CASS
Sentenza 26 luglio 2023
Sentenza 26 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/07/2023, n. 32442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32442 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da RI TA, nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/06/2022 del Tribunale di Noia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio, lette le conclusioni del difensore che ha insistito nell'accoglimento del ricorso, lette le conclusioni del difensore che insiste nell'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 13 giugno 2022 il Tribunale di Noia ha condannato, alla pena di C 1.000,00 di ammenda, RI TA perché ritenuta responsabile del reato di cui all'art. 20 D.Lgs. 139/1966, per aver installato un serbatoio di GPL, prodotto infiammabile ed esplodente, omettendo di richiedere il rilascio del certificato di prevenzione incendi. In San Gennaro Vesuviano 1'11/11/2019. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore della ricorrente, e ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi. Con un unico motivo la difesa deduce il vizio di motivazione in relazione alla carenza e travisamento della prova in relazione all'attribuibilità del fatto alla Penale Sent. Sez. 3 Num. 32442 Anno 2023 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: GAI EMANUELA Data Udienza: 09/06/2023 medesima non essendo ella proprietaria del serbatoio, di proprietà di PP Mocerino che lo aveva ottenuto in comodato dalla GA RL in forza di contratto di comodato del 23/04/2007. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso è fondato. La sentenza impugnata è affetta dal denunciato vizio di carenza/apparenza di motivazione. La scarna motivazione consiste nell'affermazione che "dall'esame dei verbalizzanti e dai documenti ... risulta che l'imputata abbia integrato l'illecito contestato" seguita poi dall'indicazione della disposizione normativa di riferimento. Ora si tratta di motivazione che non consente di apprezzare l'iter logico argomentativo seguito dal giudice per ritenere provata la responsabilità penale della ricorrente. Il generico riferimento "all'esame dei verbalizzanti" e "ai documenti" neppure illustrati in estrema sintesi non soddisfa il minimo onere di motivazione che deve sorreggere una decisione. Quanto alla nozione di motivazione apparente la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermato il principio che essa è ravvisabile "soltanto quando sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente" (così di recente Sez. 5, n. 9677 del 14.7.2014, P.G. in proc. Vassallo, Rv. 263100; idem 19.5.2010 n. 24862, Mastrogiovanni, Rv. 247682). La verifica che la motivazione della pronuncia sia "effettiva", in quanto realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata (v. tra le tante Sez. 1, n. 34974 del 10.7.2007) non può dirsi positiva. La sentenza va, pertanto, annulla con rinvio al Tribunale di Noia per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Noia, in diversa persona fisica. Così deciso il 09/06/2023
udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio, lette le conclusioni del difensore che ha insistito nell'accoglimento del ricorso, lette le conclusioni del difensore che insiste nell'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 13 giugno 2022 il Tribunale di Noia ha condannato, alla pena di C 1.000,00 di ammenda, RI TA perché ritenuta responsabile del reato di cui all'art. 20 D.Lgs. 139/1966, per aver installato un serbatoio di GPL, prodotto infiammabile ed esplodente, omettendo di richiedere il rilascio del certificato di prevenzione incendi. In San Gennaro Vesuviano 1'11/11/2019. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore della ricorrente, e ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi. Con un unico motivo la difesa deduce il vizio di motivazione in relazione alla carenza e travisamento della prova in relazione all'attribuibilità del fatto alla Penale Sent. Sez. 3 Num. 32442 Anno 2023 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: GAI EMANUELA Data Udienza: 09/06/2023 medesima non essendo ella proprietaria del serbatoio, di proprietà di PP Mocerino che lo aveva ottenuto in comodato dalla GA RL in forza di contratto di comodato del 23/04/2007. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso è fondato. La sentenza impugnata è affetta dal denunciato vizio di carenza/apparenza di motivazione. La scarna motivazione consiste nell'affermazione che "dall'esame dei verbalizzanti e dai documenti ... risulta che l'imputata abbia integrato l'illecito contestato" seguita poi dall'indicazione della disposizione normativa di riferimento. Ora si tratta di motivazione che non consente di apprezzare l'iter logico argomentativo seguito dal giudice per ritenere provata la responsabilità penale della ricorrente. Il generico riferimento "all'esame dei verbalizzanti" e "ai documenti" neppure illustrati in estrema sintesi non soddisfa il minimo onere di motivazione che deve sorreggere una decisione. Quanto alla nozione di motivazione apparente la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermato il principio che essa è ravvisabile "soltanto quando sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente" (così di recente Sez. 5, n. 9677 del 14.7.2014, P.G. in proc. Vassallo, Rv. 263100; idem 19.5.2010 n. 24862, Mastrogiovanni, Rv. 247682). La verifica che la motivazione della pronuncia sia "effettiva", in quanto realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata (v. tra le tante Sez. 1, n. 34974 del 10.7.2007) non può dirsi positiva. La sentenza va, pertanto, annulla con rinvio al Tribunale di Noia per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Noia, in diversa persona fisica. Così deciso il 09/06/2023