Sentenza 25 luglio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 25/07/2001, n. 10109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10109 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2001 |
Testo completo
O L L O B 2 I 7 - D 0 1 - A 6 T 2 S R L E O LA CORTE 10109/01 D P 2 M 4 I 6 U . REPUBBLICA ITALIANA A R . D .P F. D E T E L N E C SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.21175/98 GRIECODott. Angelo Presidente 00967/99 Cons. Relatore Dott. Giammarco CAPPUCCIO 22717 Cron. Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere Rep. 3368 Consigliere Dott. Donato PLENTEDA Ud. 18/04/01 Dott. Fabrizio Consigliere FORTE OGGETTO:expropriazione pi ha pronunciato la seguente: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEN TENZA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. IL SOLE 24 ORE avv. per diritti L. 3000 COMUNE di RAGUSA, in persona del Sindaco p.t. 11 23 G 2001 elettivamente domiciliato in Roma, IL CANCELLIEREviaDomenico Arezzo, Filippo Nicolai 481 presso l'avv. Giuseppe Bartoli, 3000 rappresentato e difeso dall'avv. Giambattista Schininà CANCELLERIA giusta delega in atti;
ricorrente DF021869
contro
EL RO, EL SS, NI NA elettivamente domiciliati in Roma, via Carlo Dossi 5, presso l'avv. Elisabetta Marini, rappresentati e difesi dall'avv. Antonio D'Auria giusta delega in atti;
6/1053 2001 controricorrenti ricorrenti incidentali - avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania n. 398 del 17.10/04.11.97. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/04/01 dal Relatore Cons.G.Cappuccio; Udito l'avv. Antonio D'Auria per i controricorrenti;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario Cafiero, che ha concluso per l'accoglimento del quinto motivo del ricorso principale, assorbito il sesto motivo del ricorso principale, rigetto nel resto del ricorso principale, rigetto del ricorso incidentale. Svolgimento del processo In forza di decreto 30.11.79 il Comune di Ragusa occupava, per l'esecuzione di opere di e.e.p., un terreno di proprietà di AL IE che poi, con decreto 30.11.79, veniva espropriato. Il 28.3.89 veniva notificata a IE AL e per lui al procuratore generale Poidomani AL la indennità determinata dalla Commissione espropri;
la stima veniva pubblicata sulla G.U.R. del 24.6.89 ed il 22.3.90, in mancanza di accettazione, veniva notificato, sempre a AL Poidomani, il decreto di deposito dell'indennità stimata. Con atto notificato il 9.3.92 NA SI, SS e EL IE quali eredi di AL IE, deceduto il 14.12.88, proponevano opposizione alla stima dell'indennità, non avendone avuto in precedenza alcuna notizia e ritenendola inadeguata al valore del bene. Caf pls 2 Con sentenza 17.10/4.11.97 -nel testo risultante dalla correzione, disposta su concorde richiesta delle parti, della diversa motivazione dovuta ad errore informatico- la Corte d'appello di Catania riteneva tempestiva l'opposizione, sia perché non vi era alcuna traccia della procura generale che avrebbe legittimato AL Poidomani a ricevere, per conto di AL IE, le notifiche, sia perché, all'epoca della prima notifica, il mandante era già deceduto, sia perché, infine, non vi era prova che gli eredi di AL IE avessero avuto notizia, altrimenti, della stima. Quanto alla giusta indennità d'esproprio, tenuto conto della vocazione edificatoria, di diritto perché in zona destinata ad e.e.p- e di fatto per la giacitura e la vicinanza a zona C/2- poteva essere determinata assumendo come termine di paragone il costo di trasformazione di una ipotetica area non vincolata, appartenente alla contigua zona C/2. Ne risultava un valore venale di lire 133.676.285 (pari a lire 63.937*240 mq) ed una indennità - data dalla semisomma tra valore venale e reddito dominicale coacervato- di lire 66.953.130 che non doveva essere abbattuta del 40% perché l'ente espropriante non aveva offerto una indennità determinata secondo i nuovi criteri. L'indennità d'occupazione doveva essere calcolata negli interessi legali sul valore del bene espropriato per il periodo trascorso tra il decreto d'occupazione (18.02.76) e quello di esproprio (30.11.79). Poiché, per il periodo anteriore all'instaurazione del giudizio d'opposizione, non è configurabile una mora debendi della P.A., vincolata alla stima operata da altri soggetti, il maggior danno ai sensi dell'art. 1224.2 cc poteva essere riconosciuto per il periodo successivo alla introduzione del giudizio 3 ch Caf di opposizione, ma da tale data 89.3.92) risultava coperto dall'aumentato tasso degli interessi legali. Spese di causa a carico del Comune. Contro tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il Comune di Ragusa avanzando, con atto notificato il 25.11.98, sei motivi di censura. Si sono costituiti NI NA e IE SS e RO resistendo e proponendo, con atto notificato il 30.12.98, un motivo di ricorso incidentale. Motivi della decisione Col primo motivo del ricorso principale il Comune deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1703 ss., 1396 cc e dell'art. 19 1.s. 865/71, sostenendo che, poiché il venir meno della procura per decesso del mandante non è opponibile al terzo se non è portata a sua conoscenza, la notifica dell'indennità d'esproprio effettuata a mani di AL Poidomani e da questi ricevuta senza nulla eccepire era pienamente valida e la opposizione, per decorso del termine di decadenza, era inammissibile. La censura è infondata, perché la sentenza impugnata non si è limitata ad assumere l'inefficacia della notifica effettuata al procuratore di un defunto, ma ha anche precisato che della procura generale che AL IE avrebbe rilasciato a AL Poidomani non vi era traccia. Tale constatazione, non censurata ed assorbente rispetto alla argomentazione contestata, non può essere superata dall'affermazione, incidentale, del ricorrente che la procura non era mai stata disconosciuta dagli eredi, perché il disconoscimento presuppone una prova documentale che la Corte territoriale aveva accertato insussistente. Col secondo ed il terzo motivo di censura si assume la violazione e falsa applicazione dell'art. 5bis della 1.s. 359/92 nonché omessa, insufficiente e 4 His Caf. contraddittoria motivazione. La edificabilità doveva, ai sensi dell'art. 5bis richiamato, essere accertata al momento dell'apposizione del vincolo, mentre la sentenza impugnata si era limitata ad aderire alle conclusioni del c.t.u. che, inoltre, si era riferito, per valutare l'edificabilità, al 1994. La censura è infondata. La Corte Costituzionale, con decisione 442/93, ha chiarito che il riferimento, nel terzo comma dell'art. 5bis 1.s. 359/92, della valutazione dell'edificabilità "al momento dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio” non ha carattere innovativo, ma tende a mantenere il criterio della stima a prescindere dalle variazioni di valore conseguenti al vincolo, già espresso dagli artt. 41-45 della 1.s. 2359/1865, mentre momento della stima rimane, come per il passato, quello in cui, in forza del decreto d'esproprio, si verifica l'effetto traslativo (Cass.2474/01). Non vi è poi alcuna prova che il valore venale del terreno sia stato stimato dal c.t.u. in valuta del 1994 e che tale stima sia stata recepita acriticamente dalla sentenza impugnata, risultando anzi, in contrario, il riferimento, della sentenza, alla decorrenza degli interessi sulla indennità dal 30.11.79, data del decreto d'esproprio, e l'esclusione del maggior danno per carenza di mora debendi anziché -od anche perché- già rivalutata al 1994. Col quarto motivo di censura si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 5bis 1.s. 359/92 e dell'art. 112 cpc, nonché vizio di motivazione. Assume il ricorrente che l'abbattimento del 40% doveva essere applicato, perché, da un lato, l'insistere degli espropriati nella richiesta di applicazione dei criteri della 1.s. 2359/1865, manifestando la volontà di non accettare la nuova indennità ne rendeva inutile l'offerta e, dall'altro, che rimaneva nei 5 на Caf poteri del Comune effettuare l'offerta fino a che non fosse divenuta definitiva e quindi anche dopo la pronuncia della Corte d'appello. Della detrazione del 40% dell'indennità, in caso di mancata accettazione, la Corte Costituzionale si è ripetutamente occupata (dec. 147/99; 262/00; 300/00) senza peraltro escludere quell'apprezzamento delle singole vicende che, nel caso di mancata offerta dell'indennità secondo i nuovi criteri o nel caso di offerta assolutamente inadeguata, ha condotto la giurisprudenza di legittimità ad escludere l'abbattimento (Cass. 2486 e 3833/01). Col quinto motivo si assume la falsa applicazione dell'art. 20 della 1.s. 865/71, degli artt. 80 e 72 1.s. 2359/1865, dell'art. 5bis 1.s. 359/92, dell'art. 2697 cc e 112 cpc, nonché vizio di motivazione, in relazione alla determinazione dell'indennità di occupazione, rapportata al valore venale del suolo anziché all'indennità d'esproprio. La censura è fondata, perché il riferimento all'indennità d'esproprio è stato fissato dalle S.U. con sentenza 493/98, ma si risolve, poiché non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, pronunciando nel merito in modo che le statuizioni e la motivazione dell'impugnata sentenza, in punto di indennità di occupazione, si riferiscano all'importo di lire 66.930.130 anziché a quello di lire 133.676.285. Col sesto motivo, si lamenta la condanna alle spese, di fronte al mancato accoglimento della domanda degli espropriati per ottenere la indennità ai sensi della l.s. 2359/1865, di attribuire maggior valore al suolo, di rivalutare le somme dovute e considerato il fondamento dei motivi di ricorso. La censura è inammissibile perché l'art. 91 cpc vieta che le spese siano poste a carico del vincitore (e sicuramente -ove non intenda negare il 6 14 Caf proprio interesse a ricorrere- il Comune non era vincitore) ma non pone, per il rimanente, limite al potere del giudice di merito di regolare le spese sulla base del complessivo andamento del giudizio e del comportamento delle parti. Con l'unico motivo di impugnazione incidentale si lamenta la violazione dell'art. 1224 cc, perché il maggior danno da svalutazione monetaria era stato riconosciuto dalla data della domanda giudiziale, mentre doveva essere riconosciuto dalla data del decreto d'esproprio, risalendo la perdita della proprietà al 1979. La censura è infondata, perché la sentenza impugnata ha chiarito che, prima dell'inizio del giudizio, non sussiste un comportamento colposo del Comune -non sussiste, cioè, una mora debendi- dato che la determinazione dell'indennità è affidata alla Commissione espropri, che non dipende dal Comune e che stima l'indennità in maniera vincolante per entrambe le parti del rapporto espropriativo. Solo l'inizio del giudizio di opposizione, su iniziativa del privato o, più raramente, dell'espropriante, restituisce alla parte pubblica libertà e quindi responsabilità di azione. In conseguenza della parziale riforma della sentenza impugnata dovranno essere riliquidate le spese del giudizio di merito e, per tener conto del limitato accoglimento della domanda di indennità, appare equo compensarle sino a concorrenza di un quarto, restando il residuo a carico del Comune. Sussistono giusti motivi, data la reciproca soccombenza, per compensare integralmente le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
7 برة riunisce i ricorsi, accoglie il quinto motivo del ricorso principale, rigetta gli altri motivi del ricorso principale nonché il ricorso incidentale, cassa in relazione al motivo accolto e, giudicando nel merito, determina l'indennità di occupazione temporanea dovuta nella misura risultante dall'applicazione degli interessi legali sull'indennità d'esproprio; compensa le spese del giudizio di merito nella misura di 1/4, condannando il Comune al pagamento a favore degli opponenti di lire 6.573.085, di cui lire 1.380.000 per diritti e lire 2.600.000 per onorari;
compensa integralmente le spese del giudizio di cassazione. Roma, 18 aprile 2001 Прива Il Presidente Il Cons. est. "Effences CORIF IN CASSAZIONE PateCANCELLIERE Depo... Aforia CANCELLIERE LLO 26-10-72 BO I D DEL STA D.P.R. 642 PO IM A D . all.B TE ESEN tab art. 22 UFFICIO DELLE ENTRATO ROMA ? 2001 4. Serie Registrato in data I n. 4.38411.384/ . versate £. 250.000 DUECENTOCINQUANTAMILA lire410 y Servizi C DI FILIPPO) p. Il Responsabile Servizio Atty Giudiziar (D.ssa о (Dr. M. RACCICKING . 1 0 0