Sentenza 11 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 11/06/2001, n. 7870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7870 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2001 |
Testo completo
68806 E N 6 S BLICA ITALIANA 8 O 9 I 1 Z N 870 7 4 A / R 6 T A 2 N DE /001 S I . I R R . G B A P E . T R D U L B L A I E A R D D T I B RTE SUPREMA DI CASSAZIONE S A O N T Oggetto E Ã N SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Antonio IANNOTTA Primo Presidente f.f. R.G.N. 4465/00 Cron. 18112 Dott. Vincenzo BALDASSARRE Presidente di sezione Dott. Francesco AMIRANTE H Presidente di sezione- Rep. Consigliere Dott. Antonio VELLA Ud. 22/03/01 - - Consigliere Dott. Giovanni PAOLINI Consigliere Dott. Ernesto LUPO Consigliere Dott. Francesco SABATINI Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Consigliere Dott. Giulio GRAZIADEI Rel. Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA 68806 N. sul ricorso proposto da: Ministro MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI pro-tempore, 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro 2001 ABATE FELICE, FIORE MARIA;
- intimati 144 -1- avverso la sentenza n. 1123/99 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 06/09/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/03/01 dal Consigliere Dott. Giulio GRAZIADEI;
udito l'Avvocato Daniela GIACOBBE, dell'Avvocatura Generale dello Stato;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. CINQUE che ha concluso per l'accoglimento del Alberto primo motivo del ricorso con assorbimento altre censure. Dichiarazione della giurisdizione delle Commissione Tributarie. Assorbito il secondo motivo. Cassazione senza rinvio della sentenza impugnata. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'Ufficio del registro di Pistoia, in relazione all'imposta comunale dovuta da NE NI per incremento di valore realizzato nel 1980 con la vendita di un'area edificabile alla S.r.l. Immobiliare San Giuseppe, ha notificato precetto a CE AB e AR IO, nella qualità di acquirenti ed attuali proprietari di uno degli appartamenti costruiti dalla Società su quel terreno. L'AB e la IO, con atto del 21 gennaio 1985, proponendo opposizione al precetto ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ., hanno citato dinanzi al Tribunale di Firenze il Ministero delle finanze;
hanno dedotto che l'azione esecutiva nei loro confronti, sulla scorta del privilegio accordato dall'art. 28 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643 a garanzia dell'obbligazione della venditrice, era illegittima, in assenza di emissione e notificazione del titolo anche nei riguardi di detta debitrice d'imposta. L'opposizione è stata accolta dal Tribunale. La Corte d'appello di Firenze, con sentenza del 28 maggio-6 settembre 1999, ha respinto il gravame dell'Amministrazione delle finanze. Aderendo ai rilievi già svolti dal Tribunale, la Corte di Firenze ha fra l'altro osservato che non sussisteva la giurisdizione delle commissioni tributarie, come invece sostenuto dall'appellante, perché la causa non era inerente all'an od al quantum dell'imposta, ma al diritto dell'Amministrazione di procedere ad esecuzione forzata;
ha M 3 poi escluso tale diritto, considerando che la creditrice, prima di rivolgersi ai terzi proprietari, avrebbe dovuto notificare il titolo ed il precetto alla NI (art. 603 cod. proc. civ.). L'Amministrazione finanziaria, con ricorso notificato il 18 . febbraio 2000, ha chiesto la cassazione della sentenza della Corte di Firenze, addebitandole, rispettivamente con due motivi, di non aver rilevato che la domanda avrebbe dovuto essere proposta davanti alle commissioni tributarie, in applicazione dell'art. 1 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, mettendo in discussione i diritti discendenti dal predetto privilegio, e, comunque, era infondata, essendo sufficiente, per l'azione contro il terzo acquirente, l'esistenza del titolo contro l'alienante (nella specie, ingiunzione fiscale divenuta definitiva in carenza d'opposizione) e la sua menzione nel precetto contro l'acquirente medesimo. L'AB e la IO non hanno svolto controdeduzioni. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso, con riguardo alla questione pregiudiziale sollevata con il primo motivo, è fondato. La causa è insorta nel vigore della disciplina del contenzioso tributario di cui al d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, e, dunque, è soggetta alle regole sulla giurisdizione poste dall'art. 1 secondo comma di tale disciplina, non a quelle dell'art. 2 del successivo d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, in quanto il principio dell'irrilevanza, ai W 4 fini della giurisdizione medesima, della legge sopraggiunta dopo la proposizione della domanda, ai sensi dell'art. 5 cod. proc. civ. (riformulato dall'art. 2 della legge 26 novembre 1990 n. 353), trova applicazione anche nei procedimenti in precedenza iniziati, ove pendenti alla data del 1° gennaio 1993 (art. 90 di detta legge, nel testo da ultimo fissato dall'art. 9 del d.l. 18 ottobre 1995 n. 432, convertito, con modificazioni, in legge 20 dicembre 1995 n. 534). Detto art. 1 secondo comma del d.P.R. n. 636 del 1972 elenca determinate imposte, fra cui (lett. e) quella comunale sull'incremento di valore degli immobili, e devolve alle commissioni tributarie le controversie che riguardino la relativa materia. Il parametro dell'inerenza alla materia (peraltro similare a quello posto dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992 con riferimento alle controversie "concernenti" le imposte specificamente enumerate) comporta, in assenza di delimitazioni di tipo soggettivo, l'inclusione nella competenza giurisdizionale delle commissioni anche delle contese fra l'ente titolare del potere impositivo e persone diverse dal debitore d'imposta, ove il tema del dibattito investa il rapporto tributario e le posizioni (attive o passive) con esso costituite. Ne deriva, rispetto alla causa fra l'Amministrazione finanziaria e l'acquirente d'immobile sottoposto al privilegio di cui all'art. 28 del d.P.R. n. 643 del 1972, la sussistenza della giurisdizione del giudice tributario non solo quando sia in discussione l'an od il quantum del credito d'imposta (verso il venditore) a tutela del quale the 5 sia fatta valere la prelazione, ovvero la spettanza e l'estensione di essa, ma anche quando si controverta sulla natura ed i presupposti dell'azione esperibile contro il terzo proprietario. La giurisdizione del giudice ordinario è residuale, per le cause che abbiano ad oggetto soltanto i requisiti formali degli atti compiuti dal creditore d'imposta contro il compratore, senza introdurre quesiti sulla rapporto tributario, sulla titolarità del privilegio, sulla consistenza delle facoltà ad esso connesse. I riportati principi, con cui si dà continuità ad univoco indirizzo di queste Sezioni unite (v. sentt. 14 dicembre 1992 n. 13198, 2 aprile 1993 n. 3968, 28 ottobre 1995 n. 11302, 12 giugno 1997 n. 5293, e, da ultimo, in vicenda analoga, 1° dicembre 2000 n. 1246), impongono l'affermazione della giurisdizione delle commissioni tributarie. L'opposizione al precetto dell'AB e della IO è stata incentrata sul disconoscimento del potere dell'Amministrazione, nell'asserita carenza di formazione e notificazione del titolo esecutivo (unitamente al precetto) al debitore d'imposta, di avvalersi del privilegio per intimare direttamente all'acquirente il pagamento dell'obbligazione, e preannunciare, in mancanza, l'esecuzione per espropriazione;
in coerenza con tale deduzione, è stata qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., vale a dire come domanda rivolta a contestare il diritto di esercitare l'azione esecutiva. 12 6 Tale domanda, esigendo d'individuare le condizioni occorrenti a che il privilegio sul bene trasferito implichi l'assoggettamento del compratore all'espropriazione forzata (se non provveda a versare la somma dovuta), coinvolge il contenuto e le qualità del privilegio, nonchè i poteri ad esso attinenti, e, quindi, imprime alla controversia il carattere dell'inerenza alla materia tributaria, nel senso sopra specificato. In conclusione, con l'accoglimento del primo motivo del ricorso e l'assorbimento del secondo motivo (di natura subordinata), si deve dichiarare la giurisdizione del giudice tributario, e cassare senza rinvio la pronuncia impugnata (con la conseguenziale caducazione anche della decisione di primo grado). L'epoca del consolidarsi dell'orientamento giurisprudenziale ribadito in questa sede, le peculiarità della concreta vicenda ed il comportamento processuale delle parti soccombenti rendono equa la compensazione delle spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte, a sezioni unite, accoglie il primo motivo del ricorso, con assorbimento del secondo motivo, dichiara la giurisdizione delle commissioni tributarie, cassa senza rinvio la sentenza impugnata, e compensa le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni unite civili della Corte di cassazione, il 22 marzo 2001. M 7 il Consigliere rel. est. влено валовий 1 Collaboratore di CancellerieCleve in Presidente Depositato in Cancelleria 1 1 GIU. 2001 Roma, lì IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA E N 6 IO 8 9 Z 1 5 A A / I . R 4 / R T N 6 S - A 2 I . T B G .R E . U .P L R B L I D A A R L . E D T B D A E I T T S A N 1 N I E 3 E S 1 R S I E . E A T N A M