Sentenza 4 gennaio 2002
Massime • 1
In tema di opposizione a ordinanza - ingiunzione, la previsione dell'art. 23 legge n. 689 del 1981, secondo la quale, in caso di mancata comparizione dell'opponente o del suo procuratore alla prima udienza , il giudice convalida l'ordinanza opposta, ha carattere di specialità e pertanto non è applicabile al di fuori dell'ipotesi considerata; ne consegue che non può essere pronunziata ordinanza di convalida in udienza diversa dalla prima, anche ove nella prima udienza l'opponente sia stato ugualmente assente e si sia proceduto ad un mero rinvio, senza espletamento di alcuna attività istruttoria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/01/2002, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo MILEO - Presidente -
Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO - Consigliere -
Dott. Paolo STILE - Consigliere -
Dott. Saverio TOFFOLI - Consigliere -
Dott. Camilla DI IASI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
BR PE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BU MELIANA 12, presso lo studio dell'Avvocato SCICCHITANO ROSARIO, rappresentato e difeso dall'avvocato MARCHIANÒ ANGELO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI COSENZA;
- intimato -
avverso l'ordinanza del Pretore di CASTROVILLARI, emessa il 13/01/99 R.G.N. 476/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/07/01 dal Consigliere Dott. Camilla DI IASI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IU NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
IU CA ricorreva al retore di Castrovillari proponendo opposizione ad una ordinanza-ingiunzione emessa nei suoi confronti dall'Ispettorato del lavoro di Cosenza;
il pretore adito, rilevata l'assenza dell'opponente in udienza senza che risultasse alcuna situazione di legittimo impedimento e ritenuta, alla stregua della documentazione in atti, fondata la pretesa sanzionatoria avanzata dall'Ispettorato, convalidava l'ingiunzione opposta. Avverso l'ordinanza pretorile di convalida propone ricorso per cassazione IU CA;
nessuno si è costituito per il direttore provinciale dell'Ispettorato del lavoro di Cosenza. MOTIVI DELLA DECISIONE
Nell'esposizione dell'unico motivo di ricorso, IU CA sostiene, tra l'altro, che: non gli furono mai notificati, quale opponente, il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, come invece previsto dall'art. 23 l. n. 689 del 1991;
la prima udienza si tenne il giorno 19 novembre 1998 dinanzi al pretore in funzione di giudice del lavoro, in assenza dello opponente, che non aveva mai, in alcun modo, avuto notizia di tale udienza;
a scioglimento di una riserva assunta in quella udienza il suddetto pretore, ritenendo che la controversia non rientrasse tra quelle attribuite per legge al giudice del lavoro, rimetteva gli atti al dirigente che, con successivo provvedimento, assegnava la causa ad altro pretore il quale, infine, fissava dinanzi a sè l'udienza di comparizione per il giorno 13 gennaio 1999;
i suddetti provvedimenti (ordinanza del giudice del lavoro, provvedimento del dirigente di assegnazione ad altro pretore e provvedimento di questo ultimo di fissazione dell'udienza) venivano comunicati all'opponente; il giorno 13 gennaio 1999 l'udienza veniva tenuta non dal pretore ordinario designato dal provvedimento soprarichiamato, bensì nuovamente dal medesimo pretore in funzione di giudice del lavoro che aveva già tenuto la prima udienza e che, in assenza dell'opponente, pronunciava l'ordinanza di convalida impugnata in questa sede.
Tanto premesso, il ricorrente censura la suddetta ordinanza perché "illogica", in quanto pronunciata nel presupposto dell'assenza dello opponente che, invece, per le pregresse vicende processuali, non era stato posto in condizione di partecipare all'udienza, e perché "pronunciata fuori dai casi previsti dall'art. 23 l. n. 689 del 1981". La censura è fondata.
Dall'esposizione del ricorrente (che ha trovato riscontro nell'esame diretto degli atti, consentito a questo giudice per essere stati dedotti errores in procedendo), emerge innanzitutto che l'ordinanza di convalida fu pronunciata in un'udienza successiva alla prima e, pertanto, fuori dell'ipotesi considerata dall'art. 23 l. n. 689 cit., che si riferisce solo al caso della mancata comparizione dell'opponente alla prima udienza, dovendosi in proposito rilevare che la disposizione citata "ha natura di norma speciale e non è estensibile ad ipotesi diversa da quelle in essa espressamente considerate" (così, da ultimo, Cass. sez. III, sent. n. 15747 del 2000 RV 497943 e, in precedenza, v. anche sez. I n. 5123 del 1996 RV 497943 e sez. L. n. 6931 del 1991 RV 472760). Solo per completezza, è da aggiungere che, prima di pronunciare l'ordinanza di convalida, il pretore avrebbe dovuto verificare che all'opponente assente era stata data valida comunicazione della udienza, risultando in atti che il suddetto opponente ricevette notizia di un'udienza che si sarebbe tenuta il 13 gennaio 1999, ma dinanzi ad un giudice diverso (il pretore ordinario che era stato designato dal dirigente e che aveva provveduto a fissare la suddetta udienza dinanzi a sè, non il pretore in funzione di giudice del lavoro, originario assegnatario del procedimento). Se è vero infatti che la comunicazione allo opponente della data fissata per l'udienza di comparizione "realizza lo scopo per il quale è previsto l'adempimento prescritto dall'art. 23 della predetta legge, che fa obbligo al cancelliere di notificare copia del ricorso e del decreto allo opponente, ......... con la conseguenza che legittimamente il pretore convalida l'ingiunzione in assenza dell'opponente avvisato con mera comunicazione di cancelleria, piuttosto che nelle forme prescritte dall'art. 23" (così Cass. se. I sent. n. 6228 del 1995 RV 4992653), è anche vero che non può in alcun modo ritenersi valida, ai fini che in questa sede rilevano, la comunicazione della data di un'udienza da tenersi dinanzi ad un giudice (non solo fisicamente, ma anche per competenza funzionale ) diverso da quello che l'ha poi effettivamente tenuta. Il ricorso va pertanto accolto e l'ordinanza impugnata cassata con rinvio al Tribunale di Castrovillari che provvederà alla liquidazione delle spese anche per il presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte:
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia per il nuovo esame ed anche per le spese di questo giudizio al Tribunale di Castrovillari.
Roma 5 luglio 2001.
Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2002