Sentenza 8 febbraio 1999
Massime • 2
Il lavoratore che impugna il licenziamento ai sensi dell'art. 6 della l. n. 604 del 1966 ha l'onere di allegare quando ha ricevuto la comunicazione del licenziamento e (salvo che l'impugnativa sia effettuata con lo stesso ricorso giurisdizionale) quando lo ha impugnato, nonché, a fronte dell'eccezione di decadenza formulata dal datore di lavoro, l'onere di provare detti eventi.
Nelle controversie in materia di lavoro e previdenza, la riassunzione del giudizio avanti al giudice dichiarato competente a seguito di dichiarazione di incompetenza del primo giudice adito, non determina l'instaurazione di un nuovo giudizio, ma, ai sensi dell'articolo 50 cod. proc. civ., la prosecuzione del giudizio originario, con la conseguenza che, quanto al convenuto, ai fini dell'apprezzamento nei suoi riguardi del regime delle preclusioni di cui all'art. 416 cod. proc. civ., non deve farsi riferimento alla sua costituzione nel giudizio riassunto, ma alla prima costituzione avanti al giudice che si dichiarò incompetente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/02/1999, n. 1076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1076 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Sergio LANNI - Presidente -
Dott. Bruno BATTIMIELLO - Consigliere -
Dott. Natale CAPITANIO - Consigliere -
Dott. Vincenzo CASTIGLIONE - Consigliere -
Dott. Guglielmo SIMONESCHI - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SC AN, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE AFRICA, N 28, presso lo studio dell'avvocato AN MENNUNI, rappresentato e difeso dall'avvocato ANDREA VILARDI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SAIPEM SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE MICHELANGELO, N 9, presso lo studio dell'avvocato MATTIA PERSIANI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1437794 del Tribunale di TRANI, depositata il 30/11/94, R.G.N. 2546/93;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/10/98 dal Consigliere Dott. Guglielmo SIMONESCHI;
udito l'Avvocato Silvano PICCININNO per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Trani, confermando la decisione resa in primo grado dal Pretore di Molfetta a seguito di rituale riassunzione della causa in quella sede, rigettava la domanda proposta da DI ON nei confronti della S.p.a. Saipem per l'accertamento della illegittimità del licenziamento, con le conseguenze di legge, per intervenuta decadenza, ex art. 6 della legge n. 604 del 1966, dall'onere di impugnazione dell'atto di recesso. Riteneva, in particolare, il Tribunale: a) infondata la pretesa violazione dell'art. 112 c.p.c., dedotta dall'appellante, avendo la società appellata, con la memoria depositata nel giudizio riassunto, richiamato tutte le difese ed eccezioni già formulate con l'originaria memoria di costituzione del 2 ottobre 1987, nella quale era stata tempestivamente sollevata l'eccezione di decadenza, ai sensi della disposizione predetta;
b) che tale eccezione doveva essere accolta anche sotto il profilo della materia del contendere, costituita dalla impugnativa di un licenziamento individuale - così come risultante dalla domanda - e non di un licenziamento collettivo, così come dedotto per la prima volta dall'appellante, in secondo grado, con conseguente inammissibilità della domanda, per il divieto dello ius novorum;
c) che l'appellante non aveva assolto l'onere della prova circa la tempestività dell'impugnazione del licenziamento, su di lui incombente, una volta eccepito dalla convenuta l'intervenuta decadenza: anche perché, ove in contrario si fosse assunto quale dies a quo quello indicato nel ricorso introduttivo (25 gennaio 1984), non diverse erano le conclusioni cui pervenire, posto che la prima impugnativa, risultava dagli atti di causa, quella effettuata con il ricorso giudiziale, e che, essendo stato il ricorso notificato il 3/6 /84, doveva ritenersi conosciuta dal datore di lavoro oltre il termine di 60 giorni stabilito dalla lege;
d) che la lettera di licenziamento, datata 21 ottobre 1983, non aveva il significato "di un mero preannunzio della non reiscrizione nel turno particolare" i cui effetti, come affermato dall'appellante, decorrevano da termine incerto, bensì quello di un vero e proprio licenziamento, con efficacia dalla data dello sbarco. Avverso questa decisione ricorre per Cassazione DI ON censurandola per violazione di legge e vizio di motivazione. Si è costituita con controricorso la società intimata resistendo alle avversarie censure;
la stessa società ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione degli artt. 84, 99, 416, 436 c.p.c., nonché vizio di motivazione, considerando che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la decadenza della Società intimata dalle eccezioni e difese originariamente proposte, in particolare da quella relativa alla tardività della impugnazione del licenziamento, per decorso del termine di cui all'art. 6 della legge n. 604/66, non essendo sufficiente a superare la preclusione processuale, di cui alla citata disposizione, il fatto che la stessa Società abbia richiamato, nella memoria di costituzione nel giudizio riassunto tutte le difese ed eccezioni già precedentemente svolte, allegando inoltre l'atto di costituzione in giudizio inizialmente depositato.
Deduce, altresì, il ricorrente vizio di motivazione, non avendo il Tribunale specificato quali delle difese ed eccezioni, nel giudizio riassunto, dovessero ritenersi riproposte e quali abbandonate. Con il secondo motivo deduce il ricorrente che nella memoria di costituzione depositata dalla appellata, così come in primo grado, erano state formulate soltanto conclusioni di merito, ed inoltre che, sotto il profilo della distribuzione dell'onere della prova, alla parte eccipiente (la decadenza) incombeva quanto meno allegare l'indicazione del dies a quo del termine di impugnazione, ovvero, nella specie, la data di ricezione della lettera di licenziamento. Ritiene la Corte che il ricorso deve essere rigettato. Premesso, infatti, che con il ricorso risultano abbandonate dalla difesa del lavoratore le eccezioni, già dedotte in appello, sia con riguardo alla qualificazione giuridica del licenziamento, quale licenziamento collettivo, e non individuale, come ritenuto dal Pretore e dallo stesso Tribunale, sia con riguardo alla incertezza della data del licenziamento, per la formulazione dell'atto di recesso, quanto al primo motivo, deve rigettarsi posto che, alla stregua dell'art. 50 c.p.c., nel caso di riassunzione del giudizio, dinanzi al giudice dichiarato competente, il processo continua dinanzi al medesimo giudice:
quindi, come nell'ipotesi, non s'instaura un nuovo giudizio, con conseguente applicabilità, quanto al convenuto, delle preclusioni di cui all'art. 416 c.p.c., bensì si verifica una traslatio iudicii, per la quale, in ordine alle decadenze processuali, non può aversi riguardo che ai termini operanti nella fase iniziale del procedimento. Deve inoltre rigettarsi anche il secondo motivo, posto che, ai sensi dell'art. 6 legge n. 604/66 e dell'art. 2697 c.c., è il lavoratore licenziato che deve allegare e provare quando ha ricevuto la comunicazione del licenziamento e quando lo ha impugnato, tramite eventuali produzioni documentali. Al contrario, dalla decisione del Tribunale risulta che nessuna prova è stata data dal ricorrente sul dies a quo del termine d'impugnazione; ed ove, al contrario, dovesse richiamarsi, ai medesimi fini, la data del ricorso giudiziale, si dovrebbe pervenire alle medesime conclusioni, circa la tardività della impugnazione del licenziamento, questa dovendosi ritenere conosciuta dal momento e per effetto della notifica del ricorso, nella specie avvenuta oltre il termine decadenziale di cui alla legge n. 604/66.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
spese compensate.
Così deciso in Roma il 26 ottobre 1998.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA, L'8 FEBBRAIO 1999.