Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/02/1999, n. 1076
CASS
Sentenza 8 febbraio 1999

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Il lavoratore che impugna il licenziamento ai sensi dell'art. 6 della l. n. 604 del 1966 ha l'onere di allegare quando ha ricevuto la comunicazione del licenziamento e (salvo che l'impugnativa sia effettuata con lo stesso ricorso giurisdizionale) quando lo ha impugnato, nonché, a fronte dell'eccezione di decadenza formulata dal datore di lavoro, l'onere di provare detti eventi.

Nelle controversie in materia di lavoro e previdenza, la riassunzione del giudizio avanti al giudice dichiarato competente a seguito di dichiarazione di incompetenza del primo giudice adito, non determina l'instaurazione di un nuovo giudizio, ma, ai sensi dell'articolo 50 cod. proc. civ., la prosecuzione del giudizio originario, con la conseguenza che, quanto al convenuto, ai fini dell'apprezzamento nei suoi riguardi del regime delle preclusioni di cui all'art. 416 cod. proc. civ., non deve farsi riferimento alla sua costituzione nel giudizio riassunto, ma alla prima costituzione avanti al giudice che si dichiarò incompetente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/02/1999, n. 1076
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1076
    Data del deposito : 8 febbraio 1999

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