Sentenza 12 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/06/2001, n. 7920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7920 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2001 |
Testo completo
E 6 N 8 9 O 1 I / Z 5 4 A / . A 6 R N I 2 T - . R S I R . B A G P . . T E L D L U R REPUBBLICA ITALIANA L A B E I A . D B R D I A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO T S A T E N I T E F792 0 1 S R N 3 I E LA CORT 1 E A S T . Oggetto E N A ŞEZI NE TRIBUTARIA M Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Michele CANTILLO R.G. N. 11516/98 Rel. Consigliere Cron. 18339 Dott. Mario CICALA Dott. Eugenio AMARI Consigliere Rep. Dott. Antonio MERONE Consigliere Ud. 06/10/00 Dott. Salvatore DI PALMA Consigliere ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: OZ NI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BOCCIONI 41 presso lo studio dell'avvocato D'AYALA VALVA FRANCESCO, che lo difende, giusta procura in calce;
ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE;
- intimato avverso la sentenza n. 4/97 della Commissione tributaria regionale di VENEZIA, depositata il 02/05/97; 2000 udita la relazione della causa svolta nella pubblica . 1620 -1- udienza del 06/10/00 dal Consigliere Dott. Mario CICALA;
udito per il ricorrente, l'Avvocato D'AYALA VALVA, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso;
assorbito il secondo motivo. -2- 12516SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il sig. NI PO ricorre, deducendo due motivi, contro la sentenza 4/1/97 del 2 maggio 1997 con cui la Commissione Tributaria Regionale del Veneto confermava la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal contribuente avverso cartella esattoriale in quanto non avrebbe rispettato le formalità di cui all'art. 10 del D.P.R. 787/1980 avendo presentato il ricorso al centro di servizi il 30 marzo 1990 e depositato lo stesso nella segreteria del giudice tributario solo il 6 ottobre 1992. Il contribuente ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Deve essere preliminarmente esaminato il secondo motivo di ricorso con cui il sig. PO deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 10 del D.P.R. 787/1980 in quanto tale norma procedurale non prevede la "inammissibilità del ricorso". La censura deve essere rigettato in ordine alla specificità del caso. I ricorsi avverso i ruoli sono infatti presentati con la spedizione dell'originale al centro di servizio a mezzo posta nel modo indicato dall'art. 17 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 cioè mediante consegna o spedizione, in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento, e con successivo deposito, da eseguirsi decorsi almeno sei mesi e non oltre due anni dalla data di invio dell'originale mediante spedizione o consegna nei modi indicati di altro esemplare in carta libera alla segreteria della commissione tributaria adita. Il deposito del ricorso costituisce il rapporto processuale;
la segreteria della commissione tributaria richiede al centro di servizio l'originale del ricorso. La norma pone dunque al contribuente due termini per il deposito: un termine dilatorio di sei mesi dall'invio dell'originale ed un termine finale di due anni dalla medesima data. E la coerenza del sistema vuole che il termine finale sia perentorio. Infatti esso risponde a una esigenza fondamentale del sistema tributario: il formarsi in tempi ragionevoli di certezze sui rapporti giuridici. La infondatezza del secondo motivo di ricorso non conclude per altro la controversia, in quanto con il primo motivo già ritualmente dedotto con l'atto di appello il contribuente deduce nullità della sentenza per omessa pronuncia su un motivo di ricorso in appello con violazione dell'art. 360 n. 4 c.p.c. (nullità della sentenza o del procedimento) ma trattasi più propriamente di omessa pronuncia su un punto della controversia Tale secondo motivo è fondato poiché il contribuente ha invocato l'art. 34 5° comma della legge 413/30 dicembre 1991 secondo cui "i giudizi in corso e i termini per ricorrere o di impugnativa, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge o che iniziano a decorrere dopo tale data, sono sospesi fino al 30 aprile 1992” e tale data è stata successivamente prorogata fino al 20 giugno 1993 con l'art. 3 1. 24 marzo 1993 n. 75 di conversione del d.l. 23 gennaio 1993 n. 16" Il termine biennale per il deposito del ricorso non era dunque scaduto il 31 dicembre 1991 (essendo iniziato a decorrere nel marzo 1990) e quindi la questione era indubbiamente rilevante, e doveva essere esaminata da parte del giudice d'appello. Il ricorso deve quindi essere accolto nei limiti di cui alla motivazione esposta.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, per quanto di ragione, cassa la pronuncia impugnata e rinvia la controversia ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale per il Veneto che deciderà anche per le spese. E Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria il 6 ottobre 2000. N 6 O 8 I 9 5 I Presidente Z 1 Il Relatore / . A 4 N R / T 6 - Mon Cal 2 S I B . A G . I .R L E .P R L R D A A . T L A B E U D D A B T I E I S T 1 R IL CANCELLIERE C1 N 3 N E T S DEPOSITATO E 4 OC IS S Ogg! 12 GTUK 2001 E IL CANCELLIERE C1 EN IS