Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/01/2002, n. 48
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Sentenza 4 gennaio 2002

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In tema di opposizione a ordinanza - ingiunzione, la previsione dell'art. 23 legge n. 689 del 1981, secondo la quale, in caso di mancata comparizione dell'opponente o del suo procuratore alla prima udienza , il giudice convalida l'ordinanza opposta, ha carattere di specialità e pertanto non è applicabile al di fuori dell'ipotesi considerata; ne consegue che non può essere pronunziata ordinanza di convalida in udienza diversa dalla prima, anche ove nella prima udienza l'opponente sia stato ugualmente assente e si sia proceduto ad un mero rinvio, senza espletamento di alcuna attività istruttoria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/01/2002, n. 48
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 48
    Data del deposito : 4 gennaio 2002

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