nell'ar c 1987, un'ingenle perdita di prodctt: agricoli coltivat' a propri terreni siti in agro oi Minervino Murge. Sosteneva che contributo ora rogolato dalla Legge 590/81, modificata dagli artt. 2 e 4 della Legge 138/85 ed integrata delle Tegy! del a Regione Puglia n.19/79 e n.38/82, con erano stati provisti interventi in Lavoro delo aziondo agricole colpite da avversità atmosforicho dichiarato di carattere eccezionale con decreto del Ministro dell'Agricoltura e che a la! fine, alnonoscance avesse presentato rogo_ure domanda Comune di Minervino Murge, quale ente delegato ex lego" a ricevere, istru're € liquidare l'indennità © gli fosse stalo riconosciuto un contributo di f 732.000, a Regionc, cui era stata inoltraza dalia Provincia (delib. G.P. n.1357 del 7.6.19891 richiesta di finanziamento, non aveva provveduto. Si costituiva la Regione Puglia che eccepiva pregiudizialmente 1'inammissibilità della domanda par violazione dell'art. 112 C.P.C., il proprio difetto di legittimazione passiva ed il difetto di giurisdizione dell'A.G.O.. Ne] merito 808 eneva 'infondatezza della domanda in assenza del decreto del Ministero dell'Agricoltura dichiarativo della eccezionalità deli'avversità atmosferica in relazione al Lerreno di proprietà dell'attore ed in presenza doi 'intervenuta 2. R. n. 10/89 la quale all'art. 6 comma 2 aveva previsto sospensione deg interventi di cui alla citata L.R. n.19/79. Con sentenza del 19.7-7.8.2000 il giudice di pace accoglieva le domanda, condannando la Regiono Puglia al pagamento 台 favore dell'altore della richiesta somma di ť 732.000 oltre agli interessi dalla domanda. Riconosceva in primo luogo la legittimazione passiva della Regione, escludendo quella del Comune e della Provincia, avendo tali enti esplicato, come previsto per legge, una mera attività amministrativa istruttoria delegata dalla Regione cui compete esclusivamente la Cunzione di acce Il virtù dell'art. 70 del D. P . R. 616/77, con facoltà di controllo e di sostituzione 124 all'ente delegato. Escludeva altresì che alla sospensione disposta con _'art. 6 Commo 2 della successiva L. R. n. 10/89 potessero essere riconosciuti effetti retroattivi. Disattendeva poi l'eccepito difettc di giurisdizione dell'A.G.O., sostenendo nel merito a doila mancanza del decreto irrilevanza in quanto trovava applicazione nel ministeriale, caso in esame la L. R. n.19/79 integrata dalla L.R. 38/82 con cui la Regione Paglia aveva introdotto per gl un'auronoma disciplina più favorevole operateri agricoli, prevedendo (art. 6 cella citata L.R. 19/79) la concessione dei contributi per coloro che avessero subito perdite in misura non 30% della produzione lorda, da inferiore a attingersi al Fondo di solidarietà regionale od elevando 1'importo massimo dej contriburi in £ 2.000.000, laddove invece 'intervento dello Stato, disciplinato dalle leggi nn.364/70 0 590/81, prevedeva requisiti più restri tivi (perdile in me sura non inferiore al 35% della produzione lorda e limite del contributo asato in £ 1.500.000!. Avverso tale sentenza propone ricorso per Cassazione la Regione Puglia, deducendo tre motivi di censura. wh necessaria so_o сол riferimento alla domanda subordinata in quanto il giudizio al riguardo deve essere espresso non già 'ex post" in base all'esito della lile ma "Ex ante. La censura è certamente ammissibile sotto il profilo dell'art. 113 comma 2 C.P.C. in quanto, por riguardando una sentenza del qiudice di Dace pronunciata secondo equità in una controversia di valore non superore a lire due milioni, prospetta questione processuale che rientra fra quelle che possono essere fatte valere avanti alla Corte в di Cassazione (per tutte Sez. Jn. 716/99). La SzesЯa è cel pari ammissibile Souto i.l dedo to profilo delia violazione dell'art. 102 C.P.C. in quanto, pur trattandosi di questione писма dato che in priro grado ΠΟΠ era S ata richiesta l'integrazione del contraddittorio sul presupposto della presenza di litisconsorzio recessario ma era stala eccepita dalla Regione solo la carenza della propria legittimazione passiva con l'indicazione di quella cel Comune e della Provincia, non v'è dubbio che ипа tale unancata integrazione, qualora ricorressorc qli estremi del isconsorzio necessario, potrebbe essere rilevata anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo 7 e cuindi por la prima volta anche in Cassazione, sia pure sulla base degli atti già acquisiti nella precedente Fase. Deve escudersi però in radice che nel caso in csamo пе sussistano le condizioni, richiedendosi 过 al fine, di Icori de! casi #30ressamente provisti dalla legge, che la situazione dedotta ir giudizio deoba sscre deciso in maniera unitazia nei confronti di più soggetti (Cass. 11150/98) 0 on configurandosi tale polesi ir presenza di una domanda diretta ad oltenerc, come quella formulata introdut o, _'adempimento di CON l'atto obbligazione, qualora si inaichi in via subordinata, Quale eventuale destinataric dell'accredito che l'obbligato dovrà effettuare, an alt o soggetto cre covrebbe provvedere poi riversare la somma all'avente ajritio. Una tale prospettazione, che Sa riferimento Bostanzialmente ad una modalità di pagamento attraverso 10 partecipazione di !! terzo, T 1 idonca a qualificare tale torzo como litisconsorte necessario, sia percrć si è pur sempre in maleria di obbligazioni sia perché, dovendos! in taic eventualità considerate alc ter o come semplice potrebbe ritenersi mandalario, egli non 3 direttamente o personalmente obbligato. Con 1: terzo motive La ricorrente Jenuncia nullità della sentenza e/o motivazione apparente, sostenendo che 1= Corte d'Appello di Раті. con sentenza 7.543 del 6.7.2001 ha scatuito che Legittimo contraddittore è l'ente tenuto per legge alla concessione e non già la Regione Puglia e che i giudice di puce è giunto a conclusioni opposte senza indicarne le ragioni, nonostante la Provincia ed Comune fossero tenuti al pagamento per legge. Anche tale censura è infondata. In primo luogo si Osserva che ressura rilevanza può assumere il mero richiamo ad una precedente sentenza della Corte d'Appello di Bari che, escludendo i a legittimazione passiva delio Regione Puglia, sarcbbe gicla a conclusioni opposto a quellc cui è pervenul.o il giudice di pace, se s consideri che nessun accenno è stato fat o alle argomentazioni che sarebbero state evolte in quella sede. Non rispondente al contenuto de la sentenza impugnata è poi la specifica coduzione relativa alla mancanza di molivazione nella parte in cui il giudice di pace ha affermato legittimazione della Regione ed ha escluso invece quella della I Provincia c del Comune, поповlante tali due enti fossero tenuti al pagamento. Risulta infalti che il giudice di pace ha affrontato espressamente, con richiami normativi di fonto nazionale e regionale, problema della legittimazione passiva, rilevando che la delega conferila alla Provincia ed al Comune tia finalità essenzialmente istrulLorie ē che la Regione conserva la facoltà di Inserirsi in ogni fase del procedimento, rimanendo unico ed effettivo titolare del potere di concessione del contributo. A fronte di call considerazioni la Regione non ha dedo tc alcuna specifica argomentazione di carattere giuridico, limitandosi ad affermare che tenuti per legge al pagamento sono la Provincia ed 1. Comune, trascurando ogni valutazione Su un'eventuale diversa natura della delega rispetto a quella prospettata con ia sentenza impugnata c on consentendo in zal modo il richiesto controllo di legittimità. Nulla deve essero disposto ir. ordine alle spese, non essendosi la controparte costituta.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta 11 ricorso. 10 Con sentenza m.11085/02 le Sezioni Unite di questa Corle rigettavanc 11 pzino motivo ricorso, dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario e rimettendo le parti a questa Sezione in ordine agli altri due motivi. MOTIVI DEILA DECISIONE Risolta dalle Sezioni Unite di questa Corte la questione di giurisdizione del giudice ordinario dedotta dalla Regione con 1 primo motivo di ricorso, vanno esaminati 1 restantl motivi 2 seguito del rinvio operato a questa sezione. Cor 1 secondo motivo di ricorso la Regione Puglia denuncia violazione dell'art. 102 C.P.C., lamentando che il giudice dl pace, nonostante l'attore avesse chiesto in subordine di dichiarare la Regione Puglia tenuta ad accreditare al Comune di Minervino l'importo occorrente al pagamento del contributo e malgrado quindi detto Comune fosse stato coinvolto nel giudizio quale litisconsorte necessario, non abbia accolto La richiesta di integrazione del contraddittorio, senza considerare che la domanda aveva per oggetto l'accertamento ai situazione giuridica comune a più soggetti euna che nessuna rilevanza può assumere la circostanza la partecipazione al giudizio del Comune siache 6 سرم Roma, 26.11.2002 11 Consiglie) OST. R o b ледо M A SAZIONE Prima S vije Doposibī 27 MAR. 2003 IL CANCELLISHE 11 RG 22967 T. Presidente JLCAR Luisa Passinetti O TT ) 4 E Y 7 C 3 . A N P , I L D * * E C I F D U A I D G E 6 T 4 Z . N N T E . T S T E R S A I (