Sentenza 4 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 04/03/2002, n. 3063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3063 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPRE30 63 02 Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE RISOLUZIONE CONTRATTO COMPRAVENDITA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo BALDASSARRE Presidente R.G.N. 14408/00 1.7167Cron. Dott. Alfredo MENSITIERI - Rel. Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA -Consigliere- Rep. 821 CIOFFI Consigliere Ud.22/11/01 Dott. Carlo Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO -· Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MONTORSI SPA, in persona del legale rapp.te p.t. VERONESI elettivamenteCARLO, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE domiciliata in ROMA UFFICIO COPIE 29, presso lo studio CIRCONVALLAZIONE CLODIA Richiesta copla studie IL SOLE 24 ORE PIETRO RICCI, che lo difende unitamentedell'avvocato per diritti € 4.55. dal Sig. 4 MAR 2002 agli avvocati GIANFRANCO COLOMBO, GIUSEPPE CAPPIOTTI, IL CANCELLIERE giusta delega in atti;
ricorrente CANCELLERIA
contro
BERNUCCI SFORZA SPA;
2001 - intimatq 1578 avverso la sentenza n. 1320/99 della Corte d'Appello L -1- di MILANO, depositata il 21/05/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/11/01 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
udito l'Avvocato Pietro RICCI, difensore della l'accoglimento delricorrente che ha chiesto ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per il rigetto del secondo motivo, assorbiti gli altri due motivi del ricorso. -2- RICORSO N. 14408/2000 MONTORSI-BERNUCCI. RISOLUZIONE CONTRATTO COMPRAVENDITA SVOLGIMENTO DEL PROCESSO il Tribunale di Milano Con sentenza del 24 marzo 1994 fornitura di sacchetti per dichiarava risolto il contratto di UC OR PA e inadempimento della venditrice pagamento, in favore condannava quest'ultima al dell'acquirente Italsalumi PA, a titolo di risarcimento danni, della somma di L.10.458.000, con interessi legali dal 12.6.90 e spese di lite. Proposto gravame dalla soccombente la quale assumeva la mancata prova avversaria dei pretesi difetti e della loro tempestiva denuncia nonchè l'illegittimità della pronuncia di risoluzione del contratto in assenza di una domanda in tal senso, la Corte d'appello di Milano, con sentenza 13.4-21.5.99, in accoglimento dell'impugnazione, rigettava la domanda risarcitoria proposta dalla RS PA (già Italsalumi PA) nei confronti dell'appellante e condannava l'appellata alle spese di entrambi i gradi del giudizio. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione La RS, già Italsalumi PA, sulla base di tre motivi. Non ha spiegato attività difensiva in questa sede la UC OR PA. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso si denunzia, in riferimento all'art. 360 n.3 cpc, violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 secondo comma e 1495 cc. Lamenta la ricorrente di esser stata gravata, con l'impugnata sentenza, di un onere probatorio, in merito all'affermata intervenuta decadenza dal diritto alla garanzia ex art. 1495 Cc, che era invece a carico della UC OR. E la UC OR non aveva affatto assolto l'onere di provare la tardività della denuncia dei vizi. Rileva altresì la RS PA che in ogni caso l'impugnata decisione aveva erronemente ritenuto che non fosse stato da - 2 lei assolto l'asserito onere probatorio relativo alla tempestività della denuncia non avendo i testi "indicato quando il preteso difetto sarebbe stato scoperto, in quale data sarebbe stato denunciato ed a chi della SPA UC". Osserva in proposito che essendo nel caso in esame i vizi "non apparenti", solo il momento della scoperta di essi era rilevante ai fini del computo della decorrenza dei termini decadenziali e, sul punto, dall'istruttoria testimoniale era invece emerso che la denuncia dell'esistenza dei vizi concernenti le buste era stata immediata rispetto alla scoperta di essi e quindi tempestiva. Anche aderendo, pertanto, all'errata interpretazione normativa della Corte distrettuale circa l'onere probatorio, alla luce delle risultanze della prova testimoniale la gravata pronunzia aveva fatto erronea applicazione dei principi attinenti al computo dei termini di decadenza di cui all'art. 1495 cc. Rileva infine che il giudice d'appello aveva trascurato di riconosciuto considerare che la UC OR aveva l'esistenza dei difetti nella merce venduta e si era offerta di riparare, seppur parzialmente, il danno subito da controparte esonerando pertanto con tale comportamento concludente essa ricorrente dalla denuncia dei vizi e sanando ogni eventuale decadenza. Ed erroneamente ancora, sul punto inerente il momento della raggiunta consapevolezza dei vizi da parte della venditrice, il giudice del gravame di merito aveva posto a carico di essa ricorrente, compratrice, un onere della prova gravante invece sulla controparte. E' infondato. Secondo la costante giurisprudenza di questa Suprema Corte, che non può dirsi interrotta da due isolate pronunce (n.1888 del 1983 e n.8194/90) una volta eccepita dal venditore la tardività della denunzia dei vizi, l'onere della prova di aver denunziato i vizi della cosa venduta entro otto giorni dalla scoperta, incombe sul compratore, trattandosi di -3- condizione necessaria per l'esercizio dell'azione di garanzia (cfr.sent.n.4183/76, n.1182/87, n.2107/91, n. 6365/91, n.9010/93, n.2394/94, n.844/97, n. 11519/99). Correttamente pertanto la Corte milanese ha ritenuto che tale onere incombesse non di certo sulla venditrice UC OR, come ancora in questa sede assume la ricorrente, bensì sull'acquirente RS e del pari esattamente, con apprezzamento di fatto immune da vizi logici quel giudice ha ritenuto che a detto onere probatorio la compratrice non abbia ottemperato, nessuna contestazione in merito all'esistenza dei vizi, utile ai sensi dell'art. 1495 cc A risultando fatta per iscritto, in relazione alle 12300 buste nt fornite nell'ottobre 1988, ed essendo emerso dall'espletata istruttoria orale che pur avendo i testi AL (dipendente o della Sogena PA, società di gestione dei macelli) e ZE (dipendente della AIA PA, in qualità di addetto all'Ufficio acquisti) genericamente dichiarato di aver appreso per fax e per telefono (teste AL) dal tecnico di produzione Bedoni che parte dei sacchetti non tenevano il vuoto, in quanto si delaminavano, e di aver comunicato il difetto alla indicazione era stata dagli stessi fornita UC, nessuna cui il preteso difetto sarebbe stato sull'epoca in scoperto, sulla in cui esso sarebbe stato data denunciato, sulla persona appartenente alla società venditrice cui sarebbe stata fatta la denuncia. Ha altresì opportunamente precisato in proposito la Corte territoriale, e sul punto non vi è del resto impugnazione da parte della ricorrente, che tale carenza probatoria non poteva esser colmata in sede di gravame di merito in quanto,per il principio di unitarietà dell'assunzione della prova fissato dall'art. 345 cpc,non era possibile riproporre la prova testimoniale già esaurita in prime cure, donde l'inammissibilità dei capitoli di prova orale dedotti in appello,per carenza del requisito della novità. Quanto poi alle dedotte in questa sede conseguenze del preteso riconoscimento dei vizi della cosa venduta da parte E T A -4- della venditrice UC OR, con motivazione adeguata ed esente da vizi errori giuridici, la Corte logici, come da milanese ha tale, peraltro contestato escluso che riconoscimento, abbia sanato gli effetti della decadenza non risultando individuato dall'espletata istruttoria orale chi, per conto della società venditrice, avesse esaminato la merce, nè quando la UC OR avrebbe acquisito la consapevolezza dei vizi medesimi, se cioè anteriormente 0 posteriormente alla scadenza del termine fissato dalla legge per la loro denuncia (è noto, v. Cass. n.6036/2000, che perchè il riconoscimento possa sanare, ai sensi dell'art. 1495 comma secondo cc, l'effetto preclusivo dell'omissione della denuncia t da parte del compratore, è necessario che da esso possa farsi u derivare la presunzione che il venditore avesse acquisito la A conoscenza dell'esistenza dei vizi precedentemente alla scadenza del termine utile per la denuncia degli stessi da parte dell'acquirente). Con il secondo mezzo si deduce, in riferimento all'art. 360 n.ri 3 e 5 cpc, violazione e falsa applicazione dell'art. 1495 CC, nonchè motivazione contraddittoria su punto decisivo della controversia. Ad avviso della ricorrente e contrariamente all'assunto del dall'esame delle dichiarazionigiudice d'appello, testimoniali emergeva chiaramente come essa RS aveva dato piena prova dell'esistenza dei vizi della merce vendutale. Tal che a seguito della prova fornita dall'acquirente , incombeva alla venditrice, secondo gli ordinari principi in tema di inadempimento, provare che tali vizi non erano ad essa imputabili, tenuto conto altresì della circostanza che era perfettamente a conoscenza della predetta il fatto, ritenuto dal ctu una delle possibili cause della delaminazione delle buste, che esse, destinate all'insacchettamento di prodotti alimentari, dovevano subire presso l'acquirente un processo di sterilizzazione che ordinariamente durava un'ora alla temperatura di 120 gradi. -5- La doglianza non può essere accolta. Ed invero, a parte la considerazione che l'accertata decadenza della dall'azionecompratrice RS di garanzia non avrebbe neppur consentito l'esame della questione di merito, in quanto preclusa dalla inammissibilità della domanda per difetto di una condizione dell'azione, congrua ed esauriente motivazione è stata data dal giudice d'appello della mancata prova della imputabilità alla venditrice dei relativi vizi della cosa venduta, con apprezzamenti di fatto tratti dalle espletate prova per testi e CTU, insinucabili in questa sede di legittimità. Ha rilevato infatti la Corte territoriale che il difetto x lamentato dall'acquirente (ossia la mancata tenuta del vuoto u di parte dei 12.300 sacchetti forniti, in quanto si s delaminavano causando il deterioramento dei prodotti-stinchi di prosciutto-in essi contenuti) veniva accertato quando il prodotto insacchettato usciva dall'autoclave (teste AL) per cui mancava la prova che il difetto medesimo fosse da ricollegare alle buste fornite dalla società venditrice e non ad altra causa. Infatti la ctu espletata in primo grado non aveva offerto alcun chiarimento in proposito in quanto, in assenza di buste originali omogenee con quelle fornite nel 1988 da sottoporre ad esame, aveva ipotizzato tra le possibili della delaminazione lacause "sterilizzazione dell'imballaggio troppo spinta come durata -120 c° per un'ora" e quindi il tipo di sterilizzazione attuato dall'acquirente. Con il terzo motivo di ricorso si denunzia, infine, in cpc, violazione all'art. 360 n.3 e falsariferimento applicazione degli artt. 1493 secondo comma cc e 112 cpc. In merito all'accoglimento da parte della Corte milanese del secondo motivo del gravame di merito con il quale la UC OR aveva censurato la pronuncia di prime cure di risoluzione del contratto in assenza di domanda in tal senso nonchè di merce da restituire ex art. 1493 cc, ignorandosi la sorte del materiale fornito, osserva la ricorrente che la -6- mancata restituzione della merce difettosa era unicamente dipesa dall'avvenuta utilizzazione della stessa al momento dell'insaccamento dei prodotti, in quanto i vizi si erano appalesati solo con l'uso, e dai vizi della merce stessa che avevano determinato la necessità di distruzione del prodotto in essa conservato, come risultava dalla lettera della USL di Reggio Emilia con la quale era stato impartito ad essa RS l'ordine di destinare gli alimenti contenuti nelle buste alla lavorazione ad uso zootecnico. Nel caso di specie doveva pertanto trovare applicazione la seconda parte dell'art. 1493 cc che esclude la restituzione della cosa quando la stessa sia perita in conseguenza dei vizi. Quanto poi alla ritenuta mancata proposizione della domanda s di risoluzione del contratto di compravendita della merce u evidenzia la ricorrente che tale domanda era stata subito A proposta nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Pretore di Milano, e che la stessa doveva ritenersi implicitamente avanzata anche nel giudizio riassunto dinanzi al Tribunale milanese con la richiesta di accertamento dell'inadempimento della UC OR alle obbligazioni assunte con il contratto di compravendita, tanto che controparte aveva sul punto accettato il contraddittorio eccependone l'inammissibilità. Anche tale ultima doglianza non si sottrae alla sorte delle precedenti per che, come l'assorbente considerazione esattamente statuito dalla Corte milanese, non poteva il primo giudice pronunciare la risoluzione del contratto in assenza di una domanda in tal senso, che non poteva di certo ritenersi implicitamente avanzata nel giudizio di riassunzione dinanzi al con la richiesta diTribunale accertamento dell'inadempimento della UC OR alle obbligazioni assunte con il contratto di compravendita e tanto meno, come affermato da quel giudice, poteva esser dichiarata, nonostante non fosse stata espressamente richiesta nelle conclusioni formulate dalla RS, costituendo "presupposto giuridico - 7- per il riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni a favore dell'attrice". Risarcimento comunque negato dalla Corte territoriale, in riforma della decisione di prime cure, stante il mancato assolvimento, da parte dell'attuale ricorrente, dell'onere della preventiva tempestiva denuncia dei vizi. Alla stregua delle svolte argomentazioni il proposto ricorso va respinto nella sua integralità mentre la ricorrente evita le spese di questo giudizio non avendo l'intimata spiegato attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso. Roma , 22 novembre 2001. Mernitien est. NY TH e, pres. оверить IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna DEPOSITATOAN CANCELLERIA - 4 MAR, 2002 IL CANCELLIERE01 Roma 109T 129,11 45ST 30,98 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in data 6.6 1200 4 тот. 160,10 al n.24tht versate €. 160,10 CENTOSESSANTA/10. (euro. p. Il Dirigente Area Servizi (Dott.ssa Maria Grazia DI FILIPA Il Responsabile Servizio Atti Giugi (Dr. M. RACCICHIN