Sentenza 21 aprile 2008
Massime • 1
I termini di durata della custodia cautelare, stabiliti per la fase che inizia con l'esecuzione della misura cautelare e che si conclude con il provvedimento che dispone il giudizio, non decorrono nuovamente nel caso in cui nella fase del giudizio sia dichiarata la nullità del decreto di giudizio immediato per un difetto di notifica, perchè la declaratoria di nullità interviene nell'unica fase ancora non conclusa e non determina la regressione del procedimento ad una fase diversa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/04/2008, n. 34786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34786 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio S. - Presidente - del 21/04/2008
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 1065
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 31242/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AT TO;
contro l'ordinanza del 19 giugno 2007 emessa dal Tribunale di Trieste;
letti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione del Consigliere Dott. Giorgio Fidelbo;
sentito il Sostituto Procuratore Generale, Dott. Angelo Di Popolo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Trieste ha accolto, sebbene con una diversa motivazione, l'appello proposto ex art. 310 c.p.p. dal pubblico ministero contro il provvedimento del 15 maggio
2007 con cui il G.i.p. in sede aveva disposto la liberazione di TO AT, sottoposto a custodia in carcere in ordine al reato di cui all'art. 572 c.p., per decorrenza dei termini di fase della custodia cautelare.
Si apprende dall'ordinanza impugnata che nei confronti di AT TO era stato emesso il decreto di giudizio immediato e che il giudice aveva dichiarato la nullità degli atti per un difetto di notifica, disponendo la restituzione dell'incartamento al G.i.p.;
questi, ritenuto che dal provvedimento del giudice del dibattimento era conseguito implicitamente la declaratoria di nullità del decreto di giudizio immediato, aveva decretato la perdita di efficacia della misura, sul presupposto che i termini relativi alla fase delle indagini, nella quale il procedimento era ritornato, fossero ormai scaduti.
Il Tribunale, quale giudice d'appello, ha invece disposto il ripristino della misura cautelare, rilevando che il provvedimento assunto nel giudizio immediato e determinato da un difetto di notifica non avesse comportato la regressione del procedimento alla fase delle indagini, procedimento che si trovava sempre nella fase del giudizio, dovendo solo rinnovarsi le notificazioni. Contro l'ordinanza del Tribunale ricorre il difensore dell'imputato e deduce l'inosservanza dell'art. 303 c.p.p., sostenendo l'intervenuta scadenza dei termini di custodia cautelare.
Il ricorso è infondato.
Correttamente il Tribunale ha escluso che i termini di custodia cautelare fossero scaduti.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, i termini di durata della custodia cautelare, stabiliti per la fase che inizia con l'esecuzione della misura cautelare e che si conclude con il provvedimento che dispone il giudizio, non decorrono nuovamente nel caso in cui nel corso dell'udienza preliminare sia dichiarata la nullità della richiesta di rinvio a giudizio, perché la declaratoria di nullità interviene nell'unica fase ancora non conclusa e non determina la regressione del procedimento ad una fase diversa (Sez. 2^, 25 maggio 2006, n. 24498, P.M. in proc. Origlio). Di questo principio il Tribunale di Trieste ha fatto corretta applicazione nella fattispecie in esame, negando che vi sia stata una regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari e affermando che la dinamica procedimentale è rimasta interna alla fase del giudizio introdotta con il decreto di giudizio immediato, attribuendo al provvedimento con cui il Tribunale ha dichiarato la nullità degli atti con restituzione al G.i.p. solo l'effetto di rinnovare le notifiche, non anche quello di riemettere un nuovo decreto di giudizio immediato. Sulla base di questa ricostruzione, che si condivide, deve pertanto escludersi che vi sia stata la perdita di efficacia della misura applicata come sostiene il ricorrente, per cui correttamente il Tribunale, accogliendo l'appello del p.m., ha disposto il ripristino della misura nei confronti di TO AT.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. c.p.p..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 21 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2008